MANOVRA FINANZIARIA
Gino Bucchino: “La scure dell’esattore
sugli indebiti, ma l’Inps deve chiarire sugli italiani all’estero”
ROMA - Per ora
il silenzio. L’articolo 30 della manovra finanziaria (Decreto n. 78 del 31 maggio
2010) non è ancora esploso. Forse non se ne è accorto nessuno. Ma la nuova norma
sul recupero degli indebiti dell’Inps è clamorosa . Espropriazione forzata per
chi non restituisce l’addebito. Lo spietato compito sarà affidato ad un agente
della riscossione che assolverà ai suoi compiti senza anteporre alcuna considerazione
caritatevole. Tardare la restituzione delle somme indebitamente percepite comporterà
l’emissione da parte dell’Inps di un “avviso di indebito” a fronte del quale
il “trasgressore” avrà fino a 90 giorni per pagare o fare ricorso (in alcuni
casi solo 30). Altrimenti scatterà l’esecuzione forzata da parte degli agenti
della riscossione sulle proprietà dei debitori. L’eccezionale
novità è rappresentata dall’avviso di addebito, dotato di valore di titolo
esecutivo: la legge è precisa al riguardo e recita al comma 1 dell’articolo
30 “A decorrere dal 1° gennaio
Una vera e propria rivoluzione del metodo di recupero degli indebiti che consentirà all’Inps, in mancanza di avvenuto pagamento o in seguito a reiezione dell’eventuale ricorso, di attivare la procedura esecutiva con eventuale espropriazione forzata, mediante consegna dell’avviso di addebito all’agente della riscossione.
L'espropriazione forzata è lo strumento mediante il quale viene soddisfatta una pretesa del creditore avente ad oggetto una somma di danaro e può avere ad oggetto beni mobili, beni immobili o crediti del debitore. Il primo atto dell'espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un atto mediante il quale il creditore, imprime un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore. Dopodiché si può procedere alla vendita forzata o all'assegnazione dei beni pignorati ed, infine, alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti.
E gli indebiti degli italiani all’estero potranno
essere recuperati con il nuovo metodo?
Nell’articolo del Decreto su citato “ovviamente” non vengono disciplinati gli italiani residenti all’estero (ci mancherebbe che il legislatore si ricordasse dell’esistenza del mondo dell’emigrazione)!
E’ la domanda
che ho comunque posto ai dirigenti dell’Inps
i quali mi hanno risposto che stanno “studiando” la nuova norma e verificando
l’applicabilità all’estero. Per quanto mi riguarda riterrei assolutamente sbagliato
non distinguere tra gli evasori contributivi italiani (o coloro i quali hanno
percepito prestazioni indebite consapevolmente e senza avvertire l’Inps) e i
pensionati italiani all’estero i quali per disinformazione o per i ritardi nelle
rilevazioni reddituali e gli errori dell’Inps hanno percepito somme indebite
senza commettere dolo. Non sarebbe accettabile quindi un accanimento arbitrario
contro i “debitori” residenti all’estero. Possiamo
confidare in un chiarimento dell’Inps ragionevole e lungimirante? L’esperienza
passata e la pervicace reiterazione del diniego da parte dell’Inps di rispettare
un diritto di legge come quello dell’importo aggiuntivo negato ingiustamente
per quasi dieci anni agli italiani residenti all’estero, mi fa pensare al peggio.
Quindi teoricamente i nostri connazionali debitori verso l’Inps e proprietari
di un immobile in Italia rischiano l’applicazione della nuova legge che ne prevede
l’espropriazione. Ma la sensibilità e la ponderatezza dei nuovi dirigenti dell’Inps
ci fa sperare che il dubbio sull’applicabilità della nuova legge all’estero
sia risolto in maniera positiva per le nostre comunità. (Gino Bucchino*-
* Deputato eletto per il Pd in Nord e Centro America