INFORM - N. 155 - 10 agosto 2012


IMMIGRAZIONE

Ministero Interno: on line la richiesta della Carta Blu Ue per i lavoratori stranieri altamente qualificati

 

 

ROMA – Dall’8 agosto è possibile richiedere on line il nulla osta al lavoro per ottenere la Carta blu Ue, la nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.108 (v. Inform http://www.mclink.it/com/inform/art/12n14707.htm ).

Per accedere alla procedura telematica per l'invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture competenti, come chiarisce il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno nella circolare 3 agosto 2012, è necessario registrarsi al servizio di invio telematico all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it  indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.

Completata la fase di registrazione si accede all'area Richiesta moduli, dove è possibile compilare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC). Per inviarlo è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti e cliccare sul bottone 'Invia'.

L'avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell’utente. Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Cos'è la Carta Blu Ue

Gli stranieri – informa il Ministero dell’Interno - che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore almeno triennale, rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, e della relativa qualifica professionale superiore riconosciuta in Italia nonché dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate, potranno beneficiare di una nuova normativa che li definisce altamente qualificati.

Il questore può autorizzarli a svolgere attività professionali dopo aver stipulato un contratto di lavoro almeno annuale. Il permesso ha una validità biennale, nel caso di contratto a tempo indeterminato, altrimenti avrà la stessa durata del rapporto di lavoro.

In caso di contratto a tempo determinato, la validità del permesso coincide con la durata del rapporto di lavoro più tre mesi ulteriori.

Divieto assoluto per i primi due anni a svolgere attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, mentre i cambiamenti di datore di lavoro devono essere autorizzati dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.(Inform)

 


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