Stranieri: espulsione immediata come alternativa al carcere? Per la Migrantes non è un atto di clemenza
ROMA - Tra i provvedimenti proposti dal Governo per sfoltire la popolazione carceraria non c’è soltanto l’espulsione immediata degli stranieri detenuti in carcere o passibili di carcere. L’apposito disegno di legge, costituito di 42 articoli, vi riserva l’articolo 19 che prevede quattro casi diversi: gli arrestati in flagranza che sono in custodia cautelare avranno l’espulsione automatica se irregolari; se regolari, scatta per loro il caso di pericolosità sociale come misura di sicurezza (il giudice dichiara di "non doversi procedere", ma in caso di reingresso prima di 5 anni, per lo straniero rivive l’arresto e il procedimento). Per i detenuti definitivi scatta l’espulsione se la pena residua non supera i tre anni (l’eventuale ricorso non sospende l’espulsione). Ultimo caso: per chi è imputato, se la pena prevista non supera i 3 anni, il giudice deve procedere all’espulsione (con l’attuale legge il giudice può e solo se la pena non supera i due anni).
Come s’è detto, il disegno di legge può essere meglio precisato e può essere modificato, tenuto conto dei commenti e delle riserve avanzate anche da eminenti giuristi, quali Bruno Nascimbene (Avvenire, 5 luglio) e Giovanni Conso (Corriere della sera, 9 luglio). Vengono avanzati dubbi quanto sulla possibile violazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, della presunzione d’innocenza e di altre garanzie costituzionali.
Anche il direttore nazionale dell’ufficio immigrati della Migrantes, padre Bruno Mioli, aveva espresso una sua riflessione non di carattere tecnico-giuridico o politico, ma religioso, agganciandola all’appello del Papa per un gesto di clemenza. Questa riflessione è stata riportata il 9 luglio da un quotidiano in modo alquanto approssimativo, ma il senso delle parole del direttore era chiaro: l’eventuale espulsione dello straniero colto in flagranza di reato, o imputato o già condannato non si configurerebbe certamente come atto di clemenza, nel caso in cui questo straniero fosse rispedito in un Paese dove non sono sufficientemente garantiti i diritti umani e le libertà democratiche. Si auspicava pertanto che l’intervento del Governo e del Parlamento nella sua formulazione e nella sua concreta applicazione non diventasse "penalizzante" per lo straniero, in contrasto con l’invocazione del Papa e con lo stesso atto di indulto o amnistia ipotizzato per i cittadini italiani. (Migranti press/Inform)