DOCUMENTAZIONE
Disegno di legge n. 2303 d’iniziativa dei senatori Finocchiaro,
Zanda, Latorre, Casson, Marcenaro, Sanna, Randazzo, Micheloni, Pegorer e Bertuzzi
Modifiche alla legge
27 dicembre 2001, n.
Qui di seguito l’articolato.
Art. 1. (Formazione delle liste elettorali)
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo
1, il comma 3 e` sostituito dal seguente: «3. I
cittadini italiani residenti all’estero non iscritti nelle liste elettorali
di cui all’articolo 5, comma 1, esercitano il diritto di voto in Italia, e votano
nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale
in cui sono iscritti»;
b) all’articolo
2:
1) al comma 1, le parole: «e all’esercizio del diritto di
opzione di cui all’articolo 1, comma 3,» sono soppresse e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonche´ ad inviare ai medesimi, successivamente all’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, un plico contenente un modulo e
una busta affrancata con l’indirizzo dell’ufficio elettorale consolare competente
da rispedire, qualora necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai
dati anagrafici e di residenza all’estero che lo riguardano»;
2) il comma 2 e` abrogato;
c) l’articolo
4 e` abrogato;
d) l’articolo
5 e` sostituito dal seguente: «Art. 5.
–
2. L’iscrizione
nell’elenco di cui al comma 1 puo` essere effettuata:
a) direttamente
dall’interessato presso l’ufficio elettorale del consolato competente per il
territorio di residenza;
b) tramite
l’invio in busta chiusa ed affrancata dell’apposito modulo di iscrizione, debitamente
compilato e sottoscritto, e previa richiesta dell’interessato all’ufficio elettorale
del consolato competente per il territorio di residenza.
3. Gli
elenchi di cui al comma 1, e i relativi periodici aggiornamenti, sono inviati
a cura dei singoli uffici elettorali consolari al Ministero degli affari esteri,
il quale predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all’estero.
Tale elenco e` trasmesso al Ministero dell’interno per la costituzione delle
relative liste elettorali della circoscrizione Estero da utilizzare in occasione
delle votazioni.
4. Sono
ammessi ad esprimere il proprio voto all’estero solo i cittadini che risultino
iscritti negli elenchi di cui al comma 1 entro il settimo giorno successivo
all’indizione delle votazioni.
5. Gli
iscritti nell’elenco di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare al consolato
ogni variazione dei dati e alla cancellazione dal medesimo, entro il termine
massimo del settimo giorno successivo all’indizione delle votazioni, qualora
intendano esercitare il diritto di voto in Italia in occasione delle elezioni
delle Camere e dei referendum. In caso di mancata comunicazione
dei dati o di cancellazione si applicano le sanzioni previste all’articolo 18,
comma 2.»;
e) all’articolo
6, dopo il comma 1 e` inserito il seguente: «1-bis. Possono candidarsi alle elezioni nella circoscrizione Estero i
cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’elenco di cui all’articolo
5, comma 1. All’atto della candidatura, il candidato e` tenuto a presentare,
quale condizione necessaria per l’accettazione della candidatura, una di
f) all’articolo
8, comma 4, le parole: «che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo
1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell’elenco di cui all’articolo
5, comma 1,».
2. All’articolo 8, secondo comma della legge 25 maggio 1970,
n. 352, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini
italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge in materia di esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero».
3. Il modulo per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo
5, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001, come sostituito dall’articolo
1, comma 1, lettera d),
della presente legge, e` inviato a cura del Ministero degli affari esteri entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima a tutti
coloro che risultino iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
Tale modulo di iscrizione e` nuovamente inviato, a cura del Ministero degli
affari esteri, ai soggetti residenti all’estero non iscritti nell’elenco di
cui al all’articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 2001 entro sessanta giorni
dalla data di scadenza naturale della legislatura successiva a quella di prima
applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 2. (Stampa e invio del plico elettorale)
1. All’articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
il comma 2, e` sostituito dal seguente: «2. Il
Ministero dell’interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale
agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno antecedente la
data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico deve essere nominativo e
sigillato, contenere il certificato elettorale, la scheda elettorale con le
caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate
alla presente legge e riproducenti in facsimile i contrassegni di tutte le liste
di candidati presentate nella ripartizione, la relativa busta ed una busta affrancata
recante l’indirizzo dell’
Art. 3. (Disposizioni per la sicurezza del votoe per l’informazione del cittadino
elettore)
1. All’articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i
commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il
comma 3 e` sostituito dal seguente: «3. Non
oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia,
ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale, invia agli elettori di
cui all’articolo 1, comma 1, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
con altro sistema che ne´ attesti la ricezione da parte dell’elettore stesso,
il plico nominativo di cui all’articolo 11, comma 2.»;
c) il
comma 5 e` sostituito dal seguente: «5. Gli
elettori di cui al presente articolo che non abbiano ricevuto al proprio domicilio
il plico di cui all’articolo 11, comma 2, non possono richiedere l’invio di
un plico sostitutivo.»;
d) il
comma 6 e` sostituito dal seguente: «6. Una
volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce
nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce
nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale
comprovante l’esercizio del diritto di voto, debitamente firmato e con l’indicazione
del numero identificativo del proprio passaporto o della carta d’identita` o
di un documento d’identita` valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto
dal Ministero dell’interno, e la spedisce all’ufficio elettorale consolare competente
non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno
di riconoscimento.»;
e) dopo
il comma 6, e` inserito il seguente: «6-bis.
Le buste inviate dagli elettori agli uffici consolari e i plichi non recapitati
sono custoditi in un apposito spazio individuato dall’ufficio elettorale consolare
e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l’inviolabilita` fino al momento
dello scrutinio di cui al comma 7.»;
f) il
comma 7 e` sostituito dal seguente: «7. Sono
oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all’articolo 14 esclusivamente
le buste di cui al comma 6, pervenute all’ufficio elettorale del consolato non
oltre le ore 18, ora locale, del venerdı` antecedente la data stabilita
per le votazioni in Italia.»;
g) il
comma 8 e` sostituito dal seguente: «8. I
responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati
elettorali, provvedono ad invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7.».
2. Con apposito decreto del Ministro dell’interno, da adottare,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g).
Art. 4. (Comitati elettorali)
1. Dopo l’articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e` inserito il seguente: «Art. 12-bis. –
2. I
membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto
nell’ambito della circoscrizione, dal capo dell’
3. Il
comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di ricevimento
dei plichi di cui all’articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui
all’articolo 12, comma 3, di ricezione delle buste di cui all’articolo 12, comma
6, di controllo e di custodia di cui all’articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai
sensi dell’articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all’ufficio centrale
per
4. Le
decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei
componenti; in caso di parita`, prevale il voto del presidente.
5. Le
anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente
al Ministero dell’interno, per l’adozione delle relative misure da adottare
entro le 48 ore successive alla denuncia dei fatti».
Art. 5. (Disposizioni in materia di formazione dei seggi elettorali e di scrutino
dei voti)
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo
7, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Presso le corti di
appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di convocazione
dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per
b) all’articolo
13, il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. Presso
gli uffici centrali per
2. All’articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, le parole: «l’ufficio centrale » sono sostituite dalle seguenti: «ciascun
ufficio centrale»;
b) al
comma 3:
1) alla lettera a) le
parole: «dall’ufficio centrale per la circoscrizione estero» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’ufficio centrale competente per la ripartizione elettorale
estera di cui all’articolo 7, comma 1»;
2) alla lettera b), le parole: «da un’unica ripartizione elettorale estera» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla ripartizione elettorale estera di cui e` competente»;
3) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica la
corrispondenza del numero del passaporto o della carta d’identita` dell’elettore
o del documento d’identita` valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto
dal Ministero dell’interno, inseriti nelle buste con i dati dell’elenco di cui
all’articolo 5, comma 1».
Art. 6. (Proclamazione degli eletti)
1. All’articolo 15, comma 1, della legge legge 27 dicembre
2001, n. 459, l’alinea e` sostituito dal seguente: «Concluse le operazioni di
scrutinio, gli uffici centrali per
Art. 7. (Comunicazioni elettorali)
1. All’articolo 17, comma 3, della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, dopo le parole: «sui giornali quotidiani e periodici» sono inserite
le seguenti: «locali e».
Art. 8. (Norma transitoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero degli affari esteri invia a tutti gli elettori
italiani residenti all’estero, risultanti dall’allineamento dell’anagrafe del
Ministero medesimo e di quello del Ministero dell’interno, un plico contenente
una informativa sulle innovazioni introdotte alla legge 27 dicembre 2001, n.
459, nonche´ un apposito modulo per l’iscrizione all’elenco dei cittadini italiani
residenti all’estero di cui all’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 459
del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera d),
della presente legge. Nei successivi
sessanta giorni i consolati, sulla base delle richieste pervenute dagli elettori
residenti all’estero, provvedono alla istituzione dell’elenco degli elettori
residenti all’estero.