INFORM - N. 81 - 27 aprile 2011


ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO

Articolo di Daniele Rossini, del patronato Acli di Bruxelles

Emanata la Direttiva che disciplina la mobilità dei pazienti nell’Unione europea

 

BRUXELLES - Dopo lunghe e aspre discussioni in seno alle istituzioni europee (Commissione, Parlamento, Consiglio), è stata emanata il 9 marzo 2011 la «direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera».

Questa direttiva, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 88 del 4 aprile 2011, è entrata in vigore il 24 aprile 2011 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 25 ottobre 2013.

«La presente direttiva – recita l’articolo 1, paragrafo 1 - stabilisce norme volte ad agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative all’organizzazione e alla prestazione dell’assistenza sanitaria. La presente direttiva mira inoltre a chiarire la sua relazione con il quadro normativo esistente in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, ai fini dell’applicazione dei diritti dei pazienti».

La direttiva 2011/24/UE recepisce sostanzialmente i principi affermati in numerose sentenze della Corte di Giustizia ed è complementare al regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Unione europea. Dal 1998 ad oggi sono state pronunciate una ventina di sentenze originate da situazioni diverse; ciascuna di esse ha avuto come protagonista una persona che, non trovando nel proprio Paese, per l''una o l'altra ragione, un'assistenza sanitaria adeguata, ha cercato nelle strutture sanitarie di un altro Stato il trattamento medico migliore e più efficace.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’offerta di servizi medici deve essere considerata alla stregua di un’attività economica, con la conseguenza che essa è vincolata al rispetto del principio fondamentale della libera circolazione di beni e servizi. E’ in questa cornice che si situa la direttiva 2011/24/UE che ha però come base giuridica gli articoli 114 e 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: l’articolo 114 stabilisce che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, e che anche il  Parlamento europeo e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo; l’articolo 168 stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

I cittadini europei possono ora accedere alle cure mediche in un altro Stato membro secondo due sistemi: - alle condizioni stabilite dalle disposizioni del regolamento sulla sicurezza sociale n. 883/2004 e del suo regolamento d’applicazione n. 987/2009; - oppure alle condizioni stabilite dalla direttiva 2011/24/UE, avvalendosi in questo caso delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea.

E’ pacifico che le condizioni di assunzione degli oneri non sono identiche: in base alle disposizioni dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 il rimborso avviene alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione del Paese in cui le cure sono state prestate; in base alla direttiva 2011/24/UE il rimborso avviene alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione del Paese di affiliazione.

Inoltre, il campo di applicazione "ratione personae" della direttiva e quello del regolamento n. 883/2004 non sono identici: il secondo ha un’estensione più ridotta del primo. Infatti la direttiva riguarda tutti i cittadini degli Stati membri per il fatto di essere stabiliti nella UE, mentre il regolamento n. 883/2004 si applica solo ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, che siano iscritti a uno dei regimi legali di previdenza sociale degli Stati membri.

Illustriamo brevemente gli aspetti di maggior interesse dei due sistemi.

Sistema del regolamento n. 883/2004

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce all’articolo 20 che per ricevere le cure in un altro Stato membro dell’Unione europea (le cosiddette "cure programmate"), la persona assicurata deve chiedere preventivamente l’autorizzazione all’istituzione competente.

L’autorizzazione a ricevere in un altro Stato cure adeguate allo stato di salute del paziente è subordinata a due condizioni: a) le cure da dispensare figurano tra le prestazioni sanitarie previste dalla legislazione dello Stato di affiliazione; b) le cure che il paziente desidera ricevere in un altro Stato non possono essergli praticate nel Paese di residenza entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute del paziente e della probabile evoluzione della sua malattia.

L’articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 precisa la procedura di autorizzazione e le modalità di presa in carico delle spese sostenute per le cure mediche autorizzate.

Il rimborso delle spese (spese dette "figurative", che fanno carico allo Stato di affiliazione) viene effettuato nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state erogate. Tuttavia, se il paziente ha sostenuto personalmente costi maggiori, l’istituzione competente dello Stato di affiliazione rimborsa, a richiesta, la differenza tra le spese figurative e le spese effettivamente sostenute. Si terrà conto a tale riguardo dell’importo che la persona assicurata avrebbe eventualmente dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato di affiliazione.

Nei casi in cui la legislazione dello Stato di affiliazione preveda il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata, l’istituzione competente se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.

Diversa è la situazione della persona che si trova in soggiorno temporaneo in un altro Stato membro e che ha bisogno di cure immediate. In tal caso la copertura assicurativa è legata al possesso della tessera sanitaria europea.

Sistema della direttiva 2011/24/UE

La direttiva 2011/24/UE disciplina l’erogazione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera con o senza autorizzazione preventiva, definisce i principi generali per il rimborso dei costi, chiarisce le responsabilità dello Stato membro di cura e le responsabilità dello Stato membro di affiliazione, istituisce forme di cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria e di valutazione delle tecnologie sanitarie.

In linea di principio le autorità del Paese di residenza del paziente non possono subordinare il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ad autorizzazione preventiva. Devono però accertare preliminarmente se sono state vagliate ed osservate le condizioni stabilite dal regolamento n. 883/2004. Ove tali condizioni siano soddisfatte, l’autorizzazione preventiva è concessa conformemente al regolamento, salvo richiesta contraria del paziente.

Nel caso in cui il paziente abbia diritto all’assistenza sanitaria transfrontaliera prevista sia dalla direttiva sia dal regolamento n. 883/2004 e l’applicazione del regolamento sia più vantaggiosa, lo Stato membro di affiliazione deve richiamare l’attenzione del paziente su questo fatto.

L’articolo 8 della direttiva precisa in quali casi le autorità del Paese di residenza del paziente possono prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi.

L’assistenza sanitaria transfrontaliera può, in particolare, essere soggetta ad autorizzazione preventiva: - se sussistono motivi imperativi di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione aventi l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità, o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane; - se l’assistenza sanitaria transfrontaliera comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose.

In ogni caso le autorità del Paese di residenza non possono rifiutarsi di concedere un’autorizzazione preventiva quando il paziente ha diritto all’assistenza sanitaria secondo la normativa nazionale e quando l’assistenza sanitaria non può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, dell’anamnesi e del probabile decorso della sua malattia, dell’intensità del dolore e/o della natura della sua disabilità al momento in cui la richiesta di autorizzazione è stata fatta o rinnovata.

Se il paziente fruisce di cure ai sensi della direttiva, il rimborso dei costi avverrà nei limiti fissati dalla legislazione dello Stato in cui egli è assicurato. Ma nulla impedisce allo Stato membro di affiliazione di rimborsare le maggiori spese sostenute dal paziente. Gli Stati membri hanno ad esempio la facoltà di rimborsare le spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio, o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilità, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.

La direttiva pone l’accento sulla necessità di un’informazione adeguata su tutti gli aspetti essenziali dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, affinché i pazienti possano concretamente esercitare i loro diritti in piena conoscenza di cause.

Uno dei meccanismi per fornire tali informazioni consiste nell’istituire «punti di contatto nazionali» in ogni Stato membro. Dovranno essere specificate le informazioni da fornire obbligatoriamente ai pazienti. Tuttavia, i punti di contatto nazionali possono volontariamente fornire maggiori informazioni, anche con il sostegno della Commissione. Le informazioni devono essere fornite nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui i punti di contatto sono situati, senza escludere l’uso di ogni altra lingua.

E’ evidente che la corretta applicazione della direttiva dipenderà soprattutto da come i pazienti saranno informati sulle scelte e le modalità di accesso alle cure ospedaliere transfrontaliere e da come funzioneranno i punti di contatto nazionali una volta che saranno stati istituiti. (Daniele Rossini*/Inform)

*Patronato Acli Bruxelles

 


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