INFORM - N. 95 - 17 maggio 2011


GOVERNO

Occupazione e formazione dei giovani: nuova disciplina dell’apprendistato

 

ROMA - Riformare l’apprendistato per favorire l’occupazione, sulla base della necessaria integrazione tra formazione e lavoro. Con quest’obiettivo il Consiglio dei ministri ha approvato recentemente  uno schema di decreto legislativo che disciplina il contratto.

Tre le tipologie previste: con contratto di apprendistato per la qualifica professionale possono essere assunti in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i giovani che abbiano compiuto 15 anni. Con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione contrattuale i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per coloro che hanno già una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dai 17 anni.

Con contratti collettivi e accordi interconfederali vengono stabiliti, in base all’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durate e le modalità della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il contratto non può essere superiore a sei anni.

Infine, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di attività, pubblici e privati. In questo caso si tratta di attività di ricerca o per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori. (Inform)

 


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