CAMERA DEI
DEPUTATI
Proposta di legge di Gino Bucchino
(Pd) per garantire il trattamento minimo ai pensionati italiani emigrati e che
rientrano in Italia
La proposta di legge modifica l’articolo 8 della legge
n. 153/1969, e successive modificazioni, recante disposizioni per la revisione
degli ordinamenti e delle norme in materia di sicurezza sociale.
Bucchino ricorda che “in virtù dell’articolo
8 della legge n. 153/1969, i titolari di pensione in convenzione internazionale,
e cioè di un pro-rata di pensione italiana acquisita tramite la totalizzazione
dei periodi assicurativi e contributivi prevista da accordi o convenzioni internazionali
in materia di sicurezza sociale, hanno diritto al trattamento minimo italiano
a condizione che possano far valere in Italia almeno dieci anni di contribuzione
effettiva (in costanza di rapporto di lavoro) e che, ovviamente, soddisfino
i requisiti reddituali stabiliti della normativa italiana”. “Anche se – spiega
il parlamentare - va precisato che comunque ai fini dell’attribuzione del trattamento
minimo italiano si tiene conto dell’eventuale pro-rata di pensione corrisposto
da organismi previdenziali esteri in modo tale che se la somma del pro-rata
estero e della pensione “a calcolo” italiana, quella basata esclusivamente sui
contributi versati, supera l’importo del trattamento minimo italiano, quest’ultimo
non viene erogato.
“Il problema che questa proposta di legge intende affrontare
e risolvere – prosegue Bucchino - attiene ai diritti
previdenziali dei pensionati ex emigrati ma ora residenti in Italia e di coloro
che rientreranno in Italia in futuro. Infatti se da un lato i residenti all’estero,
titolari di pensione in convenzione, in base alla legge su descritta devono
far valere almeno dieci anni di contribuzione effettiva in Italia ai fini dell’eventuale
attribuzione del trattamento minimo italiano, i pensionati residenti in
Italia, in base a quanto disposto dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale
e da numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono acquisire
il diritto al trattamento minimo a prescindere dall’entità della contribuzione
fatta valere in Italia. In altre parole per questi ultimi è teoricamente sufficiente
la titolarità di un pro-rata italiano, il soddisfacimento dei requisiti reddituali
e la condizione che la somma del pro-rata estero e di quello italiano non superi
l’importo del trattamento minimo italiano, affinché venga attribuito tale trattamento
minimo. Esclusi da questa prerogativa sono i pensionati residenti in Italia
e titolari di pro-rata italiano acquisito tramite l’applicazione delle convenzioni
bilaterali con il Canada e il Venezuela: ciò perché queste due convenzioni,
a causa di una spiacevole omissione da parte del legislatore, non prevedono
esplicitamente, a differenza di tutte le altre convenzioni bilaterali e multilaterali
di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, la garanzia del trattamento minimo
per i pensionati residenti in Italia. Si tratta di una grave disparità di trattamento
ai danni dei pensionati italiani residenti in Italia i quali hanno acquisito
il diritto al pro-rata tramite l’applicazione delle convenzioni con il Canada
e il Venezuela, rispetto a tutti gli altri pensionati i quali invece hanno acquisito
il diritto al pro-rata tramite l’applicazione di una qualsiasi delle convenzioni
di sicurezza sociale stipulate dall’Italia.
La mia proposta di legge intende ovviare a questa discriminazione
stabilendo che tutti i titolari di pro-rata italiano acquisito con il meccanismo
della totalizzazione dei contributi previsto da accordi o convenzioni di sicurezza
sociale, possano avere il diritto al trattamento minimo italiano se sono residenti
in Italia e se soddisfano i requisiti reddituali previsti dalla normativa italiana,
per evitare che migliaia di pensionati italiani emigrati in Canada e Venezuela
e rientrati in Italia non abbiano il diritto, come avviene in base alla normativa
vigente, al trattamento minimo pensionistico garantito invece a tutti gli altri
residenti e per introdurre una norma nazionale che abbia valore universale in
modo tale che ai pensionati italiani emigrati rientrati in Italia venga garantito
il trattamento minimo a prescindere dalle disposizioni contemplate da convenzioni
internazionali spesso ambigue e disomogenee.
D’altronde – ricorda Bucchino
- è