Il Governo svizzero ha deciso di ridurre il tasso di rendimento dei capitali di cassa pensione dal 4 al 3,25 per cento
ZURIGO - Il 1° gennaio 1985 è entrata in vigore la Legge federale svizzera sulla Previdenza Professionale. Ha funzioni di sostegno previdenziale da 2° Pilastro, quindi è complementare al 1° Pilastro rappresentato dall’AVS , cioè la previdenza statale obbligatoria. Il pacchetto previdenziale previsto dalla LPP (Legge sulla Previdenza Professionale) è gestito dalle Casse Pensioni aziendali. Le Casse Pensioni possono essere autonome oppure collegate a compagnie assicurative che hanno funzione di Cassa Collettrice.
La legge stabilisce l’assicurazione obbligatoria per tutti lavoratori dipendenti che conseguono un reddito annuo maggiore di Fr. 24.720 (circa 16.500 Euro) e prevede prestazioni in caso di evento assicurato di invalidità, vecchiaia, morte oltre anche alla possibilità di capitalizzare la prestazioni di vecchiaia, primo dell’età pensionabile o al raggiungimento dell’età di termine.
La stessa legge prevede inoltre che il tasso di rendimento degli averi di cassa pensione, cioè della contribuzione apportata nel fondo pensioni dal lavoratore e pariteticamente dal datore di lavoro, e’ pari al 4% almeno e che il tasso di conversione del capitale di vecchiaia in rendita vitalizia sia del 7,2%.
Il tasso di rendimento viene stabilito dal Consiglio Federale (Governo svizzero) sulla base dell’andamento degli investimenti finanziari pubblici e privati (art. 15 LPP). Nell’ordinanza attuativa della Legge (art. 12) il Consiglio Federale ha stabilito che il tasso minimale di rendimento e' appunto del 4%.
Per segnalare la reale incidenza del tasso di interesse sull’ammontare globale dell’avere di vecchiaia basta configurare il seguente esempio: Un lavoratore dopo 10 anni di contribuzione apportata nel fondo pensione si ritrova con un accumulo di 100.000 Fr. che annualmente fruttano 4.000 Fr. . ; quindi se per i successivi 25 anni di contribuzione il tasso rimane invariato , questo lavoratore avrà accumulato altri 100.000 Fr.. Questo avviene in applicazione del principio che regolamenta il sistema che è capitalizzante. Mentre il principio che regolamenta l’AVS, cioè il 1° Pilastro, è a ripartizione solidaristica.
Dall’entrata in vigore della legge istitutiva della previdenza professionale, le Casse Pensioni ha realizzato enormi guadagni, anche perché il legislatore aveva permesso la possibilità di effettuare investimenti garantiti con la contribuzione raccolta sulle buste paga dei lavoratori subordinati.
I guadagni sono stati enormi, grazie anche alla favorevole congiuntura economica e soprattutto finanziaria della piazza svizzera ed europea.
Allo stato attuale invece, dopo avere registrato periodi di autentiche vacche grasse, i guadagni di borsa sono stati anche drasticamente ridimensionati e le compagnie di assicurazione che gestiscono il maggior numero di Casse Pensioni registrano una plateale (ed in taluni casi anche pretestuosa) insofferenza finanziaria. Oggi la manifestazione di preoccupazione è alquanto ingiustificata, perché il guadagno incamerato dal 1985 al 2000 è tale da non rendere preoccupazione alcuna per le generazioni successive , tenendo presente che, i quasi 20 miliardi di Fr. guadagnati finora in plusvalore dalla Casse Pensioni non sono stati ancora ripartiti in favore degli assicurati, cioè dei lavoratori dipendenti.
Le compagnie assicuratrici hanno esercitato già da tempo una vistosa pressione sul consiglio federale, in forza dell’art. 15 LPP citato prima, chiedendo una riduzione del tasso di rendimento, dal 4% al 3%.
Il Consiglio Federale esaminata la situazione, ha in un primo momento previsto la riduzione al 3% dal 1° Agosto 2002, poi, vista l’enorme protesta provocata da questa decisione impopolare ha rivisto la posizione, introducendo ora, in via definitiva una riduzione al 3,25% a partire dal 1° gennaio 2003.
Le organizzazioni sindacali che si erano sono immediatamente mobilitate sono sconcertate ed soprattutto perplesse per il futuro dei pensionati.
Infatti ritornando all’esempio concreto di prima, quel lavoratore che vanta 100.000.- di accumuli contributivi e che con il rendimento minimale fissato al 4% , realizza 4,000 Fr. di incrementi, con il tasso al 3,25% ne realizzerebbe solo 3.250 e quindi dopo 25 anni avrebbe ben 18.750 Fr. in meno sul conto individuale. Ciò significa che la sua rendita di vecchiaia subirà una riduzione di almeno il 13%, cioe’ se oggi quel lavoratore può programmare una pensione mensile da cassa pensione di 2000.- Fr. , con la riduzione al 3,25% del tasso minimale di rendimento, la pensione mensile scenderebbe a 1800.-Fr.
Va inoltre rilevato che già l’anno scorso un ramo del Parlamento federale, il Consiglio Nazionale (i Deputati) aveva deciso , nell’ambito della revisione della Legge sulla Previdenza Professionale di ridurre il tasso di conversione delle rendite dall’attuale 7,2% al 6,8%, che sempre su 100.000 Fr. d’esempio, fanno una riduzione di 400 Fr. mensili della pensione di vecchiaia di cassa pensione.
Pertanto accumulando questa perdita con quella provocata dalla riduzione del tasso di rendimento, il risultato è tutt’altro che confortante! (Antonio Giacchetta-Inform)