DIRITTO SOCIALE EUROPEO
Patronato
Acli Bruxelles
Quale coordinamento tra i regimi pensionistici
nazionali e quello dell’Unione europea? La risposta della Corte di Giustizia
BRUXELLES - I funzionari delle istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia ...) godono di un regime previdenziale particolare, disciplinato dall’allegato VIII dello Statuto ad essi applicabile.
I funzionari che, prima di entrare al servizio di una istituzione europea, hanno effettuato periodi di lavoro in un qualsiasi paese dell’Unione europea, hanno la facoltà di far trasferire al regime pensionistico comunitario l’equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati per tali periodi di lavoro.
Nel passato, per una ragione o l’altra, non tutti i funzionari si sono avvalsi di questa facoltà ed hanno lasciato i loro contributi nel paese del precedente impiego.
Arrivati all’età della pensione, i funzionari italiani che avevano brevi periodi di assicurazione presso l’INPS si sono visti rifiutare il diritto ad una pensione «prorata» per insufficienza di contribuzione (meno di 15 o 20 anni di assicurazione, a seconda del caso).
L’INPS, oltre a negare il diritto alla pensione di vecchiaia supplementare che pure dovrebbe essere riconosciuto in simili casi, ha sempre sostenuto che i periodi di assicurazione compiuti in Italia non possono essere totalizzati con quelli del regime comunitario e che pertanto il diritto alla pensione non è perfezionabile con il meccanismo della totalizzazione.
Non condividendo la posizione dell’INPS, il Patronato ACLI ha promosso in favore di due nostri connazionali, ex funzionari della Commissione europea e del Comitato economico e sociale, un’azione giudiziaria al fine di far ottenere loro la quota di pensione dovuta per i contributi versati in Italia.
La Corte d’Appello
di Roma, dinanzi alla quale sono state proposte le due cause patrocinate dagli
Avv. Rosamaria Ciancaglini e Marcella Rossi, si è rivolta alla Corte di Giustizia
europea per sapere se una normativa nazionale come quella italiana, che non
consente di tenere conto degli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione europea
ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento
del diritto ad una pensione di vecchiaia a titolo del regime nazionale, sia
compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con gli articoli 17 CE,
39 CE, 42 CE e le disposizioni rilevanti del regolamento di sicurezza
La Corte di Giustizia ha risolto la questione pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Roma non con sentenza ma con un’ordinanza motivata, senza dibattimento orale, in quanto esiste già una consolidata giurisprudenza in materia.
Nell’ordinanza emessa il 9 luglio 2010 e resa pubblica ai primi di settembre, la Corte europea rileva che i funzionari dell’Unione non possono essere considerati «lavoratori» ai sensi del regolamento n. 1408/71 e non possono pertanto avvalersi delle disposizioni di questo regolamento. Si deve però tenere conto nei loro confronti dell’articolo 10 CE e dello Statuto del personale delle istituzioni europee.
Il sistema di trasferimento dei diritti pensionistici, quale previsto dall’articolo 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, consentendo un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello dell’Unione, mira ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione dell’Unione e a garantire in tal modo all’Unione le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già un’adeguata esperienza professionale.
Il rifiuto di uno Stato membro di tenere conto, ai fini del riconoscimento di un diritto alla pensione, dei periodi di servizio riconosciuti dal regime pensionistico dell’Unione potrebbe rendere più difficile l’assunzione, da parte dell’Unione, di dipendenti nazionali con una certa anzianità, poiché tale passaggio dall’amministrazione nazionale a quella dell’Unione li priverebbe dei diritti pensionistici cui avrebbero titolo se non avessero accettato di entrare in servizio presso l’Unione.
Appare evidente che una normativa nazionale come quella italiana è idonea ad ostacolare e, quindi, scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione dell’Unione in quanto, accettando un’occupazione presso tale istituzione, un lavoratore che in precedenza sia stato iscritto ad un regime pensionistico nazionale rischia di perdere la possibilità di beneficiare, in base a tale regime, di una prestazione di vecchiaia alla quale avrebbe avuto diritto se non avesse accettato tale lavoro.
Conseguenze del genere – osserva la Corte - non possono essere ammesse in base all’obbligo di leale cooperazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell’Unione e che trova la sua espressione nell’obbligo, previsto dall’articolo 10 CE, di facilitare quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.
Pertanto – questa
la conclusione della Corte - si deve
risolvere la questione proposta dalla Corte d’Appello di Roma di
Alla luce di questa pronuncia della Corte europea, l’INPS non può rifiutarsi di prendere in considerazione gli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia a titolo del regime previdenziale italiano.
Va segnalato che,
conformandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione
del Lussemburgo ha ammesso già da tempo il principio della totalizzazione, ai
fini pensionistici, dei periodi di assicurazione compiuti nel regime lussemburghese
con quelli compiuti nel regime comunitario (sentenza n. 39/04 del 18 luglio
2004). (