CAMERA DEI DEPUTATI
Parere favorevole della Prima Commissione
al testo unificato sulla durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in
favore dei frontalieri italiani in Svizzera
ROMA - La I Commissione Affari Costituzionali della Camera, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole al testo unificato sulla modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il relatore, Beatrice Lorenzin del Pdl, ha illustrato il provvedimento. Esso prevede, in primo luogo, che la gestione separata istituita presso l'INPS per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera possa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti in favore di tali lavoratori. Il testo prevede quindi che si considerano periodi neutri (e quindi computabili) ai sensi della legge n. 223 del 1991 (sulla mobilità dei lavoratori), ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri italiani in Svizzera, i periodi di malattia o di infortunio eventualmente presenti nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione. Viene inoltre precisato che tali periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possano comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Si stabilisce che la durata massima dell'erogazione del trattamento (attualmente stabilita in 360 giorni) sia fissata a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 56 anni.
Si prevede l'inserimento d'ufficio dei lavoratori nelle liste di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 (in luogo dell'inserimento a seguito di apposita domanda da parte del lavoratore, come attualmente previsto); inoltre, si introduce a carico della sede INPS territorialmente competente al ricevimento e valutazione della domanda di trattamento, l'obbligo di comunicazione dell'accoglimento della domanda all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente, il quale dovrà provvedere a sua volta all'inserimento del nominativo del lavoratore nelle liste di mobilità. (Inform)