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INFORM - N. 96 - 16 maggio 2002

Voto all’estero – Articolo per articolo i problemi del Regolamento nell'analisi di Gaetano Volpe (Filef)

ROMA - Nell’applicazione della legge 459/2002 non sono pochi i problemi che il Regolamento, previsto nell’articolo 26, dovrà precisare. Gaetano Volpe, del comitato di presidenza della Filef, ne elenca quelli essenziali - e non sono pochi - in una legge che egli ritiene lacunosa come quella sul voto all’estero. La nota di Volpe è apparsa sull'ultimo numero di "Emigrazione notizie".

Il primo articolo reca che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, votano nella Circoscrizione "Estero", come dispone il successivo articolo 5, con cui si dà mandato al Governo di "unificare" i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e degli schedari consolari, e ottenere un "elenco aggiornato", finalizzato "alla predisposizione delle liste elettorali", ripartite per territorio (art. 6).

Per fare ciò bisogna cominciare a aggiornare le anagrafi. Un inevitabile punto di partenza si è rivelato detto aggiornamento. Una legge ora definitivamente approvata dalla Camera prevede l’assunzione di 350 "contrattisti locali" per "bonificare" nei Consolati le schede delle anagrafi. E' previsto uno stanziamento di 13,9 milioni di euro (27 miliardi vecchie lire) per assumere i contrattisti per un anno e acquistare le attrezzature occorrenti. L’aggiornamento dell’anagrafe rimane una operazione complessa. Lo stanziamento oggi proposto - osserva Volpe - è solo un primo passo. Per l’intera operazione si parla di circa 51,6 milioni di euro, e la somma dovrà essere inserita nella Finanziaria 2003. E’ già stabilito che gli aggiornamenti richiesti confluiscano nel "Regolamento di attuazione della legge 459, articolo 26". Si discute anche di un lavoro collegato al "primo censimento" degli italiani all’estero, che avrà luogo il 21 marzo 2003.

Sono universalmente giudicati solo come indicativi i dati, finora disponibili, degli italiani residenti all’estero, in totale 3.999.356, dei quali in Europa 2.236.424, in America Settentrionale e Centrale 377.515, in America Meridionale 1.172.131, in Africa 66.308, in Oceania 124.000. Gli "elettori" sarebbero, in totale, 3.342.440 per la Camera (al 21° anno di età) e 2.991.652 per il Senato (40 anni). Pare anche superfluo ricordare che non basterebbe estrapolare dagli elenchi "purificati" coloro che hanno 21 o 40 anni. Qui si discute, infatti, non di semplici maggiorenni, ma di elettori. La nozione di elettore ci è data dall’articolo 48 della Costituzione che recita che "sono elettori i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età" e che possono trovarsi esclusi cittadini "per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile" e, inoltre, per "i casi di indegnità morale indicati dalla legge". Deve desumersi che non è eludibile il rapporto con i Comuni, depositari delle liste degli elettori.

Ha certamente valore affettivo, culturale, etnografico - osserva Volpe - sapere che quasi 60 milioni di persone di varia nazionalità hanno un antenato di origine italiana, così come non varrebbe sapere in Inghilterra che decine di milioni di americani discendono dalle isole del Regno Unito odierno. Va da sé che la legge parla di cittadinanza giuridicamente stabilita.

Il Regolamento, di cui si discute, dovrà indicare anche le unità territoriali (Comuni, Circondari, Province, ecc.) delle ripartizioni della Circoscrizione Estero, inserita di recente nella Carta Costituzionale, all’articolo 48, e cioè le ripartizioni a) "Europa", compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia, b) "America Meridionale", c) "America Settentrionale e Centrale", d) "Africa, Asia, Oceania e Antartide" (art. 6, legge 459/2001).

Fra gli organi di emanazione italiana vi sono, in primo luogo, i Consolati, e quelli sociali, ausiliari e elettivi, come i Comitati degli Italiani all’Estero. Anzi può e deve presumersi che, grazie alla loro giurisdizione e fascia sociale di consenso, potranno temperarsi, nel Regolamento, i vincoli costituzionali (voto personale e eguale, libero e segreto), perché sia ridotto il più possibile il voto per corrispondenza ai soli di necessità pratica o funzionale, e non si incorra, in tal modo, alla più macroscopica stortura, incostituzionale. Non vi è, infatti, il voto segreto, in cabina, per le elezioni del Parlamento Europeo?

Infatti, se il comma 2, art. 1, Legge 495/2001, stabilisse che gli elettori votano per corrispondenza, il sistema generale di circoscrizioni così vaste, di cui all’art. 6, inedite nel diritto internazionale, non può escludere il voto in cabine, specie nell’Unione Europea, con l’invio successivo dei plichi, regolati dall’art. 14, al Centro Circoscrizionale e quindi all’Ufficio Centrale (art. 15), per le operazioni successive (artt. 16, 17, 18). In tal modo, la procedura mista, non esclusa, a termini di rigorosa interpretazione, permetterebbe anche la corrispondenza del complesso delle operazioni a quanto enuncia l’art. 19, lettera A), che vuole si svolgano in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, sì da reintrodurre il requisito di voto "eguale" che è richiesto dall’art. 48 della Costituzione. Il voto per iscritto è escluso, per altro, per coloro che optano di votare in Italia (art. 21). Occorre che il Regolamento - conclude Gaetano Volpe - , senza forzature (impossibili) della legge, completi tutte le dizioni riguardanti le anagrafi con il termine di "elettori", così come già indicato, a esempio, nell’art. 23. (Inform)


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