DIRITTO SOCIALE
EUROPEO
Dalle Acli Bruxelles
L’estensione dell’applicazione dei regolamenti comunitari
di sicurezza sociale ai lavoratori dei paesi terzi. In fase di approvazione
l’adozione di norme specifiche per i paesi dell’area mediterranea
BRUXELLES - Nei 27 Stati dell’Unione europea vivono circa
30 milioni di immigrati costituiti per i due terzi da cittadini appartenenti
a paesi non comunitari.
I lavoratori provenienti da paesi non comunitari sono
tutelati di norma, sotto gli aspetti previdenziali, da convenzioni bilaterali.
Ma questi lavoratori possono avvalersi anche dei regolamenti comunitari in materia
di sicurezza sociale se sono stati occupati in due o più Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 859/2003 estende infatti le disposizioni
dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 ai cittadini
di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a
causa della cittadinanza. Il medesimo regolamento disciplina in particolare
il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti dai lavoratori di paesi terzi
nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni.
L’Unione europea ha concluso con diversi paesi dell’area
mediterranea degli accordi di associazione (v. riferimenti indicati qui sotto)
che mirano tra l’altro a stabilire il coordinamento tra i sistemi di sicurezza
sociale di tali paesi e i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione
europea, affinché siano pienamente applicati a favore dei lavoratori migranti
i principi di non discriminazione e di parità di trattamento nel campo della
previdenza sociale.
Tuttavia, per facilitare l’applicazione delle norme di
coordinamento, può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che
rispondano alle caratteristiche proprie di ciascuno dei paesi firmatari di detti
accordi di associazione.
Il Consiglio dell’Unione europea ha perciò adottato il
21 ottobre 2010 sei decisioni con le quali viene definita la posizione che l’Unione
europea deve adottare nell’ambito di ciascun Consiglio di associazione per dare
esecuzione agli accordi euromediterranei conclusi
con Israele, l’Algeria,
Le disposizioni da porre in atto sono precisate nei progetti
di decisione allegati alle sei decisioni del Consiglio del 21 ottobre 2010.
Non è un gioco di parole: a ciascuna decisione del Consiglio dell’Unione europea
è allegato, per ogni paese con il quale è stato concluso l’accordo di associazione,
un progetto di decisione che deve essere ratificato dal rispettivo Consiglio
di associazione.
Il tutto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 306 del 23 novembre 2010.
ALGERIA - Accordo euromediterraneo
del 22 aprile 2002 che istituisce un’associazione tra
CROAZIA - Accordo di stabilizzazione e di associazione
del 29 ottobre 2001 istituito tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e
ISRAELE - Accordo euromediterraneo
del 20 novembre 1995 che istituisce un’associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra
- Approvato dal Consiglio e dalla Commissione con decisione del 19 aprile 2000.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE L 147 del 21.6.2000.
MACEDONIA - Accordo di stabilizzazione e di associazione
del 9 aprile 2001 istituito tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da
una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra - Approvato
dal Consiglio e dalla Commissione con decisione del 23 febbraio 2004 . Pubblicato
nella Gazzetta ufficiale UE L 84 del 20.3.2004.
MAROCCO - Accordo euromediterraneo
del 26 febbraio 1996 che istituisce un’associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra - Approvato
dal Consiglio e dalla Commissione con decisione del 24 gennaio 2000. Pubblicato
nella Gazzetta ufficiale UE L 70 del 18.3.2000.
TUNISIA - Accordo euromediterraneo
del 17 luglio 1995 che istituisce un’associazione tra
*Patronato ACLI Bruxelles