ITALIANI
ALL’ESTERO
Gino Bucchino (Pd): Incredibili
anomalie della Convenzione fiscale Italia-Francia
ROMA - Sono numerose le controversie previdenziali e
fiscali dimenticate o consapevolmente ignorate dal nostro Governo e dalle
autorità competenti perché la loro soluzione richiederebbe impegno, conoscenze
e risorse. Una di queste, tra le più spinose per quanto riguarda i diritti
dei nostri pensionati residenti all’estero, è quella relativa alla Convenzione
contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Francia. La convenzione
ha innescato un lungo contenzioso interpretativo che dura da venti anni e
che nonostante circolari dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, accordi amichevoli
tra le parti, sentenze della Corte di Cassazione, non è mai stato chiarito
o risolto positivamente per i nostri connazionali i quali ancora oggi sono
penalizzati da una tassazione concorrente (doppia tassazione ancorché rimborsabile)
che è esattamente l’antitesi di ciò che deve contemplare una logica convenzione
contro le doppie imposizioni fiscali. Infatti le convenzioni bilaterali contro
le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia, generalmente redatte
seguendo lo schema OCSE, sono dirette a risolvere i conflitti delle pretese
impositive da parte degli Stati firmatari; con riferimento alle diverse fattispecie
reddituali, creano una sorta di “ripartizione” delle sovranità statali, con
l’obiettivo di evitare che vi sia una doppia imposizione sui medesimi redditi
da parte di più ordinamenti, ovvero che il relativo reddito non venga assoggettato
ad alcuna imposizione.
Ma cerchiamo di capire in maniera semplice quali sono
i termini della questione. Il primo comma dell’art. 18 della Convenzione con
la Francia del 5 ottobre 1989 ratificata in Italia con legge n. 20/1992, in
materia di tassazione delle pensioni stabilisce che: “Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate a un residente di uno Stato in relazione a un cessato impiego, sono
imponibili soltanto in questo Stato”.
E’ un articolo chiaro, mutuato dal modello OCSE, che
praticamente assegna al Paese di residenza la potestà fiscale delle pensioni
“private” come quelle dell’Inps. Tuttavia per complicare inopinatamente le
cose interviene il secondo comma dello stesso articolo che precisa (sic) in
netto conflitto con il primo che “le pensioni e altre somme pagate in applicazione
della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in
detto Stato” e cioè nel Paese erogatore.
Paradossalmente quindi l’articolo 18 della convenzione
con la Francia consentiva (consente) l’imposizione fiscale sia nel paese di
residenza che in quello di erogazione della prestazione: in parole povere
la doppia imposizione (o imposizione concorrente come la chiamano i tecnici).
Sull’applicazione di questa contraddittoria normativa
si è introdotto un contenzioso interpretativo in ordine al contenuto del termine
“sicurezza sociale” che, secondo quanto sostenuto dal Ministero delle Finanze,
è stato risolto con l’Accordo di procedura amichevole firmato nel 2000 dalle
due parti che ha stabilito che rientrano nella fattispecie della sicurezza
sociale anche le pensioni contributive (e non solo come si era pensato in
un primo tempo quelle non contributive come l’integrazione al trattamento
minimo) come quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, confermando quindi
la confusione e la doppia imposizione.
L’ambiguità della norma, presente anche nelle convenzioni
con la Svezia, la Finlandia, il Lussemburgo e la Thailandia(ed in parte anche
in quelle con il Canada e il Brasile), ha indotto l’Agenzia delle Entrate
nel 2003 aemanare una circolare di interpretazione
ed applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, degli Accordi conclusi dall’Italia
con Svezia, Finlandia, il Lussemburgo. In questa circolare si sostiene che
così come affermato dall’OCSE (commentario all’articolo 18, paragrafo 2, del
Modello per le Convenzioni Fiscali sul Reddito e sul Patrimonio) e dalla stessa
Amministrazione Finanziaria (nell’Appendice alle Istruzioni Generali per la
Di
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità
dell’imposizione concorrente è stata infine confermata da una recente sentenza
della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 12 novembre 2010 n. 23001,
che ha in pratica affermato che i trattamenti pensionistici (nel caso specifico
di anzianità) erogati dall’Inps a un cittadino italiano residente in Francia
sono assoggettabili a imposizione anche in Italia in base alla previsione
di cui al secondo comma dell’articolo 18 della Convenzione italo-francese
contro le doppie imposizioni.
Inoltre in una recente risposta a una specifica interrogazione
parlamentare, il sottosegretario al’Economia e alle Finanze Bruno Cesario
ha sostenuto che l’Inps risulta sempre obbligato ad applicare alle pensioni
di vecchiaia, anzianità, reversibilità e anzianità, corrisposte a residenti
in Francia, la ritenuta d’imposta con le modalità previste dall’articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le
autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute a eliminare la doppia
imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in
Italia sui redditi in questione. Infatti con la Francia il pericolo che si
possa realizzare una doppia imposizione è tuttavia teoricamente escluso dall’applicazione
dell’art. 24, comma 2 lett.a), della Convenzione (intitolato “Disposizioni per eliminare
le doppie imposizioni”), dettato proprio al fine di raggiungere un reale coordinamento
impositivo senza pregiudizio né per lo Stato sovrano né per il contribuente.
Tale norma, per quanto concerne gli italiani residenti in Francia, stabilisce
che i redditi che provengono dall’Italia e che sono ivi imponibili, sono parimenti
imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente in Francia, ma
il beneficiario ha diritto a un credito di imposta. Purtroppo l'imposta italiana,
secondo la legislazione francese, non è deducibile ai fini del calcolo del
reddito imponibile in Francia. Ma comunque il pensionato ha diritto a un credito
di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi
sono inclusi. Detto credito di imposta dovrebbe essere pari all'ammontare
dell'imposta pagata in Italia. Il fisco francese invece, e qui sorge il problema
che assilla i nostri connazionali pensionati residenti in Francia, stabilisce
che tale credito non può tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta francese
relativa a tali redditi. Ciò in pratica significa che i pensionati italiani
residenti in Francia e doppiamente tassati, oltre alla seccatura di dovere
chiedere il credito d’imposta, devono pagare complessivamente un’imposta determinata
dall’aliquota fiscale italiana che è storicamente più elevata di quella francese.
In conclusione è veramente incomprensibile perché in
una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali sia stata introdotta
una norma contraddittoria che consente la doppia imposizione, che l’accordo
amichevole tra l’Italia e la Francia del 2000 abbia confermato questa anomalia,
che la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2003 l’abbia ribadita e che
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, malgrado le proteste dei nostri
connazionali, le pressioni delle loro rappresentanze, le interrogazioni parlamentari,
non si sia trovata un’equa soluzione e anzi si sia deciso di confermare l’assoluta
astrusità della norma a scapito degli interessi dei nostri connazionali emigrati
in Francia. (Gino Bucchino*/
* Deputato Pd eleto nella circoscrizione Nord e Centro America