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INFORM - N. 166 - 28 settembre 2000

La Commissione Esteri del Senato rivendica l'esame congiunto (Affari Costituzionali-Esteri) delle modalità di esercizio del voto all'estero

ROMA - Nella seduta del 27 settembre la Commissione Esteri-Emigrazione del Senato ha preso in esame - per il prescritto parere alla Commissione Affari Costituzionali - i disegni di legge d'iniziativa parlamentare che - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48 della Costituzione, dopo le modifiche apportate con l'istituzione della Circoscrizione Estero - tendono a fissare le modalità di attuazione dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiane residenti all'estero.

L'esame congiunto riguarda sette disegni di legge: MINARDO "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero"; LAURICELLA ed altri "Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero"; MELUZZI e DE ANNA "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"; COSTA "Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine"; MARCHETTI ed altri "Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica"; LA LOGGIA ed altri "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero"; PASQUALI ed altri "Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine".

Disegni di legge sui quali, però la relatrice della prima Commissione, senatrice FRANCA D'ALESSANDRO PRISCO, ha predisposto un testo unificato.

Ai sette disegni di legge, sui quali la Commissione Esteri è stata chiamata a dare il suo parere alla Commissione Affari Costituzionali, se ne aggiunge un ottavo; quello della senatrice DE ZULUETA ed altri, che prevede la "delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero".

Ha introdotto l'esame congiunto il relatore, senatore CORRAO, rilevando come i disegni di legge tendano a disciplinare le modalità per l'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, in attuazione della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, che ha istituito un'apposita "circoscrizione Estero" per gli italiani che vivono fuori dal territorio nazionale. La prima Commissione permanente ha già iniziato i propri lavori, pervenendo alla elaborazione di uno schema di testo unificato.

Occorre peraltro affrontare preliminarmente la questione di una più appropriata assegnazione dei disegni di legge, dal momento che la Commissione Esteri allo stato attuale si trova in condizione di pronunciarsi unicamente in sede consultiva su materie che rientrano nel suo diretto ambito di competenza. In particolare, ciò vale, assumendo a riferimento il testo unificato adottato dalla prima Commissione come testo base: per l'articolo 2, che prevede iniziative di promozione del ricorso al voto per corrispondenza; per l'articolo 4, che affida agli stessi uffici consolari la gestione e raccolta dei dati e dei documenti relativi alle opzioni per il voto per corrispondenza; per l'articolo 10, alla stregua del quale gli uffici consolari dovrebbero curare l'invio al domicilio degli elettori optanti per il voto per corrispondenza dei plichi contenenti le schede elettorali, poi la raccolta dei plichi stessi, una volta restituiti dagli elettori e, quindi, il relativo "invio in Italia". Per altro verso, con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni per lo svolgimento delle campagne elettorali all'estero, dello stesso schema di testo unificato, ci si trova palesemente in presenza di previsioni suscettibili di incidere sulle relazioni dell'Italia con gli altri Stati.

A tale riguardo - ha rilevato il senato Corrao - vi sono forti dubbi sulla possibilità di applicazione del principio della estensione al territorio degli Stati esteri delle stesse disposizioni vigenti in Italia, tenuto conto della notevole varietà delle situazioni che si possono presentare. Basti pensare al regime dei visti d'ingresso per i candidati che intendono promuovere sul posto incontri nell'ambito della campagna elettorale, come pure alle garanzie di accesso alle trasmissioni televisive di informazione e propaganda elettorale in condizioni di parità. Andrebbe inoltre verificata, anche attraverso la promozione da parte degli uffici di un'apposita ricerca, l'eventuale esistenza di disposizioni negli ordinamenti giuridici di Stati esteri che contemplino limitazioni o sanzioni nei confronti dei soggetti con doppia cittadinanza in relazione all'esercizio dei diritti elettorali. Ulteriori perplessità suscita la previsione di cui all'articolo 16 dello schema di testo unificato diretta a devolvere alla giurisdizione italiana i reati previsti dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati commessi in territorio estero.

Per le ragioni esposte, il sen. Corrao ha proposto di chiedere alla Presidenza del Senato di riconsiderare l'assegnazione dei disegni di legge in titolo, nel senso di prevedere che l'esame della Commissione Esteri prosegua in sede referente, eventualmente in modo congiunto con la Commissione Affari Costituzionali.

Il senatore PORCARI ha dichiarato di concordare con i rilievi critici formulati dal relatore circa le numerose incongruenze presenti nell'articolato, come pure in ordine alla questione di competenza. Ha sottolineato quindi come sia essenziale effettuare un adeguato approfondimento sulle complesse materie oggetto dei disegni di legge, così da evitare il rischio che sia adottato un testo di fatto inapplicabile, e comunque suscettibile di provocare difficoltà e imbarazzi nei rapporti con gli altri paesi, eventualità tutt'altro che da escludere, allo stato degli atti, specialmente per il contesto extracomunitario.

Il senatore MAGGIORE, dopo aver dichiarato di concordare con la questione di competenza sollevata dal relatore, ha sottolineato l'importanza che potrà assumere ai fini della messa a punto del testo il parere della seconda Commissione permanente, particolarmente in ordine all'articolo 16.

Il senatore SERVELLO ha dichiarato di condividere la proposta del relatore di sollevare la questione di competenza, rilevando come gli adempimenti contemplati dal testo unificato siano in larga misura di competenza dell'Amministrazione degli Esteri, ed in particolare degli uffici consolari, e come il ruolo del Ministero dell'Interno appaia più defilato, e quindi non idoneo a radicare una competenza esclusiva della prima Commissione.

Il senatore ANDREOTTI ha aderito in modo convinto alle considerazioni del relatore, rilevando come la richiesta di assicurare modalità d'esame idonee a garantire un maggiore approfondimento non risponda ad intenti dilatori, ma sia rivolta unicamente all'obiettivo di prevenire gravi difficoltà sul piano applicativo.

Il senatore BIASCO, rilevato preliminarmente come la materia oggetto dei disegni di legge in esame rientri chiaramente in modo prevalente nell'ambito di competenza della Commissione Esteri, si è dichiarato favorevole alla proposta del relatore. Per quanto riguarda i rilievi critici emersi negli interventi che lo hanno preceduto sul merito della normativa, ha osservato come siano poco fondate, ai fini dell'applicazione delle nuove iniziative dirette a garantire la possibilità dell'esercizio in loco del diritto di voto, le ricostruzioni per le quali le comunità degli italiani all'estero sarebbero entità evanescenti. Con i provvedimenti che sono già stati approvati, o sono in corso di approvazione, si è pervenuti infatti ad una serie di punti fermi circa il numero e la dislocazione geografica dei cittadini italiani residenti all'estero. Un ulteriore elemento di chiarezza dovrebbe poi essere stato assicurato dalla recente legge che ha disposto l'effettuazione di un'incisiva, ancorché controversa, opera di revisione sulle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero.

Anche le preoccupazioni circa le conseguenze che in taluni Stati potrebbero derivare per i cittadini con doppia cittadinanza dall'esercizio del diritto elettorale sembrano del tutto infondate. Per quanto riguarda poi i timori relativi alle campagne elettorali, indicazioni incoraggianti possono essere ricavate dall'esperienza degli USA: in tale Paese coloro che si candidano per i vari appuntamenti elettorali effettuano abitualmente le loro campagne elettorali avvalendosi della rete degli uffici consolari e delle rappresentanze diplomatiche statunitensi all'estero, come pure di strumenti informativi come il televideo. Sotto tale riguardo, potrà comunque risultare opportuno verificare in quale modo sia garantita ai candidati e alle formazioni politiche degli altri paesi la possibilità di portare avanti liberamente la propria campagna elettorale al di fuori dei rispettivi territori nazionali.

Il senatore VOLCIC ha manifestato vivo sconcerto per la formulazione tecnica dello schema di testo unificato, che appare del tutto inapplicabile e richiede pertanto con ogni evidenza una radicale riscrittura.

E' infine intervenuto il presidente della Commissione, senatore MIGONE. Egli ha sottolineato in primo luogo come le riserve manifestate nel corso del dibattito in ordine all'assegnazione dei disegni di legge e alle scelte di merito finora effettuate dalla Commissione Affari Costituzionali non rispondano in alcun modo ad un intento dilatorio. Si tratta invece di fare in modo che siano adeguatamente considerate una serie di questioni suscettibili di determinare rilevanti ripercussioni nei rapporti con gli altri Stati.

Posta ai voti, è stata approvata all'unanimità la proposta del relatore di sollevare la questione di competenza, nel senso di chiedere alla Presidenza del Senato che l'esame dei disegni di legge, in sede referente, abbia luogo ad opera delle Commissioni riunite Affari Costituzionali ed Esteri. (Inform)


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