CGIE - DOCUMENTAZIONE
Bozza di documento
sull’esercizio del diritto di voto in loco per i cittadini italiani all'estero
ROMA - La bozza di
documento che segue, della cui redazione erano stati incaricati Silvana Mangione
e Gian Luigi Ferretti, entrambi componenti del Comitato di Presidenza, è stata
approvata dall’Assemblea plenaria del CGIE nella giornata di chiusura (v.
PREMESSE
La modifica costituzionale e la successiva legge ordinaria, che insieme regolano l'esercizio del diritto di voto per gli italiani all'estero, hanno completato la struttura di rappresentanza dei cittadini italiani residenti fuori d'Italia, sviluppata nell'arco di sedici anni:
- 1985, istituzione dei Comitati dell'Emigrazione Italiana, poi Comit.Es.;
- 1989, istituzione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero;
- 2000, riforma degli artt. 48, 56 e 57 della Costituzione;
- 2001, legge ordinaria recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (V. Allegato riepilogativo).
La maggioranza delle Nazioni prevede già da tempo un meccanismo per consentire ai suoi cittadini – stabilmente o temporaneamente all'estero di votare nelle consultazioni nazionali, più che altro con il voto per corrispondenza, specialmente se il numero dei connazionali emigrati è particolarmente consistente.
L'intero sistema italiano di rappresentanza dei connazionali all'estero viene considerato talmente lungimirante ed efficace, che parecchi di questi Paesi lo stanno riproducendo e adottando per i propri cittadini residenti fuori dai loro confini.
Dall'
Nello stesso periodo, il flusso degli italiani verso l'estero ha assunto la nuova forma della mobilità di giovani scienziati, studiosi, manager e personale qualificato, perfettamente al corrente della vita politica italiana e desiderosi di contribuire alla sua evoluzione ed alla proiezione internazionale del "Sistema Italia". Sul rapporto coni giovani italiani all'estero deve infatti basarsi un acceleramento della presenza del nostro Paese sui mercati, nelle industrie, nelle accademie e negli organismi rappresentativi di altre Nazioni. L'esercizio del diritto di voto e la rappresentanza diretta costituiscono gli elementi fondamentali per la costruzione di relazioni solide e durature con le nuove migrazioni e le nuove generazioni.
E pertanto nell'interesse prima di tutto delle comunità italiane all'estero che lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie sia perfettamente trasparente e soddisfi i requisiti costituzionali del voto.
Nelle precedenti tornate elettorali e referendarie sono emerse carenze normative
nell'assicurazione dei quattro requisiti costituzionali del voto che deve essere: «personale ed uguale, libero e segreto» (Art. 8, comma 2).
Posto che l'uguaglianza del voto è sancita dalla Costituzione, cerchiamo di affrontare i problemi relativi agli altri requisiti e suggerire possibili soluzioni.
Personalità del voto
Per garantire che il voto sia personale si possono adottare ulteriori accorgimenti tesi ad assicurarsi che il singolo elettore riceva e voti personalmente la scheda elettorale, mediante, ad esempio:
Libertà del voto
Parte fondamentale della libertà del voto è la conoscenza dei programmi presentati dalle diverse formazioni politiche, pertanto devono essere garantiti, ad esempio:
Segretezza del voto - Voto per corrispondenza
Il legislatore ha adottato il voto per corrispondenza in base alle seguenti considerazioni:
Proposta
Da più parti si è prospettato il suggerimento di usare un metodo misto di votazione, costituendo seggi elettorali laddove possibile e prevedendo le necessarie – in parte già citate – garanzie per consentire il voto per corrispondenza dove le distanze e la scarsità di sedi diplomatico-consolari lo rendano necessario.
Le liste degli elettori
Malgrado l'ottimo lavoro svolto dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'interno, l'unificazione dei dati AIRE e degli schedari consolari, tassativamente fissata dall'Art. 5, comma 1, della legge ordinaria n. 459/2001, non è ancora compiuta.
Ai fini della certezza dell'elettorato attivo all'estero si possono adottare alcuni accorgimenti. fra cui:
La rappresentanza diretta
La rappresentanza diretta degli elettori italiani all'estero è stata scelta in base ad una serie di considerazioni, fra cui:
Proposta
Per garantire, che il candidato possa veramente rappresentare le istanze delle comunità che insistono sul territorio per cui è stato eletto,.ci devono essere le massime assicurazioni che:
La certezza dei risultati
Per evitare erronee o pilotate attribuzioni di voti si propone:
CONCLUSIONI
La realtà degli italiani all'estero è internazionale e sovranazionale. Essa rende l'Italia un Paese davvero globalizzato.
iI senso del ruolo e dell'esistenza stessa delle comunità è prima di tutto il risultato della profondità del legame e dell'intensità dei rapporti con il Paese d'origine oltre che degli interessi culturali, sociali e politici che uniscono l'Italia agli italiani all'estero.
L'istituzione della rappresentanza diretta degli italiani all'estero ha ravvivato il dialogo e il dibattito democratico all'interno delle nostre comunità e ha focalizzato l'interesse e l'energia dei giovani italiani all'estero.
L'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero è parte integrante del quadro delle previste riforme costituzionali e deve essere rafforzato mediante i necessari aggiustamenti alla legge ordinaria.
Qualsiasi disconoscimento o limitazione del diritto primario di ogni cittadino con il taglio della rappresentanza diretta costituirebbe un grave colpo dal quale la rete delle presenze dell'Italia all'estero non riuscirebbe a risollevarsi.
Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero è pronto a collaborare con le sedi competenti alla definizione di una normativa, che protegga l'esercizio del diritto di voto e potenzi i meccanismi che lo tutelano, lo rendono trasparente e favoriscono la partecipazione dei cittadini residenti fuori d'Italia.
Allegato riepilogativo dell'iter che ha portato alla regolamentazione
dell'esercizio del diritto di voto per gli italiani all'estero
«Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti», Art.
21, comma 1, della Di
I cittadini italiani all'estero hanno sempre goduto del diritto di voto.
Infatti, ai sensi della Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948:
«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.... Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge» (Art. 48, commi 1 e 3). Inoltre: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, dì razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Per
52 anni, dal 1948 al 2000, questi principi non sono stati applicati agli italiani
all'estero, i quali, per poter partecipare all'organizzazione politica del Paese,
dovevano venire in Italia a votare pagandosi il viaggio. Non tutti erano in
grado di farlo e la percentuale dell'elettorato attivo proveniente dall'estero
era inversamente proporzionale alla distanza fra le loro residenze e l'Italia,
per ovvie ragioni di costi e giornate di assenza dal lavoro.
Di fatto, quindi, si era creata una forma di lesione di questo diritto fondamentale del cittadino, con una reale discriminazione dovuta alla residenza fuori dai confini dell'Italia, non sancita da alcuna legge.
L'iter teso ad applicare i principi fissati dalla Costituzione, assicurando agli italiani all'estero l'esercizio del loro diritto di partecipazione, è iniziato nel 1993 e si è concluso nel 2000 con l'approvazione delle seguenti modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione:
La legge ordinaria, richiesta dalle modifiche costituzionali per fissare requisiti, modalità e criteri per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, è la legge 27 dicembre 2001, n. 459, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.
Caratteristiche dell'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani
residenti all'estero.
La legge ordinaria ha fissato i seguenti requisiti e modalità dell'esercizio del diritto di voto all'estero: