INFORM - N. 137 - 18 luglio 2011


RASSEGNA STAMPA

Da “La Stampa.it”

Riforma costituzionale: Senato federale e meno parlamentari

Il ministro per la semplificazione del programma Calderoli ha presentato la prima bozza del disegno di legge. Stipendi dei parlamentari in base alla loro presenza in aula

 

Riduzione del numero di deputati e senatori a 250 per ciascuna camera, Senato federale, abolizione delle circoscrizioni estere, stipendio dei parlamentari in base alla presenza in Aula. Sono alcune delle proposte previste nella bozza di disegno di legge costituzionale presentata dal ministro Roberto Calderoli, che sarà all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri. Questi i principali punti del ddl:

Scioglimento Camera

Il disegno di legge prevede che il presidente del Consiglio possa chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento della Camera: «Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro». Sempre secondo la bozza, potrà andare al Quirinale ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d’età - contro i 50 attualmente in vigore - e goda dei diritti civili e politici.

Stipendi parlamentari

La bozza interesserà anche il portafoglio di Deputati e senatori che riceveranno «un’indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori parlamentari».

Circoscrizione estero

Viene «soppressa» la circoscrizione Estero. Lo stabilisce la bozza di riforma costituzionale

presentata dal governo, a firma del ministro Roberto Calderoli. «All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato», si legge nel testo, con riferimento alla norma costituzionale che attualmente prevede l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei parlamentari, da parte dei cittadini residenti all’estero.

Sfiducia costruttiva

Con la nascita del Senato federale e la fine del bicameralismo perfetto, sarà la Camera dei deputati a dover votare la fiducia al governo. E potrà avvalersi anche di un meccanismo di «sfiducia costruttiva». «La riforma - si legge nella relazione illustrativa - mantiene il rapporto di fiducia esclusivamente fra il Governo e la Camera dei Deputati». Ma l’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell’esecutivo, «non comporta lo scioglimento necessario della Camera. Infatti, è possibile che il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo ministro oppure che la Camera dei Deputati stessa, nell’ambito della medesima maggioranza, individui un nuovo Primo Ministro».

Cancellati i cinque senatori a vita

«È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica». Il testo sostituisce integralmente l’articolo 59 della Costituzione e, vista la nascita del Senato federale, trasforma gli ex capi di Stato da senatori a deputatì a vita. Ma, eliminando il secondo comma dell’articolo 59, cancella anche la figura dei cinque senatori a vita che ad oggi il presidente

della Repubblica può scegliere tra coloro che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Scende l'età per essere eletti

Scende a 21 anni l'eta' per essere eletti sia alla Camera dei Deputati, sia al nuovo Senato federale

Presidente della Camera supplente del Capo dello Stato

Viene sostituito l'articolo 86 della Costituzione. «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle - recita la bozza - sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati».

Senato federale

Nasce il Senato federale della Repubblica, eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica è composto da 250 senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige, dei Consigli delle Province autonome. L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. (La Stampa.it, 18 luglio 2011)

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