INFORM - N. 243 - 28 dicembre 2012


LEGGE DI STABILITA’

Prorogata la franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri

Anche per il 2013 la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera

 

ROMA - Nella Legge di Stabilità, che per l’affrettata chiusura della legislatura ha inglobato anche i contenuti del cosiddetto “decreto mille proroghe”, è stata introdotta, come già segnalato (v. Inform del 21 dicembre, http://www.mclink.it/com/inform/art/12n24021.htm), la proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori frontalieri (comma 332-bis. Art. 1).

Pubblichiamo qui di seguito la relativa scheda di lettura (fonte Camera dei Deputati).

Alla lettera b) dell’articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “per l’anno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013” e le parole: “per l’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2013 e 2014”

Il comma 332-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008,prevede anche per il 2013 la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

L’articolo 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha previsto una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera.

L’agevolazione, concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.

L’articolo 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194 del 2009 (legge n. 25 del 2010), novellando il citato comma 204, ha esteso l’agevolazione al 2011.

Dal tenore letterale della norma si evincono alcune condizioni per fruire dell’agevolazione:

·                essere persone fisiche residenti in Italia;

·                prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto;

·                prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.

L’articolo 29, comma 16-sexies, del D.L. n. 216 del 2011 ha esteso l’agevolazione anche al 2012, abbassando la soglia della franchigia a 6.700 euro.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della norma si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2003, n. 2, ribadendo, tra l’altro, quanto già contenuto nella circolare della medesima Agenzia 3 gennaio 2001, n. 1, esplicativa della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha precisato che la disposizione in questione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, nella previsione dell’articolo 1, comma 204, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. A tali lavoratori si applica, invece, il regime di tassazione speciale previsto dal comma 8-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Si ricorda che In precedenza l’articolo 3, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) aveva disposto la totale esclusione dei redditi in argomento dalla base imponibile fiscale, per gli anni 2001 e 2002. La franchigia di 8.000 euro è stata prevista dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) per il 2003, e poi prorogata per il 2004 dall’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), per il 2005 dall’articolo 1, comma 504, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), per il 2006 dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) e per il 2007 dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Inform


Vai a: