CAMERA DEI DEPUTATI
Marco Fedi (Pd): “Sulla cittadinanza non
sono più possibili errori, ritardi ed esclusioni”
“Sarebbe un errore escludere dalla discussione
sulla cittadinanza le nostre comunità nel mondo”
ROMA - “Sarebbe
davvero grave se sulla cittadinanza Governo e maggioranza commettessero errori,
sommassero ritardi ed omettessero di affrontare il tema cittadinanza dalla prospettiva
degli italiani all’estero - ha di
E’ questa la prima valutazione sul testo unificato di riforma della legge 91/92 sulla cittadinanza discusso ieri alla Camera dei Deputati.
“Il periodo di 10 anni è troppo lungo e non prevederne una ragionevole riduzione è un errore tragico e storico” – ha continuato Fedi. - Ogni ritardo nel riconoscimento pieno della cittadinanza legata al principio dello jus soli rappresenta un secondo tragico errore, un secondo ritardo storico che ci allontana da legislazioni moderne in tema di cittadinanza”.
“Il testo unificato non raccoglie i contenuti delle proposte di legge avanzate dagli eletti all’estero. - ha poi sottolineato - Gli elementi più importanti per gli italiani all’estero, cioè la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana e la discriminazione nei confronti delle donne sposate a stranieri prima del 1 gennaio 1948, sono assenti dal testo; per queste ragioni abbiamo presentato degli emendamenti”.
“Escludere dalla
discussione sulla cittadinanza le nostre comunità nel mondo - ha concluso Fedi
- rappresenterebbe un terzo grave errore” (
____________
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme in materia
di cittadinanza (testo unificato). Articoli aggiuntivi
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente Art. 4-bis.
(Riacquisto della cittadinanza).
1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «1-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai
sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione
di una di
Fedi, Bucchino, Farina, Garavini, Porta
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis.
(Riacquisto della cittadinanza).
1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«1. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:
a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1° gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;
c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1o gennaio 1948, figli di padri o di madri cittadini»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il diritto al riacquisto
o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli
interessati mediante presentazione di una di
Bucchino, Fedi, Farina, Garavini, Porta