INFORM - N. 224 - 1 dicembre 2011


FRONTALIERI

Presto alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati un testo unificato che intende migliorare l’indennità speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani in Svizzera

 

ROMA – Sarà nelle prossime settimane in discussione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati un  testo unificato volto al miglioramento dell’indennità speciale di disoccupazione per i frontalieri italiani in Svizzera che abbiano perso il posto di lavoro.

Il testo, nato dalla sintesi di proposte promosse dai deputati Nicola Molteni, Volontè e  Narducci, è stato presentato dietro iniziativa unitaria dei sindacati confederali, italiani e svizzeri e verrà probabilmente discusso dalla Commissione in sede legislativa, cioè senza ulteriori passaggi in Aula.

“I punti salienti del testo - spiega in una nota il responsabile nazionale Cgil Csir/Frontalieri e consigliere del Cgie Claudio Pozzetti - sono: il vincolo esclusivo all’utilizzo del fondo speciale esistente presso l’Inps soltanto per l’indennità di disoccupazione per i frontalieri in Svizzera e non per altri scopi; il non conteggio degli eventuali periodi di malattia o infortunio per il raggiungimento dell’anno di lavoro previsto per poter beneficiare dell’indennità; l’allungamento dei tempi di erogazione dell’indennità per i frontalieri anziani; l’inserimento a tutti gli effetti dei frontalieri rimasti disoccupati nelle liste di mobilità in Italia”.

Riportiamo di seguito integralmente il testo unificato elaborato dal relatore.  

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.(C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci)

Art. 1.

1. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse finanziarie della gestione separata, istituita presso l'INPS, sono utilizzate esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera»;

b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione»;

c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre»;

d) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito automaticamente nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è posto a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2. La sede dell'INPS territorialmente competente relativamente al ricevimento e alla valutazione della domanda di disoccupazione comunica l'accettazione della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento di tale nominativo all'interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».

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