CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione del deputato Pd al ministro del Lavoro Sacconi
Gino Bucchino:
Lo “sconto” previdenziale dei lavori usuranti deve applicarsi anche ai lavoratori
italiani all’estero
ROMA - L’on. Gino Bucchino
(Pd) ha presentato in questi giorni un’interrogazione al Ministero del Lavoro
per chiedere chiarimenti sull’applicabilità del decreto sui lavori usuranti
da poco entrato in vigore, anche ai lavoratori italiani residenti all’estero
e futuri titolari di pensione italiana.
Il decreto n. 67 del 21 aprile 2011 prevede
il pensionamento anticipato per i lavoratori addetti alle lavorazioni usuranti.
La disposizione di legge, si legge nell’interrogazione
del deputato eletto nella circoscrizione Estero, consente ai lavoratori addetti
a lavorazioni faticose e pesanti di esercitare il diritto per l’accesso pensionistico
con un anticipo di età rispetto a quella stabilita dalle regole vigenti per
la generalità dei lavoratori.
Rientrano nella tipologia dei soggetti aventi
diritto al pensionamento anticipato i lavoratori impiegati in mansioni
particolarmente usuranti, i lavoratori notturni, i lavoratori a turni ed altre
categorie specificate nel decreto.
Il decreto legislativo n. 67/2011 non indica
(siamo oramai abituati alla disattenzione del legislatore) se esso si applica
anche ai lavoratori italiani residenti permanentemente all’estero i quali
hanno comunque maturato un’anzianità contributiva in Italia che consentirà
loro al compimento dell’età pensionabile di conseguire una pensione italiana
tramite l’applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza
sociale che prevede il cumulo della contribuzione.
Tuttavia – specifica il parlamentare italo-canadese - l’articolo 1 del decreto legislativo n. 67/2011
precisa che l’accesso al trattamento pensionistico anticipato è l’effetto
di una deroga a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004 e della legge
n. 247 del 2007, ambedue leggi che lo Stato italiano, tramite l’Inps, applica
anche ai lavoratori e futuri pensionati italiani residenti all’estero.
Di norma – spiega l’on. Bucchino - tutta la normativa previdenziale italiana è applicabile
ai lavoratori italiani residenti all’estero i quali sono stati assicurati
in Italia e sono potenziali futuri titolari di pensione italiana in convenzione,
a meno che essa non preveda esplicitamente l’inefficacia esterna, cioè l’inapplicabilità
ai soggetti destinatari residenti all’estero.
Inoltre – ricorda il parlamentare al Ministro
del Lavoro - l’articolo 6 “Totalizzazione dei periodi” del Regolamento comunitario
di sicurezza sociale n. 883/2004 (e le analoghe disposizioni delle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia) prevede che l’istituzione
competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione
del diritto alle prestazioni e l’ammissione al beneficio di una legislazione
al maturare di periodi di assicurazione e di occupazione tiene conto, nella
misura necessaria, dei periodi di assicurazione e occupazione maturati sotto
la legislazione di ogni Stato membro, come si trattasse di periodi maturati
sotto la legislazione che essa applica e l’articolo 5 “Assimilazione di prestazioni,
redditi, fatti o avvenimenti” dello stesso Regolamento (e le analoghe disposizioni
delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia) al
comma b) prevede che se in virtù della legislazione dello Stato membro competente
sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti,
detto Stato membro tiene conto dei fatti o avvenimenti analoghi verificatisi
in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio
nazionale. In altre parole i regolamenti comunitari obbligano
l’Italia ad assimilare il lavoro svolto all’estero – da una logica interpretazione
anche quello usurante - come se fosse stato svolto in Italia ai fini della
concessione di una prestazione previdenziale italiana.
L’on. Bucchino
chiede perciò se il Ministro del Lavoro interpellato non ritenga opportuno
chiarire con ogni strumento a disposizione, normativo o amministrativo – preferibilmente
anche nel decreto attuativo da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge - e nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali
attualmente in vigore, se e come il decreto n. 67 del 21 aprile 2011 si applichi
anche ai lavoratori italiani residenti all’estero impegnati in lavori o attività
considerati usuranti.
Il deputato chiarisce infine di essere perfettamente
consapevole delle difficoltà relative alla produzione da parte dei lavoratori
residenti all’estero della documentazione richiesta dal decreto relativa agli
elementi di prova da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari, tuttavia
auspica che le autorità competenti possano impegnarsi, se il decreto è giuridicamente
applicabile – come si presume - anche ai lavoratori residenti all’estero,
a stabilire quale documentazione prodotta all’estero possa essere considerata
idonea ed equivalente a quella da produrre in Italia.(