PATRONATI
La nota del presidente Inca Argentina Antonio Bruzzese
Nuovi regolamenti comunitari
ROSARIO - Piuttosto
in sordina, ignorato dal mondo dell’emigrazione, e devo dire mi è sembrato anche
tra l’indifferenza delle Istituzioni e degli addetti ai lavori, è entrato finalmente
in vigore dal 1° maggio 2010 il nuovo regolamento comunitario di sicurezza sociale
n. 883 (insieme al suo regolamento di attuazione n. 987) che abroga il regolamento
n. 1408 del lontano 1971. Il nuovo regolamento si era reso necessario innanzitutto
per meglio coordinare le evoluzioni legislative in materia di sicurezza sociale
intervenute nei Paesi membri – anche in seguito all’allargamento della Comunità
a 27 stati –, per semplificare e chiarire le regole comunitarie relative al
coordinamento, e inoltre per adeguarlo a fronte dei progressi dovuti alle sentenze
della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Secondo gli esperti il nuovo
regolamento faciliterà considerevolmente la vita dei cittadini europei che potranno
più facilmente esercitare il loro diritto alla libera circolazione all’interno
dell’Unione Europea e migliorerà gli obblighi di cooperazione fra le varie amministrazioni
in materia di previdenza sociale.
Tuttavia il
vecchio regolamento n. 1408 resta per ora in vigore e i suoi effetti giuridici
restano validi in relazione, tra l’altro, al regolamento comunitario n. 859/2003
del Consiglio, del 14 maggio 2003, riguardante i cittadini di paesi terzi;
all'accordo sullo Spazio economico europeo; all'accordo fra
Come è noto
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale era stato attivato nel 1971
con l'adozione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, che ha finora
consentito di garantire a tutti i lavoratori con cittadinanza degli Stati membri
la parità di trattamento e il godimento delle prestazioni della sicurezza sociale,
indipendentemente dal luogo della loro occupazione o della loro residenza.
Le nuove norme
di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale si iscrivono quindi
nel quadro della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire
al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini
europei che si spostano all'interno dell'UE.
Obiettivo del
presente regolamento è la razionalizzazione dei concetti, delle regole e delle
procedure relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati
membri. Tra i cambiamenti intervenuti rispetto al vecchio regolamento n. 1408
vanno sottolineati:
a)
il miglioramento dei diritti degli assicurati mediante l'estensione degli ambiti
di applicazione "ratione personae" e "ratione materiae";
b)
l'estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti
alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro e non più soltanto
alle persone appartenenti alla popolazione attiva;
c)
l'aumento dei settori di sicurezza sociale soggetti al regime di coordinamento
al fine di includervi le legislazioni concernenti il prepensionamento;
d)
la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione: mantenimento
per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino a un massimo di sei) del diritto
alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro
Stato membro per cercarvi un'occupazione;
e)
il rafforzamento del principio generale della parità di trattamento, di speciale
importanza per i lavoratori frontalieri;
f)
il rafforzamento del principio di esportazione delle prestazioni;
g)
l'introduzione del principio di buona amministrazione.
In conclusione
però vorrei fare opportuna una riflessione su quegli aspetti che non sono stati
introdotti nel nuovo regolamento e che risultano essenziali per garantire un'effettiva
libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. Il riferimento
è, in particolare, a tre problematiche rilevanti che da tempo vengono sollevate
da esperti e critici dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale.
Innanzitutto
si osserva che il nuovo regolamento trova applicazione esclusivamente nei confronti
dei cittadini degli Stati membri e non anche ai cittadini dei Paesi terzi regolarmente
soggiornanti nell'Ue. Tale limitazione appare discriminante e contraria alla
logica della libertà di movimento dei lavoratori nell'area Ue.
Inoltre, con
riferimento alla totalizzazione, se da un lato si rileva come tale meccanismo
trova applicazione piena per quanto riguarda i periodi di contribuzione versati
in ogni Stato membro, dall'altro si evidenzia come il regolamento 883 non prevede
la possibilità di cumulare a tali periodi quelli coperti da contribuzione in
uno Stato terzo, pur se legato ad uno Stato membro da un accordo bilaterale
in materia di sicurezza sociale. La mancanza di tale previsione, già riscontrata
nel precedente regolamento è un ostacolo alla sempre maggiore mobilità dei lavoratori
in diverse aree geografiche.
Infine, relativamente
alla previdenza complementare, il nuovo regolamento non innova sostanzialmente
l'assetto normativo delineato dal regolamento n. 1408, confermando una minore
tutela offerta ai lavoratori migranti nel settore delle pensioni complementari
rispetto ai regimi pubblici di sicurezza sociale, con la conseguente impossibilità
di applicare, tra l'altro, le regole della totalizzazione delle prestazioni
previdenziali.
In conclusione
un giudizio positivo e uno stimolo a ulteriori passi in avanti come si evince
dai limiti evidenziati. (Antonio Bruzzese*/
*Presidente Inca Argentina