FRONTALIERI
Al Senato una proposta di legge in favore dei disoccupati
che hanno cessato il rapporto di lavoro in Svizzera e in Italia
Presentata da Micheloni, insieme ai colleghi del Pd Pegorer,
Bertuzzi, Barbolini e Randazzo, una norma a sostegno dell’indennità di disoccupazione,
maturata grazie al confronto con le organizzazione sindacali
Tra i punti salienti: la riconferma della legge 147/97, ovvero l’utilizzo del fondo di disoccupazione dei frontalieri, costituito presso l’Inps, soltanto allo scopo originario, cioè per i frontalieri disoccupati; l’elevazione della misura dell’indennità dal 50 al 70% dell’ultimo stipendio, per un periodo di 18 mesi anziché di 12 per chi accetta i corsi di riqualificazione; l’elevazione del periodo medesimo rispettivamente a 21 e a 24 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e per quelli con più di 56 anni; l’inserimento nelle liste di mobilità; la possibilità di usufruire dell’indennità di disoccupazione anche per i frontalieri non italiani residenti in Italia da più di due anni.
“Si tratta di
una iniziativa nata dal confronto con le organizzazioni sindacali, italiane
e svizzere, dei frontalieri – segnala il responsabile
La proposta di legge, infine, sostiene, in accordo con quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, la proposta di garantire il trattamento speciale di disoccupazione anche per quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o infortunio, “considerandoli periodi neutri – si legge nel testo introduttivo. Tali periodi, “pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti”, potranno però determinare “la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione”.
Pozzetti auspica che “nel corso dell’iter parlamentare la proposta accolga il favore di uno schieramento ampio e politicamente trasversale, in modo da diventare realmente uno strumento efficace di tutela dei frontalieri e dei loro diritti”.
Di seguito riportiamo il testo integrale delle
proposta di legge presentata:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147)
1. Al comma 2, dell’articolo 1, della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tale conto, istituito presso l’INPS, potrà essere utilizzato esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, anche ai lavoratori frontalieri anche non italiani residenti in Italia da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo:<< Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione speciale frontalieri, nel caso in cui nei due anni precedenti lo stato di disoccupazioni siano presenti periodi di malattia o infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni. Ne consegue che, pur non potendo essere presi in considerazioni ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, i predetti periodi di malattia e/o infortunio possano determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione
Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147)
1. Al comma 1 dell’articolo 3, della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori che si rendono disponibili al mutamento di settore, di mansioni e di luogo di lavoro mediante frequenza ad appositi corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, a 21 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni di età e a 24 mesi per i lavoratori con più di 55 anni
Art. 4
(Innalzamento della misura dell’indennità)
1. La misura dell’indennità di disoccupazione speciale frontalieri di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è elevata al 70 per cento dell’ultimo stipendio in godimento per i lavoratori che si rendono disponibili al mutamento di settore, di mansioni e di luogo di lavoro mediante frequenza ad appositi corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.
Art. 5
(Modifiche all’art. 4 legge 5 giugno 1997, n. 147)
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della
legge 5 giugno 1997, n. 147, è sostituito dal seguente: «Il lavoratore frontaliero
cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione
di cui alla presente legge, è inserito automaticamente nelle liste della mobilità
previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Il
relativo onere è a carico della gestione di cui all’articolo 1, comma 2.
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