ITALIANI ALL’ESTERO
Codice fiscale e Di
“Informazioni di servizio” di Gino Bucchino,
deputato eletto per il Pd in Nord e Centro America
Come è noto in base alla normativa vigente il cittadino non residente può rivolgersi alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane del Paese di residenza qualora abbia bisogno del codice fiscale.
Tuttavia con la Risoluzione 91/E del 19 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate informa che in caso di obiettiva difficoltà del cittadino nel rivolgersi alle rappresentanze consolari e contestualmente di urgenza dell’Inps di dare seguito ai propri adempimenti, lo stesso Istituto può richiedere l’attribuzione del codice fiscale a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicando sulla domanda i dati anagrafici completi del titolare di pensione, il suo domicilio fiscale (dato che comunque può essere omesso se indeterminabile) e i dati relativi alla residenza estera. Una volta attribuito il codice fiscale l’Inps è tenuto a comunicarlo all’interessato. Il problema invece non si presenta nel caso di pagamento di una prestazione una tantum, come il pagamento all’erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, situazioni nelle quali si può prescindere – informa l’Agenzia delle Entrate – dall’indicazione altrimenti obbligatoria del codice fiscale del beneficiario qualora sia residente all’estero e sprovvisto di codice fiscale.
Per quanto riguarda invece l’Unico 2011 va ricordato che con la fine di questo mese si esauriscono non solo i tempi regolamentari per l’invio del modello di quest’anno ma anche quelli per correggere gli eventuali errori della precedente tornata.
Se tuttavia il termine del 30 settembre “salta” e il modello Unico viene presentato con un ritardo non superiore a novanta giorni, il ritardo può essere regolarizzato mediante il versamento spontaneo di una sanzione pari a 25 euro. (Inform)