INFORM - N. 144 - 27 luglio 2011


RASSEGNA STAMPA

Da “Avvenire” del 26 luglio 2011

Immigrato irregolare? Ma le nozze sono ok

La Consulta: permesso non indispensabile

 

MILANO - Dieci pagine di sentenza per smontare uno dei punti chiave del piano sicurezza voluto dal governo nel 2009: il no alle nozze per gli immigrati irregolari. «È, infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare». Lo scrive la Consulta nel verdetto di cui è relatore proprio Alfonso Quaranta, il Presidente dei Giudici costituzionali.

Ad Alessandro Manzoni una vicenda così avrebbe dato parecchia ispirazione. Perché nonostante i cavilli, gli intralci e i sospetti, lo sposalizio s’ha da fare. Con la normativa del 2009 era infatti stato aggiornato l’articolo del codice civile dedicato alle procedure per i matrimoni. Se fino a quel momento sarebbe bastata una dichiarazione dell’autorità competente del Paese d’origine, dalla quale risulti il «nulla osta al matrimonio», dal 15 luglio 2009 occorreva anche «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

L’intenzione del legislatore era quella di mettere un freno ai matrimoni combinati. In seguito alle nozze l’immigrato 'clandestino' avrebbe potuto facilmente ottenere il permesso di soggiorno, far arrivare in Italia i figli di una precedente relazione, accedere ai benefici ereditari e successivamente ottenere la stessa cittadinanza italiana. La toppa, insomma, è stata giudicata sproporzionata, dato che per impedire i matrimoni di comodo di un cittadino italiano con uno straniero, era stata congegnata una norma che «ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato». Da qui l’appello della sentenza a bilanciare le diverse esigenze, tenendo conto «di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero».

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Catania, al quale si sono rivolti una cittadina italiana e un cittadino marocchino. I novelli Renzo e Lucia hanno chiesto ai giudici di pronunciarsi sul rifiuto dell’ufficiale di Stato civile di celebrare il loro matrimonio. Il 27 luglio del 2009 'i promessi sposi' avevano chiesto di procedere alle pubblicazioni allegando la documentazione prevista dall’articolo 116 del codice civile (la norma era stata modificata il 15 luglio). Il 28 agosto avevano chiesto la celebrazione delle nozze. Tre giorni dopo l’ufficiale aveva risposto che no, il matrimonio non si sarebbe celebrato, sostenendo che tra i documenti mancava quello «attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino».

Adesso i due potranno convolare a giuste nozze. Ma la decisione consente, peraltro, di armonizzare la normativa italiana a quella comunitaria. «La Corte Europea dei diritti dell’uomo – ricorda Bruno Nascimbene, docente di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Milano – è recentemente intervenuta, come ha ricordato la Corte costituzionale, sulla normativa del Regno Unito in tema di capacità matrimoniale degli stranieri, affermando che 'il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata'». (N. Scavo – Avvenire del 26 luglio 2011)

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