INFORM - N. 119 - 8 giugno 2005

ITALIANI ALL’ESTERO

Attestato di non rinuncia alla cittadinanza: proposta di modifica del rilascio

 

BUENOS AIRES - La Circolare K 28.1 del 1991 determina la necessità di presentare l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza per chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana. Questo certificato, rilasciato dalla competente autorità Consolare italiana, è richiesto per provare che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, hanno mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge n 555 del 13 giugno 1912 e/o, dal 16 agosto 1992, a termini dell’art. 11 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

La cittadinanza si trasmette senza limite di generazione, purché nessuno abbia rinunciato alla cittadinanza italiana. Se l’ascendente italiano acquista la cittadinanza argentina, detta naturalizzazione deve essere posteriore alla data di nascita del figlio/a.

È necessario aggiungere che né in Argentina, né in altri paesi sudamericani, il fatto dell’acquisto della cittadinanza di questi, non importava la rinuncia all’originaria cittadinanza dello straniero. Per questo nessun italiano naturalizzato argentino ha dovuto rinunciare all’originaria cittadinanza italiana. Per dimostrare la non adozione della cittadinanza argentina, dunque, basta presentare il certificato rilasciato dalla Camera Elettorale che così ci prove. La donna italiana che si sposava con cittadino argentino non acquistava la cittadinanza del coniuge, per non essere previsto dalla legge n. 346 che il matrimonio determinava effetti sulla cittadinanza.

Per aver potuto rinunciare alla cittadinanza italiana i discendenti d’emigrato italiano avrebbero dovuto, prima, presentare nel consolato di Italia corrispondente la documentazione per dimostrare che erano ius sanguinis cittadini italiani (atto di nascita, matrimonio e morte dell’avo emigrato), atti di nascita, matrimonio e morte di tutti i suoi discendenti in linea retta, muniti di traduzione italiana.

La Legge n. 91 del 5.02.1992, art. 11, prevede la possibilità, per chi è in possesso d’altra cittadinanza, di rinunciare a quella italiana, effettuando una dichiarazione di volontà presso l'Ufficiale di Stato Civile del luogo di residenza (e, per i residenti all’estero, all’autorità consolare nella cui circoscrizione consolare hanno la residenza).

In caso di rinuncia, l’interessato avrebbe dovuto presentarla presso il consolato competente da accordo al territorio. Una copia della rinuncia si dovrebbe trovare nell’archivio consolare, nei registri per gli atti di cittadinanza, ed un’altra trascritta nel comune di nascita. Chi non ha mai presentato la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso l’ufficio dello stato civile di un consolato italiano non ha mai potuto rinunciare a detta cittadinanza. 

Se il cittadino italiano per nascita non si trova iscritto nell’anagrafe consolare, mai ha potuto fare la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. I consolati italiani in Argentina non hanno nei suoi archivi nessun caso di rinuncia iscritto.

Questo è diverso dalla procedura, seguita d’altri paesi, dove per acquistare la cittadinanza degli stessi, era necessario rinunciare all’originaria cittadinanza italiana, presentando certificato di rinuncia alla cittadinanza, rilasciato dal consolato italiano.

Proposta per risolvere questo problema: Normalmente i consolati dovrebbero trasmettere ai comuni l’elenco delle persone che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana.  Nonostante, com’è stato detto, nei consolati italiani in Argentina non vi è registrato nessun caso di rinuncia alla cittadinanza italiana, per ciò basterebbe una dichiarazione in tal senso dell’autorità consolare, ante il Ministero dell’Interno, per rendere in necessario richiedere ai discendenti dell’emigrato (di cui sì presente l’attestato di non naturalizzato della Camera Elettorale), l’attestato di non rinuncia chiesto per la Circolare K 28.1 (1991). Questa situazione potrebbe essere comune ad altri paesi e, per questo, sarebbe necessario che tutti i consolati italiani nel mondo informassero al Ministero dell’Interno l’elenco dei rinuncianti alla cittadinanza italiana. 

Procedura da seguire: 1) Sollecitare i Consolati in Argentina a comunicare al Ministero dell’Interno, com’è previsto dalla legge, se risultino, nei registri di stato civile per gli atti di cittadinanza tenuti dal consolato (art. 67 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200), ricevute dichiarazioni di rinuncia e, nel suo caso, che persone hanno reso tale dichiarazione, consegnando l’elenco. 2) Fornire istruzioni ai comuni di non richiedere l’attestato di non rinuncia, nel caso che non ci siano cittadini iscritti come rinuncianti nei consolati italiani in Argentina, e ai cittadini di quelli altri paesi dove non ci sono rinuncianti, richiedendo soltanto il certificato rilasciato dalla Camera Elettorale per dimostrare che sono cittadini jure sanguinis per mancanza di naturalizzazione dell’antenato.

Vantaggi della proposta: 1) Eliminazione del tempo d’attesa Con questa norma gli interessati non aspetterebbero diversi mesi in Italia senza poter lavorare. 2) Sarebbe una soluzione più rapida e meno costosa per la mancanza d'intervento dei consolati che dichiarassero non avere rinunce nei loro archivi, diminuendo il carico di lavoro del personale consolare e comunale. 3) Migliorerebbe l’immagine dell’amministrazione pubblica italiana nel mondo

Auguriamo che questa proposta sia valutata ed approvata rapidamente dai Ministeri Competenti (MAE, Ministero dell’Interno, Ministero degli Italiani nel Mondo, ecc.) affinché sia data una rapida ed efficace soluzione a questo grave problema per gli italiani all’estero. (Dr. Francesco Saverio Matozza-Dr. Horacio Guillén fmatozza@fibertel.com.ar)

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