TUTELA DELLA
SALUTE
Daniele Rossini (Patronato Acli Bruxelles): Non facile
l’accesso alle cure mediche ospedaliere nell’Unione europea
BRUXELLES - “Ogni persona ha il diritto di accedere
alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite
dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di
tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana”: così recita l’articolo 35 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Purtroppo le condizioni stabilite dalle legislazioni
e prassi nazionali non sempre garantiscono un livello elevato di protezione
della salute, anzi intralciano spesso il ricorso a cure adeguate quando il paziente
ne ha strettamente bisogno.
Lo dimostrano i numerosi casi sui quali è stata chiamata
a pronunciarsi
Il diritto di libera circolazione non implica automaticamente
il diritto del malato a scegliere liberamente le strutture mediche che offrono
le migliori garanzie per la cura della sua malattia. E’ emblematico a tale riguardo
il caso di un cittadino bulgaro che ha originato la sentenza della Corte di
Giustizia del 5 ottobre 2010 (causa C-173/09).
Al sig. G. Elchinov, residente
in Bulgaria e assicurato presso
Il 9 marzo 2007 il sig. Elchinov
presentava alla Cassa, a norma dell’articolo 22 del regolamento n. 1408/71,
una domanda per il rilascio del modulo E 112 (documento che autorizza un trattamento
medico all’estero), al fine di ricevere le cure prescritte in una clinica specializzata
in malattie oftalmiche situata a Berlino, a carico dell’assicurazione malattia
bulgara. La domanda era motivata dall’impossibilità di ricevere tali cure nel
paese di residenza, ove al paziente veniva offerto un trattamento alternativo,
consistente nell’estrazione completa dell’occhio malato (enucleazione).
Considerata la gravità del proprio stato di salute, e
prima che
Dopo aver analizzato l’ampiezza del potere degli Stati
membri di assoggettare ad autorizzazione preventiva il rimborso delle cure ospedaliere
prestate in un altro Stato membro,
E
Alla stessa data (udienza 5 ottobre 2010, causa C-512/08),
Nonostante, dunque, un ampio quadro normativo e la copiosa
giurisprudenza della Corte di Giustizia, la praticabilità delle cure ospedaliere
all’estero rimane una materia delicata e complessa. E’ bene perciò cautelarsi
ed assumere preventivamente ogni utile informazione prima di decidere dove e
a quali strutture affidarsi per salvaguardare la propria salute.
Va tenuto presente che il regolamento n. 883/2004 (articolo
76, paragrafo 4) in vigore dal 1° maggio 2010 fa obbligo alle istituzioni competenti
di rispondere a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicare alle
persone interessate tutte le informazioni necessarie per far valere i diritti
loro conferiti dal regolamento.
Intanto è in via di approvazione da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio la proposta di direttiva della Commissione sui diritti
dei pazienti all’assistenza sanitaria transfrontaliera. La posizione del Consiglio
in prima lettura è stata adottata il 13 settembre 2010 e pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea n. C 275 del 12 ottobre 2010.
“La presente direttiva – si legge nelle motivazioni –
mira a istituire norme volte ad agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria
transfrontaliera sicura e di qualità nell’Unione e a garantire la mobilità dei
pazienti conformemente ai princìpi sanciti dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri
in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze degli
Stati membri riguardanti la definizione delle prestazioni sociali di carattere
sanitario, l’organizzazione e la fornitura di cure sanitarie, dell’assistenza
medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare di quelle per
malattia”.
Una volta che questa direttiva sarà entrata in vigore,
saranno d’applicazione due sistemi per ricevere le cure sanitarie in un altro
Stato dell’Unione europea: il sistema-direttiva e il sistema-articolo 20 regolamento
n. 883/2004, ovviamente a condizioni diverse soprattutto per quanto riguarda
il livello di copertura dei costi dell’assistenza sanitaria prestata. (Daniele
Rossini* /
*Patronato Acli Bruxelles