GOVERNO
“Collegato lavoro” approvato definitivamente,
molte le novità
ROMA - E’ stato definitivamente approvato dalla Camera, il 19 ottobre, il disegno di legge collegato sul lavoro. Il provvedimento reca deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Tra i molteplici contenuti del provvedimento, la possibilità di apprendistato in azienda come alternativa all'ultimo anno di obbligo scolastico (cioè dai 15 ai 16 anni di età); norme sulla conciliazione e l'arbitrato, con l’introduzione della clausola compromissoria, cioè la possibilità di ricorrere ad un arbitro in caso di controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro; misure contro il lavoro sommerso; l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati.
Nel collegato, inoltre, norme riguardanti alcuni aspetti del lavoro pubblico e della trasparenza nell’amministrazione dello Stato; una delega al governo in materia di congedi, aspettative e permessi, da attuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, nonché una delega relativa ad ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, da attuarsi entro 36 mesi.
Queste alcune delle novità relative a conciliazione e arbitrato.
In materia di
controversie individuali di lavoro, il tentativo di conciliazione - attualmente
obbligatorio – diventa una fase eventuale e vengono introdotti una pluralità
di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso
al giudice.
La conciliazione può essere proposta anche tramite l'associazione sindacale
alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione
e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi
alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la controparte
intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione
di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché
le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle
parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sui cosiddetti "lavori certificati" di cui all'articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003).
La nuova disciplina contempla anche altre forme di arbitrato, oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione.
Tra le novità
più rilevanti la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione, comunque
non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista,
dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), di decidere se ricorrere
all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento.
A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida
per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere
al giudice ordinario. (