INFORM - N. 121 - 23 giugno 2011
CAMERA DEI
DEPUTATI
Il Governo risponde a interrogazione del deputato Pd
Marco Fedi: Matrimoni in Italia, il problema, come sempre,
è l’informazione ai Comuni e l’applicazione pratica delle norme
ROMA – “L’approvazione della legge 15 luglio 2009, n.
94, in materia di sicurezza
pubblica, ha previsto norme più restrittive anche per i matrimoni in Italia.
In particolare si richiede che lo straniero che intende contrarre matrimonio
in Italia sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale”spiega Marco
Fedi, deputato Pd della circoscrizione Estero, che ha rivolto una interrogazione
(a risposta scritta) al ministro degli Affari Esteri Frattini e al ministro
dell'Interno Maroni “poiché ci arrivavano segnalazioni da parte di residenti
all’estero a proposito di Comuni che applicavano analoghe restrizioni anche
nel caso di ‘soggiorni di breve durata’, inferiori a tre mesi, rendendo impossibile
il matrimonio anche a chi arriva in Italia come turista allo scopo di sposarsi
in località della penisola”.
Nell’interrogazione dell’on. Fedi chiedeva di sapere
“quali misure urgenti il Governo intenda adottare per garantire che i comuni,
la rete diplomatico-consolare italiana all'estero e i cittadini italiani siano
informati sulle modifiche inerenti il matrimonio in Italia”. Premettendo che
: “ la legge 15 luglio 2009 n. 94
ha introdotto una modifica all'articolo 116 del codice
civile - «Matrimonio dello straniero nella Repubblica» - introducendo, accanto
alla dichiarazione che nulla osta
rilasciata dalle autorità estere, l'obbligo di produrre «un documento attestante
la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»; l'articolo 116 del codice
civile fissava, per gli stranieri, analoghe condizioni per il matrimonio e che
l'esibizione di un nulla osta del Paese di origine consentiva il matrimonio
nel territorio italiano; la nuova legge stabilisce che lo straniero deve presentare
anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;
i matrimoni da celebrare all'estero non subiscono variazioni normative
e lo straniero non deve produrre né documentazione attestante la regolarità
del soggiorno, né nulla-osta al matrimonio; i matrimoni da celebrare nei nostri
consolati, per residenti AIRE o per delega alla rappresentanza da parte di nostri
comuni, non risulterebbero possibili poiché lo straniero all'estero non potrà
mai documentare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano; i matrimoni
da celebrare in Italia saranno soggetti alla presentazione del detto documento
sulla regolarità del soggiorno -:se tale disposizione si applica anche per i
cittadini extracomunitari, non residenti, che intendessero contrarre matrimonio
in Italia; se tale disposizione si applica anche per i cittadini extracomunitari,
non residenti, che intendessero contrarre matrimonio in Italia con un cittadino
italiano”.
La risposta è stata data dal sottosegretario all’Interno
Davico. Rispondendo all’interrogazione – spiega Fedi
- il Governo ci comunica, facendo riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno
n. 19 del 7/8/2009, che “per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla
legge 28 maggio 2007, n. 68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora
la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi
la regolarità del soggiorno del nubendo può essere
attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio
dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione
di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia
della dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre
strutture ricettive”. Ovviamente sposarsi in Italia – aggiunge Fedi - non
dovrebbe costituire “problema di sicurezza pubblica” e l’applicazione delle
norme deve essere ricordata a tutti i Comuni ed alla rete diplomatico-consolare
all’estero. A chi intende contrarre matrimonio in Italia ricordiamo di chiedere
l’applicazione di queste norme, dotandosi di copia della circolare, e di tutta
la documentazione richiesta per il matrimonio e riportata nella medesima circolare
n. 19 reperibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it
)” (Inform)
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