INFORM - N.189 - 12 ottobre 2010


TUTELA DELLA SALUTE

Daniele Rossini (Patronato Acli Bruxelles): Non facile l’accesso alle cure mediche ospedaliere nell’Unione europea

 

BRUXELLES -  “Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”: così recita l’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Purtroppo le condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali non sempre garantiscono un livello elevato di protezione della salute, anzi intralciano spesso il ricorso a cure adeguate quando il paziente ne ha strettamente bisogno.

Lo dimostrano i numerosi casi sui quali è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia dell’Unione europea, vertenti quasi sempre sul rifiuto da parte delle casse mutue di concedere l’autorizzazione a ricevere le cure mediche in uno Stato membro diverso da quello di residenza del paziente e sul regime applicabile al rimborso delle spese esposte.

Il diritto di libera circolazione non implica automaticamente il diritto del malato a scegliere liberamente le strutture mediche che offrono le migliori garanzie per la cura della sua malattia. E’ emblematico a tale riguardo il caso di un cittadino bulgaro che ha originato la sentenza della Corte di Giustizia del 5 ottobre 2010 (causa C-173/09).

Al sig. G. Elchinov, residente in Bulgaria e assicurato presso la Cassa Malattia nazionale di tale paese, era stato diagnosticato un tumore maligno all’occhio destro. Su indicazione del medico curante gli era stato prescritto un trattamento specifico non praticabile in Bulgaria.

Il 9 marzo 2007 il sig. Elchinov presentava alla Cassa, a norma dell’articolo 22 del regolamento n. 1408/71, una domanda per il rilascio del modulo E 112 (documento che autorizza un trattamento medico all’estero), al fine di ricevere le cure prescritte in una clinica specializzata in malattie oftalmiche situata a Berlino, a carico dell’assicurazione malattia bulgara. La domanda era motivata dall’impossibilità di ricevere tali cure nel paese di residenza, ove al paziente veniva offerto un trattamento alternativo, consistente nell’estrazione completa dell’occhio malato (enucleazione).

Considerata la gravità del proprio stato di salute, e prima che la Cassa Malattia rispondesse alla sua domanda di autorizzazione, il 15 marzo dello stesso anno il sig. Elchinov si recava urgentemente nella clinica tedesca, dove gli veniva prestato il trattamento prescritto. Qualche settimana più tardi la Cassa decideva di respingere la domanda del sig. Elchinov.

Dopo aver analizzato l’ampiezza del potere degli Stati membri di assoggettare ad autorizzazione preventiva il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, la Corte ha dichiarato che il diritto dell’Unione non fa ostacolo in linea di principio ad un sistema di autorizzazione preventiva, sia perché, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni di concessione delle prestazioni in materia previdenziale, sia perché occorre evitare i rischi di una grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale di ciascuno Stato membro. Tuttavia l’autorizzazione non può essere negata quando, tenuto conto delle condizioni di salute del paziente e del probabile decorso della sua malattia, le cure che egli ha intenzione di ricevere in un altro Stato membro non possono essergli fornite nel paese di residenza entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento adeguato.  Nel caso del sig. Elchinov il rifiuto opposto dalla Cassa Malattia del suo paese era manifestamente ingiustificato.

E la Corte ha concluso: quando una persona iscritta al regime previdenziale di uno Stato membro presenta una domanda di autorizzazione per curarsi all’estero e riceve da parte dell’istituzione competente (cassa mutua) un diniego che si rivela successivamente infondato, essa ha diritto di ottenere direttamente a carico di detta istituzione un rimborso pari a quello che sarebbe stato normalmente preso a carico se l’autorizzazione fosse stata concessa fin dall’inizio.

Alla stessa data (udienza 5 ottobre 2010, causa C-512/08), la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso che la Commissione europea aveva presentato contro la Francia perché riteneva contraria al diritto comunitario la normativa francese in materia di rimborso delle cure mediche programmate in una struttura non ospedaliera situata in un altro Stato membro e che richiedono l’utilizzo di apparecchiature mediche pesanti.

La Corte ha rammentato che una politica di pianificazione come quella definita dalla normativa francese, che mira, da un lato, a garantire sull’intero territorio nazionale un’offerta di cure di qualità, stabile, equilibrata ed accessibile, e, da un altro lato, a tenere sotto controllo i costi in modo da evitare, per quanto possibile, gli sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane, può giustificare per questo genere di cure il requisito della previa autorizzazione.

Nonostante, dunque, un ampio quadro normativo e la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia, la praticabilità delle cure ospedaliere all’estero rimane una materia delicata e complessa. E’ bene perciò cautelarsi ed assumere preventivamente ogni utile informazione prima di decidere dove e a quali strutture affidarsi per salvaguardare la propria salute.

Va tenuto presente che il regolamento n. 883/2004 (articolo 76, paragrafo 4) in vigore dal 1° maggio 2010 fa obbligo alle istituzioni competenti di rispondere a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicare alle persone interessate tutte le informazioni necessarie per far valere i diritti loro conferiti dal regolamento.

Intanto è in via di approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio la proposta di direttiva della Commissione sui diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria transfrontaliera. La posizione del Consiglio in prima lettura è stata adottata il 13 settembre 2010 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 275 del 12 ottobre 2010.

“La presente direttiva – si legge nelle motivazioni – mira a istituire norme volte ad agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell’Unione e a garantire la mobilità dei pazienti conformemente ai princìpi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri riguardanti la definizione delle prestazioni sociali di carattere sanitario, l’organizzazione e la fornitura di cure sanitarie, dell’assistenza medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare di quelle per malattia”.

Una volta che questa direttiva sarà entrata in vigore, saranno d’applicazione due sistemi per ricevere le cure sanitarie in un altro Stato dell’Unione europea: il sistema-direttiva e il sistema-articolo 20 regolamento n. 883/2004, ovviamente a condizioni diverse soprattutto per quanto riguarda il livello di copertura dei costi dell’assistenza sanitaria prestata. (Daniele Rossini* /Inform)

*Patronato Acli Bruxelles

 

 


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