ASSISTENZA
SANITARIA ALL’ESTERO
Articolo di Daniele Rossini, del patronato Acli di Bruxelles
Emanata
BRUXELLES - Dopo lunghe e aspre discussioni in seno alle
istituzioni europee (Commissione, Parlamento, Consiglio), è stata emanata il
9 marzo 2011 la «direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera».
Questa direttiva, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea n. L 88 del 4 aprile 2011, è entrata in vigore il 24 aprile
2011 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale)
e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 25 ottobre 2013.
«La presente direttiva – recita l’articolo 1, paragrafo
1 - stabilisce norme volte ad agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria
transfrontaliera sicura e di qualità e promuove la cooperazione tra gli Stati
membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze
nazionali relative all’organizzazione e alla prestazione dell’assistenza sanitaria.
La presente direttiva mira inoltre a chiarire la sua relazione con il quadro
normativo esistente in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, ai fini dell’applicazione dei diritti
dei pazienti».
La direttiva 2011/24/UE recepisce sostanzialmente i principi
affermati in numerose sentenze della Corte di Giustizia ed è complementare al
regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale dell’Unione europea. Dal 1998 ad oggi sono state
pronunciate una ventina di sentenze originate da situazioni diverse; ciascuna
di esse ha avuto come protagonista una persona che, non trovando nel proprio
Paese, per l''una o l'altra ragione, un'assistenza sanitaria adeguata, ha cercato
nelle strutture sanitarie di un altro Stato il trattamento medico migliore e
più efficace.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’offerta
di servizi medici deve essere considerata alla stregua di un’attività economica,
con la conseguenza che essa è vincolata al rispetto del principio fondamentale
della libera circolazione di beni e servizi. E’ in questa cornice che si situa
la direttiva 2011/24/UE che ha però come base giuridica gli articoli 114 e 168
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: l’articolo 114 stabilisce
che
I cittadini europei possono ora accedere alle cure mediche
in un altro Stato membro secondo due sistemi: - alle condizioni stabilite dalle
disposizioni del regolamento sulla sicurezza sociale n. 883/2004 e del suo regolamento
d’applicazione n. 987/2009; - oppure alle condizioni stabilite dalla direttiva
2011/24/UE, avvalendosi in questo caso delle disposizioni del Trattato relative
alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea.
E’ pacifico che le condizioni di assunzione degli oneri
non sono identiche: in base alle disposizioni dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 il rimborso avviene alle condizioni
e nei limiti stabiliti dalla legislazione del Paese in cui le cure sono state
prestate; in base alla direttiva 2011/24/UE il rimborso avviene alle condizioni
e nei limiti stabiliti dalla legislazione del Paese di affiliazione.
Inoltre, il campo di applicazione "ratione personae" della direttiva
e quello del regolamento n. 883/2004 non sono identici: il secondo ha un’estensione
più ridotta del primo. Infatti la direttiva riguarda tutti i cittadini degli
Stati membri per il fatto di essere stabiliti nella UE, mentre il regolamento
n. 883/2004 si applica solo ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, che
siano iscritti a uno dei regimi legali di previdenza sociale degli Stati membri.
Illustriamo brevemente gli aspetti di maggior interesse
dei due sistemi.
Sistema del regolamento n. 883/2004
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce
all’articolo 20 che per ricevere le cure in un altro Stato membro dell’Unione
europea (le cosiddette "cure programmate"), la persona assicurata
deve chiedere preventivamente l’autorizzazione all’istituzione competente.
L’autorizzazione a ricevere in un altro Stato cure adeguate
allo stato di salute del paziente è subordinata a due condizioni: a) le cure
da dispensare figurano tra le prestazioni sanitarie previste dalla legislazione
dello Stato di affiliazione; b) le cure che il paziente desidera ricevere in
un altro Stato non possono essergli praticate nel Paese di residenza entro un
lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato
di salute del paziente e della probabile evoluzione della sua malattia.
L’articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2009 del 16
settembre 2009 precisa la procedura di autorizzazione e le modalità di presa
in carico delle spese sostenute per le cure mediche autorizzate.
Il rimborso delle spese (spese dette "figurative",
che fanno carico allo Stato di affiliazione) viene effettuato nei limiti e alle
condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state
erogate. Tuttavia, se il paziente ha sostenuto personalmente costi maggiori,
l’istituzione competente dello Stato di affiliazione rimborsa, a richiesta,
la differenza tra le spese figurative e le spese effettivamente sostenute. Si
terrà conto a tale riguardo dell’importo che la persona assicurata avrebbe eventualmente
dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato di affiliazione.
Nei casi in cui la legislazione dello Stato di affiliazione
preveda il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento
della persona assicurata, l’istituzione competente se ne fa carico per la persona
interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora
il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.
Diversa è la situazione della persona che si trova in
soggiorno temporaneo in un altro Stato membro e che ha bisogno di cure immediate.
In tal caso la copertura assicurativa è legata al possesso della tessera sanitaria
europea.
Sistema della direttiva 2011/24/UE
La direttiva 2011/24/UE disciplina l’erogazione dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera con o senza autorizzazione preventiva, definisce
i principi generali per il rimborso dei costi, chiarisce le responsabilità dello
Stato membro di cura e le responsabilità dello Stato membro di affiliazione,
istituisce forme di cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza
sanitaria e di valutazione delle tecnologie sanitarie.
In linea di principio le autorità del Paese di residenza
del paziente non possono subordinare il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria
transfrontaliera ad autorizzazione preventiva. Devono però accertare preliminarmente
se sono state vagliate ed osservate le condizioni stabilite dal regolamento
n. 883/2004. Ove tali condizioni siano soddisfatte, l’autorizzazione preventiva
è concessa conformemente al regolamento, salvo richiesta contraria del paziente.
Nel caso in cui il paziente abbia diritto all’assistenza
sanitaria transfrontaliera prevista sia dalla direttiva sia dal regolamento
n. 883/2004 e l’applicazione del regolamento sia più vantaggiosa, lo Stato membro
di affiliazione deve richiamare l’attenzione del paziente su questo fatto.
L’articolo 8 della direttiva precisa in quali casi le
autorità del Paese di residenza del paziente possono prevedere un sistema di
autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi.
L’assistenza sanitaria transfrontaliera può, in particolare,
essere soggetta ad autorizzazione preventiva: - se sussistono motivi imperativi
di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione aventi l’obiettivo
di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità
di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata
qualità, o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per
quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane; - se
l’assistenza sanitaria transfrontaliera comporta il ricovero del paziente per
almeno una notte o richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature
mediche altamente specializzate e costose.
In ogni caso le autorità del Paese di residenza non possono
rifiutarsi di concedere un’autorizzazione preventiva quando il paziente ha diritto
all’assistenza sanitaria secondo la normativa nazionale e quando l’assistenza
sanitaria non può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine
giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica
oggettiva dello stato di salute del paziente, dell’anamnesi e del probabile
decorso della sua malattia, dell’intensità del dolore e/o della natura della
sua disabilità al momento in cui la richiesta di autorizzazione è stata fatta
o rinnovata.
Se il paziente fruisce di cure ai sensi della direttiva,
il rimborso dei costi avverrà nei limiti fissati dalla legislazione dello Stato
in cui egli è assicurato. Ma nulla impedisce allo Stato membro di affiliazione
di rimborsare le maggiori spese sostenute dal paziente. Gli Stati membri hanno
ad esempio la facoltà di rimborsare le spese supplementari, come le spese di
alloggio e di viaggio, o le spese supplementari sostenute dalle persone con
disabilità, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria
prestata sul loro territorio.
La direttiva pone l’accento sulla necessità di un’informazione
adeguata su tutti gli aspetti essenziali dell’assistenza sanitaria transfrontaliera,
affinché i pazienti possano concretamente esercitare i loro diritti in piena
conoscenza di cause.
Uno dei meccanismi per fornire tali informazioni consiste
nell’istituire «punti di contatto nazionali» in ogni Stato membro. Dovranno
essere specificate le informazioni da fornire obbligatoriamente ai pazienti.
Tuttavia, i punti di contatto nazionali possono volontariamente fornire maggiori
informazioni, anche con il sostegno della Commissione. Le informazioni devono
essere fornite nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui i punti di contatto
sono situati, senza escludere l’uso di ogni altra lingua.
E’ evidente che la corretta applicazione della direttiva
dipenderà soprattutto da come i pazienti saranno informati sulle scelte e le
modalità di accesso alle cure ospedaliere transfrontaliere e da come funzioneranno
i punti di contatto nazionali una volta che saranno stati istituiti. (Daniele
Rossini*/
*Patronato Acli Bruxelles