CAMERA DEI DEPUTATI
Riscatto agevolato degli alloggi per i profughi: interrogazione
di Carlo Monai (Idv) al
presidente del Consiglio
“Rimuovere le discriminazioni verso gli esuli istriani,
fiumani e dalmati”
ROMA –Riscatto agevolato degli alloggi
per i profughi: il deputato di Idv Carlo Monai ha rivolto una interrogazione al presidente del Consiglio
dei ministri Silvio Berlusconi per sapere quali iniziative il Governo intenda
adottare per “rimuovere” una serie di “discriminazioni tra cittadini italiani
profughi, con particolare riguardo agli esuli istriani, fiumani e dalmati” .
Di seguito il testo dell’interrogazione,
a risposta scritta, dell’on. Monai al presidente del
Consiglio.
“Per sapere - premesso che:
ai cittadini italiani esuli dalle terre
già italiane dell'Istria, Fiume e Dalmazia e ai connazionali rimpatriati dai
territori coloniali (Grecia, Libia, Eritrea, Somalia e altri) al termine del
secondo conflitto mondiale è riconosciuta la qualifica di «profugo italiano»,
ovverosia cittadini appartenenti ad una categoria sociale protetta;
i profughi giuliano-dalmati
sono ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo»,
concittadini costretti - tra violenze psicologiche e fisiche di ogni tipo che
non possono non generare orrore ancor oggi, sia pure a distanza di decenni da
quei tragici eventi - ad abbandonare un universo identitario
di quei beni essenziali dell'uomo quali la casa, i terreni, i mezzi di sostentamento,
la chiesa dove si è stati battezzati o il cimitero dove riposano i propri avi,
la libertà di pensare e di esprimersi nella lingua madre, di parlare il dialetto
dei genitori e dei nonni, costretti, in sintesi, ad abbandonare le proprie «radici»
identitarie;
in attuazione del trattato di pace
di Parigi del 10 febbraio 1947, l'Italia avrebbe dovuto pagare 125 milioni di
dollari alla Jugoslavia quale debito di guerra per l'aggressione militare del
6 aprile 1941. Tutti gli averi dei concittadini istriani, fiumani
e dalmati, sequestrati dal regime totalitario jugoslavo di Tito, sono serviti
all'Italia per pagare tale debito di guerra: il debito di tutta una Nazione,
pagato solo da una piccolissima parte di italiani, gli esuli giuliano-dalmati;
in attuazione del principio di solidarietà
sociale recato dagli articoli 2 e 38 della Costituzione italiana e nell'ottica
dello sviluppo della personalità del cittadino, del suo inserimento in una formazione
sociale che si identifica nel concetto di Nazione italiana, sono state riservate
nel tempo, attraverso numerose leggi emanate dal dopoguerra ad oggi, alcune
provvidenze e benefici ai profughi italiani, proprio per garantire il giusto
loro reinserimento nella società, in esecuzione dei princìpi contenuti nella Costituzione;
tra le provvidenze destinate ai profughi
il riconoscimento del «diritto alla casa» ha sempre assunto un ruolo di notevole
rilievo. Soddisfatta una prima provvisoria accoglienza in appositi «campi profughi»
(per lo più si trattava allora di ex vecchie caserme, grandi camerate fatiscenti
dove la privacy non esisteva: tutt'al più veniva difesa da un lenzuolo, da un
telo mimetico; dove la temperatura arrivava a parecchi gradi sotto zero e non
c'era riscaldamento; dove era difficile lavarsi con la poca acqua, quando non
era ghiacciata; dove purtroppo si sono verificati casi di bambini e neonati
morti per fame e per freddo: a prova di ciò basti pensare al campo profughi
di Padriciano presso Trieste, dove il presidente dell'Unione
degli istriani, dottor Massimiliano Lacota ha realizzato
di recente un apposito museo), lo Stato italiano ha successivamente
provveduto ad assicurare una qualche
sistemazione abitativa attraverso due forme di assistenza: la costruzione, in
via diretta, di fabbricati popolari da destinare esclusivamente ai profughi
(articolo 18 della legge n. 137 del 1952: immobili di proprietà statale, affidati
in gestione agli I.A.C.P.);
la costituzione di una «riserva» a
favore dei profughi e delle loro famiglie, di una quota pari - prima al 15 per
cento e poi al 20 per cento - sulle assegnazioni di alloggi pubblici costruiti
da enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica (I.N.C.I.S., I.A.C.P., U.N.R.R.A.-CASAS;
articolo 17 della legge n. 137 del 1952);
le summenzionate due forme di assistenza
sono state poi prorogate da leggi successive;
accanto a varie norme dettate al soddisfacimento
del bisogno abitativo per i profughi rivestono rilevante importanza anche le
disposizioni concernenti l'alienazione ai profughi degli alloggi popolari ad
essi assegnati;
tra queste, la legge n. 560 del 1993,
articolo 1, comma 24, che prevede che il cittadino in possesso della qualifica
di «profugo» possa acquistare l'abitazione avuta in assegnazione beneficiando
delle condizioni di miglior favore, ovverosia di un prezzo pari al 50 per cento
del costo dell'alloggio alla data della sua costruzione;
tale norma è stata oggetto di accesi
dibattiti, di interpretazioni «restrittive ed estensive»;
tra le «restrittive» è da ricordare
la sentenza della Corte di cassazione n. 13949/1999, che limitava il beneficio
in questione ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati per essi (articolo
18 della legge n. 137 del 1952 immobili di proprietà del demanio);
tra le «estensive» il parere del Consiglio
di Stato n. 17611997 del 10 dicembre 1997 e la circolare del Ministero delle
finanze n. 73202 del 14 aprile 1999 che consideravano il beneficio del prezzo
di favore riconosciuto indistintamente a tutti i profughi assegnatari di alloggi
pubblici, comunque realizzati (con o senza finanziamento dello Stato) e a prescindere
dalla natura dell'ente pubblico proprietario (I.A.C.P., A.T.E.R.,
regione, comune e altri): dunque anche agli assegnatari «riservisti» cioè gli
assegnatari della riserva di alloggi pubblici in forza dell'articolo 17 della
legge n. 137 del 1952 e dell'articolo 34 della legge n. 763 del 1981;
successivamente la legge 23 dicembre
2000, n. 388, articolo 45, comma 3 (legge finanziaria 2001) ha fornito l'interpretazione
autentica alla norma oggetto di dibattiti sempre accesi e di interpretazioni
discordanti;
a seguito del protrarsi delle confusioni
interpretative e del conseguente delinearsi di «applicazioni» e contestuali
«non applicazioni», delle leggi dello Stato e di leggi regionali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri ha emanato un'apposita direttiva in data 21 febbraio
2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2002, n. 54 concernente
la «Cessione di alloggi ai profughi» di cui alla legge n. 137 del 1952, in applicazione
dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Anche questa
direttiva è stata oggetto di interpretazione «restrittiva» (TAR Lazio nel 2003,
riformato dal Consiglio di Stato nel 2005) ed «estensiva» (Consiglio di Stato
nel 2005);
in definitiva, si sono ripetuti numerosi
episodi di interpretazioni contrapposte dando origine a gravissime disparità
di trattamento sia tra gli esuli giuliano-dalmati
che tra i profughi rimpatriati dalle ex colonie di Africa, Grecia e altre;
al riguardo merita osservare che in
alcune località della Valle d'Aosta, Lombardia e Sardegna tutti i profughi,
indistintamente (articoli 17 e 18 della legge n. 137 del 1952) hanno potuto
acquistare l'alloggio beneficiando delle condizioni di miglior favore (legge
n. 560 del 1993 - articolo 1, comma 24);
a Bologna il consiglio comunale ha
deciso, con apposita delibera del 2006, di applicare «estensivamente» la normativa
statale. E va anche sottolineato che proprio il comune di Bologna ha restituito
ai profughi di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 la maggiore
somma da essi versata in più a suo tempo;
nella regione Toscana le leggi dello
Stato n. 560 del 1993 e n. 388 del 2000, la Direttiva della Presidenza del Consiglio
dei ministri del 21 febbraio 2002 e la legge regionale del 2 novembre 2005,
n. 59, sono state diversamente applicate nelle varie località a seconda dell'interpretazione
degli enti gestori o delle autorità comunali. Infatti, all'invito rivolto agli
enti gestori degli alloggi da parte della regione ad un'applicazione senza limitazione
alcuna oggettiva o soggettiva, ma nel pieno rispetto della summenzionata normativa,
hanno risposto positivamente Pistoia, Livorno, Siena, Massa Carrara, Poggibonsi
ed altri. A Firenze invece, dove nel 2006 la giunta decise con propria delibera
di «soprassedere» alla legge n. 59 del 2005 della regione Toscana, persiste
a tutt'oggi l'atteggiamento di aperta ostilità alla normativa richiamata, di
netto rifiuto alla richiesta di 32 famiglie di profughi «riservatari» (articolo
17 della legge n. 137 del 1952) di acquistare l'alloggio con i benefici di cui
alla legge n. 560 del 1993, articolo 1, comma 24 (e molti di loro hanno versato
a suo tempo l'anticipo ad essi appositamente richiesto dall'ente gestore);
nel Lazio (Roma e Latina) meritano
attenzione due particolari casistiche: a Roma, zona Eur/Laurentino
- quartiere giuliano-dalmata, i profughi (articolo
18 della legge n. 137 del 1952) hanno potuto acquistare - già prima del 1995
e negli anni a seguire - l'abitazione di proprietà del demanio, alle condizioni
di miglior favore (il prezzo medio di ciascun alloggio si è aggirato sulle 400.000-500.000
lire, pari a circa 250 euro attuali). Contestualmente, nella stessa Roma, nel
quartiere Delle Vittorie, vi è, a quanto consta all'interrogante, l'unico caso
di un anziano profugo istriano «riservatario» (e per di più sofferente di patologia
oncologica maligna), assegnatario di un alloggio ex I.N.C.I.S.
militare - divenuto poi I.A.C.P. (1973) e successivamente A.T.E.R.
- che dopo aver chiesto (la prima delle numerose richieste risale al 1995) di
acquistare l'alloggio ai sensi della legge n. 560 del 1993, articolo 1, comma
24, è stato costretto - stante l'alta probabilità di uno sfratto improvviso
- ad acquistarlo nel marzo 2002 al prezzo di mercato, facendo ricorso ad un
mutuo. Al riguardo, merita osservare che, precedentemente, il commissario straordinario
dello I.A.C.P. si era pronunciato a favore della richiesta del beneficio inoltrata
dal summenzionato profugo; il funzionario addetto alla vendita aveva peraltro
fermamente mantenuto una posizione opposta, rifacendosi ad una sentenza «restrittiva»
della Corte di cassazione del 1999; la regione Lazio aveva quindi invitato (13
marzo 2002) lo I.A.C.P. ad applicare le condizioni di miglior favore previste
dalla normativa (legge n. 560 del 1993, comma 24; legge n. 388 del 2000, articolo
45, comma 3; legge n. 763 del 1981, articolo 34); il profugo ha infine concluso
l'atto di compravendita inviando un apposito «atto di significazione» allo I.A.C.P.,
a mezzo ufficiale giudiziario (acquisto dell'immobile, con riserva di riavere
la maggiore somma versata in più, in attuazione dei summenzionati provvedimenti
di legge). A tutt'oggi, tale cittadino spera di ottenere giustizia prima di
passare a miglior vita. Il secondo caso nel Lazio e tuttora irrisolto è a Latina:
qui una decina di famiglie di profughi giuliano-dalmati
ebbero inizialmente assegnato un alloggio popolare. Successivamente, le palazzine
furono ricostruite in zona viciniore e ai profughi fu data così una nuova assegnazione;
la legge n. 560 del 1993 pare quindi disapplicata: risulta infatti che la così
definita «nuova assegnazione» non sia riconducibile alle condizioni previste
dalla normativa;
la legge dello Stato n. 137 del 1952
(provvidenze a favore dei profughi italiani) ha curato di assicurare un alloggio
ai connazionali esuli dalle terre cedute dall'Italia alla ex Jugoslavia a seguito
della fine del secondo conflitto mondiale nonché ai profughi rimpatriati dalle
ex colonie (Libia, Grecia e altre), prevedendo la realizzazione di case destinate
in via esclusiva ai profughi (articolo 18) o «riservando» (articolo 17) ad essi
una quota degli alloggi di proprietà dei vari enti (I.N.C.I.S.,
I.A.C.P., A.T.E.R. e altri);
con la legge n. 560 del 1993 è stata
prevista l'alienazione ai profughi degli alloggi loro assegnati (sia quelli
realizzati per essi che quelli ad essi riservati), sia per attuare le norme
della Costituzione italiana che riconoscono il diritto all'accesso alla casa,
sia con lo specifico intento di garantire ai profughi un primo risarcimento
per i danni subiti a causa dell'esilio;
il comma 24 dell'unico articolo della
legge n. 560 del 1993 prevede che gli assegnatari degli alloggi realizzati ai
sensi della legge n. 137 del 1952, e successive modificazioni, possono acquistare
gli alloggi beneficiando delle condizioni di miglior favore;
il beneficio delle condizioni di miglior
favore contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 2 del 1959 sostituito dall'articolo 14 della legge n. 231 del 1962, comporta
che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di
ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero
di assegnazione dell'alloggio se anteriore;
con la legge del 23 dicembre 2000 n.
388 è stato stabilito che le «condizioni di miglior favore» si applicano indistintamente
a «tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge n. 137
del 1952»: cioè non solo alle abitazioni realizzate per i profughi ex articolo
18 della legge n. 137 del 1952, ma anche agli alloggi assegnati ai profughi
in forza della riserva di legge ex articolo 17 della legge n. 137 del 1952;
l'articolo 4, comma 224 della legge
finanziaria per il 2004, nel ribadire il vincolo di destinazione finale degli
immobili costruiti per i profughi ex articolo 18 della legge n. 137 del 1952
e di quelli riservati ai profughi ex articolo 17 della legge n. 137 del 1952,
conferma la vocazione funzionale di questi alloggi alla loro assegnazione e
alienazione in via esclusiva ai profughi e al prezzo unico di favore previsto
dalla legge n. 560 del 1993, articolo 1, comma 24 e dalla legge n. 388 del 2000;
alcuni enti toscani, come il comune
di Firenze e l'ex A.T.ER. di Firenze, stanno, ad avviso dell'interrogante
dolosamente disattendendo le norme di legge in materia di alienazione degli
alloggi pubblici, negando ai profughi di cui agli articoli 1 e 17 della legge
n. 137 del 1952, il diritto all'acquisto degli alloggi loro assegnati al prezzo
di favore previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 24 della
legge n. 560 del 1993; articolo 5, comma 2 della legge n. 649 del 1996; articolo
45, comma 3 della legge n. 388 del 2000 e legge della regione Toscana n. 59
del 2005;
a partire dal 2000 le varie associazioni
di categoria rappresentative dei profughi provenienti dai territori giuliano-dalmati
ceduti a seguito della fine degli eventi bellici nonché dei profughi rimpatriati
dalle ex colonie, hanno svolto attività di sensibilizzazione nei confronti di
tutti gli organi dello Stato e degli enti territoriali coinvolti nel procedimento
di alienazione degli alloggi pubblici, affinché le norme di legge venissero
rispettate e i diritti dei profughi riconosciuti e garantiti; conseguentemente,
molte regioni e comuni italiani hanno dato piena attuazione alla normativa di
settore (tra altri: Valle D'Aosta, Lombardia, Sardegna, Bologna, Pistoia, Livorno,
Siena, Massa Carrara, Poggibonsi e altri);
l'opposta soluzione data al problema
nelle varie regioni d'Italia - come accaduto in Roma (piena applicazione del
beneficio in zona Laurentino/quartiere giuliano-dalmata;
contestuale rifiuto, da parte dell'ex I.A.C.P., di applicare il beneficio all'unico
caso del profugo riservatario in zona quartiere Delle Vittorie) o come sta accadendo
in Toscana, sta producendo gravissime immotivate ed inammissibili sperequazioni
tra soggetti aventi pari status e identici diritti;
la necessità di un trattamento paritario
e perequativo tra i profughi in tutto il territorio nazionale (peraltro, sono
rimasti pochissimi i casi irrisolti: uno a Roma, una trentina a Firenze e neanche
una decina a Latina) è una questione di natura morale e civile, ben sottolineata
dalla Costituzione italiana;
gli esuli giuliano-dalmati
(ormai rimasti in pochi) attendono da oltre 60 anni che vengano definite questioni
note a tutti i Governi succedutisi nel tempo e, per quanto attiene il problema
della casa basterebbe un minimo di attenzione per portare a termine quel poco
che ancora manca;
dunque, pare opportuno e doveroso un
intervento risolutore che ponga fine alla ingiustizia derivante dal trattamento
differenziato dei profughi -:
quali iniziative il Governo intenda
adottare per rimuovere le segnalate discriminazioni tra cittadini italiani profughi,
con particolare riguardo agli esuli istriani, fiumani
e dalmati”. (Inform)