INFORM - N. 121 - 23 giugno 2011


CAMERA DEI DEPUTATI

Il Governo risponde a interrogazione del deputato Pd

Marco Fedi: Matrimoni in Italia, il problema, come sempre, è l’informazione ai Comuni e l’applicazione pratica delle norme

 

ROMA – “L’approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di sicurezza pubblica, ha previsto norme più restrittive anche per i matrimoni in Italia. In particolare si richiede che lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale”spiega Marco Fedi, deputato Pd della circoscrizione Estero, che ha rivolto una interrogazione (a risposta scritta) al ministro degli Affari Esteri Frattini e al ministro dell'Interno  Maroni “poiché ci arrivavano segnalazioni da parte di residenti all’estero a proposito di Comuni che applicavano analoghe restrizioni anche nel caso di ‘soggiorni di breve durata’, inferiori a tre mesi, rendendo impossibile il matrimonio anche a chi arriva in Italia come turista allo scopo di sposarsi in località della penisola”.

Nell’interrogazione dell’on. Fedi chiedeva di sapere “quali misure urgenti il Governo intenda adottare per garantire che i comuni, la rete diplomatico-consolare italiana all'estero e i cittadini italiani siano informati sulle modifiche inerenti il matrimonio in Italia”. Premettendo che : “ la legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto una modifica all'articolo 116 del codice civile - «Matrimonio dello straniero nella Repubblica» - introducendo, accanto alla dichiarazione che nulla osta rilasciata dalle autorità estere, l'obbligo di produrre «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»; l'articolo 116 del codice civile fissava, per gli stranieri, analoghe condizioni per il matrimonio e che l'esibizione di un nulla osta del Paese di origine consentiva il matrimonio nel territorio italiano; la nuova legge stabilisce che lo straniero deve presentare anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;  i matrimoni da celebrare all'estero non subiscono variazioni normative e lo straniero non deve produrre né documentazione attestante la regolarità del soggiorno, né nulla-osta al matrimonio; i matrimoni da celebrare nei nostri consolati, per residenti AIRE o per delega alla rappresentanza da parte di nostri comuni, non risulterebbero possibili poiché lo straniero all'estero non potrà mai documentare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano; i matrimoni da celebrare in Italia saranno soggetti alla presentazione del detto documento sulla regolarità del soggiorno -:se tale disposizione si applica anche per i cittadini extracomunitari, non residenti, che intendessero contrarre matrimonio in Italia; se tale disposizione si applica anche per i cittadini extracomunitari, non residenti, che intendessero contrarre matrimonio in Italia con un cittadino italiano”. 

La risposta è stata data dal sottosegretario all’Interno Davico. Rispondendo all’interrogazione – spiega Fedi - il Governo ci comunica, facendo riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7/8/2009, che “per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive”. Ovviamente sposarsi in Italia – aggiunge Fedi - non dovrebbe costituire “problema di sicurezza pubblica” e l’applicazione delle norme deve essere ricordata a tutti i Comuni ed alla rete diplomatico-consolare all’estero. A chi intende contrarre matrimonio in Italia ricordiamo di chiedere l’applicazione di queste norme, dotandosi di copia della circolare, e di tutta la documentazione richiesta per il matrimonio e riportata nella medesima circolare n. 19 reperibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it )” (Inform)

 

 


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