INFORM - N. 235 - 19 dicembre 2011


MANOVRA ECONOMICA

Approvato Odg sulla proroga della franchigia fiscale per i redditi dei lavoratori frontalieri italiani

 

ROMA - Approvato dalla Camera dei  Deputati un ordine del giorno che impegna il Governo ad affrontare con urgenza e risolvere nel primo provvedimento utile il problema della proroga, anche per il 2012, della franchigia fiscale di 8000 euro per i redditi di tutti i frontalieri italiani occupati in Svizzera (oltre la vecchia fascia di residenza  entro i 20 chilometri dal confine), Repubblica di San Marino e Principato di Monaco. I

“Il Governo, per bocca del ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, ha assunto l'Odg, facendolo proprio ed impegnandosi ad attuarlo: probabilmente ciò potrebbe avvenire - osserva Claudio Pozzetti, responsabile nazionale Cgil frontalieri e membro del Cgie - in occasione del cosidetto mille proroghe che andrà in discussione in Parlamento  nelle prossime settimane”.

Qui di seguito il testo dell’ordine del giorno (C. 4829).

La Camera, premesso che:

fin dal 2003 è stata prevista una franchigia fiscale per i lavoratori italiani sottoposti a doppia imposizione fiscale; sono i lavoratori che risiedono in Italia e lavorano in Stati esteri, con i quali l’Italia non ha sottoscritto accordi specifici, principalmente la Repubblica di San Marino ed il Principato di Monaco;

l’importo della franchigia non tassabile, fissato nel 2003, in 8000 euro non è stato aumentato nel corso degli anni, né le iniziative parlamentari per adeguarlo all’aumento del costo della vita hanno avuto seguito;

sono più di 6.000 i lavoratori frontalieri che dall’Emilia-Romagna e dalle Marche si recano a lavorare nella Repubblica di San Marino e oltre 6.000 che dalla Liguria si recano a lavorare in Francia e nel Principato di Monaco. Inoltre, la franchigia ha validità per tutti i frontalieri italiani occupati nei cantoni svizzeri di frontiera oltre la della fascia di 20 chilometri, così come stabilito con l’Accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, recepito successivamente nella Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976 (Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio), entrata in vigore il 27 marzo 1979;

la copertura finanziaria della franchigia non tassata, dettata dall’esigenza di non penalizzare i redditi dei lavoratori frontalieri  sottoposti a doppia imposizione,  è stata assicurata  di anno in anno dalle leggi dello Stato fino al 2011 e scadrà al 31 dicembre 2011 in forza dell’art. 1 comma 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

la crisi economica che non ha risparmiato la Repubblica di S. Marino,  ha indotto il Governo sanmarinese a varare nel dicembre scorso una finanziaria di tagli e nuove entrate  atti a coprire  il deficit; parte di essi derivano da una mancata detrazione del 9 per cento, applicata solo sulle buste paga dei lavoratori frontalieri italiani;

il predetto prelievo, oltre a ledere il diritto all’uguaglianza del trattamento dei lavoratori  negli stessi luoghi di lavoro, determina un sensibile peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori frontalieri occupati a San Marino, 

l’economia originata dal lavoro transfrontaliero rappresenta la fonte primaria per le popolazioni e per lo sviluppo dei territori confinanti con le nazioni sopra menzionate;

impegna il Governo

ad affrontare con urgenza e risolvere nel primo provvedimento utile il problema della proroga, anche per il 2012,  della franchigia  di 8000 euro per i redditi di tutti i lavoratori  transfrontalieri italiani occupati nei termini sopra esposti. ((Marchioni, Narducci, Scandroglio, Pizzolante, Vannucci, Tullo, Rossa)

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