ASSOCIAZIONISMO
Direttiva dell’Assessorato alla famiglia e servizi sociali della Regione Lazio. Le "regole" per le associazioni dei laziali all’estero
ROMA - L’Assessorato per le politiche per la famiglia e i servizi sociali (Direzione regionale famiglia e servizi alla persona) della Regione Lazio il 15 dicembre ha diramato una direttiva rivolta alle associazioni regionali degli emigrati, già iscritte al Registro regionale e a quelle che vogliono iscriversi.
L’Assessorato, guidato da Anna Teresa Formisano, ricorda che la legge regionale) "Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari" (n. 23 del 31 luglio 2003) prevede la concessione di contributi finanziari alle associazioni iscritte nel Registro regionale per: iniziative volte a recupero linguistico, pubblicazione di periodici e ad attività culturali rivolte ai giovani; iniziative all’estero per favorire integrazione e promozione culturale nei paesi di residenza; iniziative all’estero per diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale del Lazio.
Secondo quanto stabilito dalla legge, la Giunta laziale ha approvato nel luglio 2004 il Programma triennale degli interventi 2004-2006, nel quale sono stabiliti i criteri in base ai quali vengono concessi i contributi. Pertanto, le associazioni regionali che intendano richiedere contributi devono inviare la domanda entro il 31 dicembre di ogni anno (i contributi valgono per l’anno successivo). Per il 2005, fa presente l’Assessorato, saranno finanziate, nei limiti della disponibilità di bilancio, le richieste conformi ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale nel Programma triennale. Per quanto riguarda i contributi per affitto o manutenzione di sede i criteri per la loro concessione saranno stabiliti nell’aggiornamento annuale al Programma triennale.
Allo scopo di procedere alla ricognizione delle associazioni regionali iscritte al Registro e all’iscrizione di nuove associazioni, tutti i sodalizi dovranno inviare all’Assessorato per le politiche per la famiglia e i servizi sociali (Direzione regionale famiglia e servizi alla persona) copia dell’atto costitutivo e dello statuto (tradotto) autenticato dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero; documentazione dalla quale risulti idoneità ad assicurare lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati (in particolare, deve essere indicata la sede e la struttura organizzativa); relazione documentata sull’attività svolta a favore degli emigrati laziali risalente al triennio precedente; elenco degli associati, con indicazione dell’origine e delle generalità complete, vistata dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero.
Nel Registro regionale saranno iscritte le associazioni che operano, con carattere di continuità, da almeno tre anni in favore degli emigrati laziali; le associazioni devono essere formate da almeno 100 soci di origine laziale, con deroga per quelle in località dove non esistono altre associazioni iscritte nel Registro, per un raggio di cento chilometri. Per essere iscritte, le associazioni devono possedere una serie di requisiti: assenza di fini di lucro; democraticità dell’organizzazione; elettività e gratuità delle cariche associative; previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché dei loro diritti ed obblighi; obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione; essere in regola con le leggi del Paese ospitante in merito all’associazionismo.
Le associazioni dovranno far pervenire la documentazione sopra indicata entro e non oltre il 28 febbraio 2005. L’Assessorato fa presente che la mancata presentazione comporta la non iscrizione al Registro regionale, con conseguente esclusione dai benefici di legge. (Inform)