INFORM - N. 210 - 11 novembre 2010


SENATO DELLA REPUBBLICA

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Le condizioni della Commissione Esteri per il parere favorevole al disegno di legge

 

ROMA - La Commissione Esteri del Senato ha completato ieri l’esame in sede consultiva, iniziato nella seduta del 3 novembre (v. Inform n. 205 del 4 novembre, http://www.mclink.it/com/inform/art/10n20508.htm ) del disegno di legge concernente “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 25 maggio scorso.

Il provvedimento - come osservato dal relatore Massimo Livi Bacci -  intende contrastare il fenomeno della cosiddetta  "fuga dei cervelli" attraverso la leva fiscale ma è suscettibile di applicazioni improprie. La finalità della legge dovrebbe essere quella di attirare personale qualificato in Italia a prescindere dalla provenienza, apprestando un effettivo sostegno alla ricerca e innovazione, ad esempio, mediante misure di favore fiscale per il lavoro prestato nelle aziende che investono nello sviluppo.

La Commissione Esteri ha approvato all’unanimità la proposta di parere formulata dal relatore, che è stata condivisa dal sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica, presente ai lavori in rappresentanza del governo, con specifico riferimento ai profili di diretta attinenza all'attività della rete diplomatico-consolare e del ministero degli Affari Esteri. Il riferimento è rivolto al ruolo dei consoli nell'accertamento dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale e alla necessità di accordi bilaterali in materia previdenziale con gli Stati di provenienza dei lavoratori che rientrano in Italia.

Il parere espresso dalla Commissione Esteri alla Commissione competente (Finanze e Tesoro) è pertanto favorevole alle seguenti condizioni:

- occorre specificare la nozione di titolo di laurea valevole ai fini della normativa in esame;

- occorre modificare la disposizione di cui all'articolo 6 del provvedimento, la quale prevede la sottoscrizione di accordi bilaterali con gli Stati stranieri di provenienza dei lavoratori onde riconoscere ai medesimi i diritti previdenziali, e alla cui ratifica si potrebbe provvedere solo successivamente all'individuazione per legge delle risorse finanziarie necessarie, il che potrebbe ritardare nel tempo l'effettiva entrata in vigore delle misure;

- occorre infine modificare la previsione dell'articolo 4 del provvedimento, prevedendo differenti meccanismi applicativi che superino l'affidamento delle procedure amministrative necessarie a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche beneficiarie agli uffici consolari italiani all'estero, il che comporterebbe un oggettivo aggravio di oneri per gli uffici della rete diplomatico-consolare. (Inform)


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