PREVIDENZA
Trasferimento contributi svizzeri in Italia: un primo esito giurisprudenziale positivo
ZURIGO - E’ già dal 1 giugno del 2002 che non esiste più il trasferimento dei contributi svizzeri in Italia, ma l’argomento suscita ancora discussioni e dibattiti ed alimenta speranze per gli ex-emigrati già pensionati, di ottenere a posteriori una rivalutazione della pensione e l’eventuale pagamento di quote arretrate e non riscosse. Vediamo il perché.
Lo scorso 6 marzo 2004, la Corte di Cassazione , il massimo organo di giurisdizione ordinaria in Italia, ha pronunciato una sentenza unica ed al contempo esemplare. Il pronunciamento è avvenuto su un caso sottoposto ad esame legale dal Tribunale di Bergamo, che denunciava l’errato computo dei contributi svizzeri trasferiti in Italia , utili ed indispensabile per determinare il diritto alla pensione di anzianità italiana di un ex-emigrato.
Il nostro connazionale non contento e convinto dei metodi adottati ed applicati dall’INPS nel determinare l’importo di pensione italiana col trasferimento dei contributi svizzeri AVS, ha denunciato l’Istituto italiano chiedendo la revisione del conteggio e quindi la rispettiva rivalutazione del lavoro retribuito svolto in Svizzera.
Di fatti il pensionato che aveva chiesto il trasferimento dei contributi svizzeri , dopo essere rimpatriato, pensava di conseguire lo stesso trattamento pensionistico dei suoi connazionali lavoratori pensionati italiani che vantavano esclusivamente contributi in Italia. Così non è stato! L’INPS in questo caso , come in tutti gli altri casi, ha adottato il sistema di determinazione delle retribuzioni svizzere con riduzioni del valore contributivo, adducendo il fatto che i contributi utili per la pensione che i lavoratori debbono versare in Svizzera valgono solo la terza parte dei contributi che versano i lavoratori italiani all’assicurazione vecchiaia IVS dell’INPS. Di fatti l’INPS nel calcolare la pensione con i contributi svizzeri AVS trasferiti in Italia, considerando le retribuzioni degli ultimi 5 anni di Svizzera, riduceva l’ammontare della retribuzione pensionabile e quindi concedeva pensioni non parificate alle altre pensioni concesse a cittadini italiani che avevano contribuito esclusivamente con attività lavorativa svolta in Italia.
Per la verità , da quando esisteva il trasferimento dei contributi svizzeri, cioè dal 1969 al 31 maggio 2002 (!!!!), l’INPS effettuava il calcolo della pensione sulla retribuzione dell’ultimo quinquennio percepita in Svizzera, riparametrata sulla base della minore entità della contribuzione dovuta secondo la legislazione vigente in tale paese. In concreto la contribuzione svizzera utile per la pensione vale 8,4% della retribuzione, mentre in Italia la contribuzione utile è pari al 25%, quindi tre volte in più di quella svizzera. Di conseguenza la pensione concessa dall’INPS ad un pensionato ex-emigrato rimpatriato era molti inferiore ad una pensione concessa ad un connazionale che aveva lavorato solo in Italia.
La Corte di Cassazione, nel caso trattato, ha affermato che "Poiché il trasferimento era previsto espressamente , affinché il lavoratore potesse conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull’assicurazione vecchiaia, non poteva esservi dubbio che , in mancanza di diverse disposizioni, dovesse farsi riferimento alla disciplina generale sulla liquidazione delle pensioni e che quindi dovesse farsi riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore, in relazione alla quale erano stati versati i contributi. La circostanza che siano state applicate aliquote contributive diverse e più basse di quelle in vigore in Italia non poteva indurre ad introdurre da parte dell’INPS una corrispondente riduzione anche della retribuzione di riferimento, perché un tale procedimento, non previsto dalla legge, avrebbe comportato un’arbitraria modificazione dei criteri di determinazione della pensione".
Quindi, secondo l’alta corte, dopo una disaminate attenta e ricognitiva dell’ordinamento previdenziale generale e particolare, non vi erano dubbi sul fatto che occorreva fare riferimento alla disciplina generale sulla liquidazione delle pensioni, e quindi trattare i pensionati emigrati ed ex-emigrati come tutti gli altri pensionati italiani lavoratori e contribuenti in Italia. Il postulato ordinato dalla Corte fa evidentemente riferimento al principio costituzionale del trattamento uguale per tutti i cittadini
Si tratta di un primo esito giurisprudenziale positivo. Infatti la Corte di Cassazione si è espressa a livello di un’unica sezione giudicante. E quindi la sentenza per ora vale solo per quel caso sentenziato. Mentre una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite fa legge e determina la valenza per tutti i casi similari.
Ora corre l’obbligo di fare presente agli interessati (pensionati di anzianità e di vecchiaia che hanno conseguito la pensione italiana col trasferimento dei contributi AVS svizzeri) i ricorsi amministrativi avverso la liquidazione delle prestazioni concesse dall’INPS. Solo attraverso i ricorsi amministrativi singoli si potrà giungere al pronunciamento del Pretore preposto, del Tribunale e successivamente della Corte di Cassazione a Sezioni unite.
Importante è rilevare che il ricorso amministrativo avrà l’effetto, innanzitutto, di interrompere la prescrizione decennale dei ratei di pensione, non ponendo ovviamente problemi di decadenza, poiché si tratta di riliquidazioni pensionistiche, il cui diritto era già stato sancito.
Ovviamente a qualcuno sorgerà il dubbio: "Perché non il tutto non si sapeva prima e perché i Patronati italiani non ne erano a conoscenza?".
Corre anche in questo caso l’obbligo di informare che tutte le pensioni concesse con il trasferimento dei contributi svizzeri, venivano determinante con l’applicazione di una circolare attuativa dell’INPS che risale al 1978 (n. 324), la quale in regime di concordanza italo-svizzero (perché il trasferimento dei contributi svizzeri era stabilito dalla vecchia convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra Italia Svizzera) stabiliva i criteri di calcolo e determinazione delle retribuzioni e dei contributi trasferiti.
E` stata la possibilità del "caso pilota" risalente al 1990 (!!!), trattato dagli stessi Patronati, a fare pronunciare oggi la Corte di Cassazione, cioè ben 14 anni dopo la concessione della pensione in prima liquidazione. Altri ricorsi verranno presentati, sempre patrocinati da CGIL/INCA-CISL/INAS-UIL/ITAL ed ACLI, e si giungerà, speriamo bene, al pronunciamento da parte della Corte di Cassazione a Sezioni unite. (Antonio Giacchetta*-Inform)
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* Democratici di Sinistra in Svizzera