INFORM - N.113 - 11 giugno 2010


FISCO IN UE

Daniele Rossini (Acli Bruxelles): Redditi nell’Unione e doppie imposizioni

 Consultazione pubblica della Commissione europea

 

BRUXELLES - L’armonizzazione fiscale è un obiettivo ancora da raggiungere nell’Unione Europea. La materia delle imposte dirette rientra dunque nella competenza dei singoli Stati, i quali devono però esercitarla nel rispetto del diritto comunitario, astenendosi da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza.

Nel corso degli anni, gli Stati membri dell’UE hanno concluso tra loro convenzioni bilaterali o multilaterali per ripartirsi il potere impositivo sulle differenti categorie di reddito e risolvere i casi di doppia imposizione. Tali accordi si basano generalmente sul modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Nonostante i numerosi vantaggi introdotti dalle convenzioni sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali, si verificano tuttora casi di doppia imposizione cui le convenzioni bilaterali non riescono a porre rimedio ovvero apportano soluzioni insoddisfacenti.

E’ il caso per esempio delle convenzioni che l’Italia ha concluso con la Francia e il Lussemburgo, le quali, per quanto riguarda la tassazione delle pensioni, hanno originato un contenzioso interpretativo sui termini “previdenza sociale” e “sicurezza sociale”. Le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale sarebbero quelle maturate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, mentre le pensioni pagate nell’ambito di un sistema di sicurezza sociale sarebbero le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, a coloro che versano in una situzione ritenuta dalla legge meritevole di tutela (spiegazione della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 41/E del 21 luglio 2003).

Questa distinzione tra “previdenza sociale “ e “sicurezza sociale” ai fini della fiscalità appare speciosa e non aderente alla realtà, se si considera che negli atti comunitari è sempre stato usato sin dal 1959 il termine “sicurezza sociale” in riferimento alla tutela dei diritti dei lavoratori che si spostano all’interno della Comunità europea. Il regolamento n. 3 del 25 settembre 1958 si intitolava infatti “regolamento per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti” e il regolamento n. 1408/71 del 14 giugno 1971 “regolamento relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità”. Il regolamento n. 883/2004 del 29 aprile 2004, in vigore dal 1° maggio scorso, si intitola “regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” e si applica a tutti i cittadini europei e non più solamente ai lavoratori.

Ultimamente sono giunti alla Commissione europea reclami di pensionati italiani residenti in Lussemburgo, malcontenti di essere tassati per la loro pensione INPS sia in Italia che in Lussemburgo. Della questione è stato investito anche il Mediatore europeo.

Messa di fronte a tale problematica da altri cittadini europei, la Commissione ha deciso di avviare una consultazione pubblica a vasto raggio per conoscere casi concreti di doppia imposizione. Per doppia imposizione si deve intendere l’applicazione, in due o più Stati membri, di imposte analoghe allo stesso contribuente per lo stesso reddito o bene. La consultazione riguarda le imposte versate direttamente dai contribuenti alle amministrazioni fiscali, come l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sulle società, le ritenute alla fonte e l’imposta sulle successioni e le donazioni.

L’obiettivo della Commissione è di farsi un’idea delle dimensioni reali del fenomeno e delle sue conseguenze finanziarie.

La Commissione invita a partecipare alla consultazione compilando l’apposito questionario on-line  ( http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_fr.htm )  oppure inviando una risposta per lettera, fax o posta elettronica, entro il 30 giugno 2010, a: COMMISSIONE EUROPEA - Direzione generale Fiscalità e Unione doganale - Rue de Spa 3 – Ufficio 8/007 - B – 1049 BRUXELLES - E-mail: TAXUD-E1-Consultation@ec.europa.eu 

La consultazione si rivolge a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano incontrato problemi di doppia imposizione in un contesto transfrontaliero. Partecipando ad essa, è possibile anche avanzare suggerimenti sul modo di evitare la doppia imposizione nell’UE.

La Commissione analizzerà attentamente le informazioni fornite per capire i motivi dei casi segnalati di doppia imposizione nell’UE e aprirà un dibattito su come risolvere tali casi e stablire se sia necessario intervenire a livello europeo. (Daniele Rossini*/Inform)

*Patronato ACLI Bruxelles

 

 


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