ITALIANI ALL’ESTERO
Gino Bucchino (Pd):
Ecco perché la sanatoria degli indebiti pensionistici è giusta e necessaria
ROMA - Alcuni punti fermi sulla questione
degli indebiti pensionistici dei nostri pensionati residenti all’estero che
attengono a questioni di principio e a precetti normativi:
Nella materia degli indebiti pensionistici
si sono succedute numerose disposizioni. Per i pagamenti indebiti di pensione
effettuati dal 1° gennaio 2001 trova applicazione la disciplina di cui all’articolo
13 della legge n. 412 del 1991. Tale norma consente il recupero dell’indebito
nel caso in cui esso sia stato determinato dall’omessa o incompleta segnalazione
da parte dell’interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della
pensione “goduta”, che non siano già conosciuti dall’Inps e dispone inoltre
che (proprio per conoscere la situazione reddituale del pensionato) l’Inps debba
procedere annualmente alla verifica della situazione reddituale dei pensionati
e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato
in eccedenza. Per quanto riguarda le pensioni pagate all’estero, l’Inps solo
da questo anno ha cominciato ad applicare con cadenza annuale, si spera con
sistematicità anche in futuro, le rilevazioni dei redditi (a tale fine ho presentato
recentemente una proposta di legge che obblighi l’Istituto alle rilevazioni
annuali all’estero visto che la legge n. 412 non prevede esplicitamente che
tali rilevazioni debbano essere effettuate annualmente anche all’estero). Nel
passato, e fino a quest’anno, l’Inps ha effettuato le rilevazioni reddituali
all’estero in maniera sporadica, con intervalli a volta di molti anni, o cumulativa
come nel caso della campagna per il 2003, 2004 e 2005 e quella per il 2006,
2007 e 2008 da poco conclusasi.
Questa lentezza delle rilevazioni e delle
ricostituzioni delle pensioni è la prima causa delle situazioni debitorie -
perché ha evidenziato con ritardo la titolarità di redditi o di prestazioni
previdenziali da parte dei pensionati residenti all’estero - che comporta una
revisione o una revoca del trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali o
del trattamento di famiglia.
Attribuirne la diretta responsabilità agli
interessati può essere dal punto di vista giuridico formalmente corretto (il
recupero dell’indebito è consentito quando esso sia stato determinato dall’omessa
o incompleta segnalazione da parte dell’interessato – o di chi lo rappresenta
aggiungo io – di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione)
ma è
Proprio per questi evidenti e ci sembra logici
motivi abbiamo sempre ritenuto necessaria l’introduzione di una sanatoria (sulla
quale è d’accordo persino l’Inps) che chiuda definitivamente il pregresso, venga
così incontro alle preoccupazioni di migliaia di nostri connazionali i quali
si ritengono ingiustamente vessati, e, contribuisca a creare come auspica il
CE.PA “l’avvio di processi comunicativi tempestivi
e trasparenti, che in attuazione delle scadenze temporali stabilite dalle norme
vigenti, siano in grado di favorire il rispetto della legge senza che ciò appaia
come un’operazione punitiva”.
Concludo queste mie riflessioni permettendomi
di illustrare quali devono essere le modalità di recupero alle quali l’Inps
deve attenersi, in assenza appunto di una sanatoria. La materia del recupero
degli indebiti è disciplinata dall’articolo 13 della legge n. 412 del 1991 e
dall’articolo 69 della legge n. 153 del 1969.
Se in base alla legge n. 412 gli indebiti
possono essere recuperati con le seguenti modalità:
a) compensazione con crediti, relativi a
quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell’Istituto;
b) recupero mediante trattenute sulle prestazioni
pensionistiche:
c) pagamento mediante rimesse in denaro,
in base alla legge n. 153 è previsto
quanto segue:
a) l’ammontare delle trattenute sulle prestazioni
pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione
medesima;
b) il recupero delle prestazioni pensionistiche
deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo;
c) le somme da recuperare non possono essere
gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta al dolo dell’interessato;
d) nel caso in cui il debitore sia titolare
di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata
su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che
deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.
Quindi sulle pensioni in convenzione dei
nostri emigrati l’Inps non può trattenere più di un quinto della pensione e
deve in ogni caso salvaguardare il trattamento minimo (art. 38 della Costituzione)
considerata anche la prestazione estera.
Dobbiamo ora solo sperare che
*Deputato Pd eletto nella circoscrizione
Estero-ripartizione Nord e Centro America