INFORM - N. 226 - 4 dicembre 2009


CGIE

Ordine del giorno sui frontalieri approvato dalla V Commissione tematica “Formazione, Impresa, Lavoro e Cooperazione”

 

ROMA - Nella riunione del 2 novembre la V Commissione tematica  del CGIE “Formazione, Impresa, Lavoro e Cooperazione”, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Claudio Pozzetti (Frontalieri CGIL).

Eccone il testo.

“In seguito alla pubblicazione delle circolari 48/E e 49/E dell’Agenzia delle Entrate in merito al monitoraggio delle attività detenute all’estero, riteniamo opportuno e urgente sottolineare la specificità dei frontalieri fiscali in Svizzera:

-             a fronte della convenzione Italia Svizzera del 1974 i frontalieri che risiedono all’interno della fascia di confine di 20 km sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti in qualità di frontalieri, in quanto la convenzione prevede il ristorno diretto di una quota delle imposte trattenute alla fonte all’Italia;

-             oltre il 90% dei frontalieri, alla luce di questi accordi bilaterali, non ha presentato dichiarazione dei redditi in Italia;

-             i frontalieri interessati sono circa 55.000 provenienti dalle province di Como, Sondrio e Varese in Lombardia, da quella del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, dalla Val d’Aosta e dalla provincia autonoma di Bolzano;

-             per ottemperare a quanto previsto dalla circolare 48/E (quadro RW, monitoraggio fiscale) gli stessi dovrebbero provvedere a trasmettere un modello Unico tardivo entro il 29/12/2009;

-             i numeri dei frontalieri interessati sono chiaramente del tutto incompatibili con la scadenza prevista per la presentazione del modello Unico tardivo.

Premesso ciò

Al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di poter ottemperare alle disposizioni delle circolari sopraccitate, si renderebbe indispensabile una proroga dei termini stabiliti per questa fattispecie almeno alla scadenza del 30/09/2010, prevista per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Si rileva inoltre che le circolari finora emanate dall’Agenzia dell’Entrate si riferiscono al transfrontalierato in genere, senza tener conto delle specificità dei frontalieri con la Svizzera, normata da convenzioni e accordi bilaterali che, in parte, regolamentano le materie trattate.

A tale proposito segnaliamo che il lavoratore frontaliere con la Svizzera ha l’obbligo di iscrizione alla forma di previdenza complementare, detta II pilastro, la quale non è nelle disponibilità del lavoratore fino a cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto si ritiene che per sua natura tale forma di previdenza non debba rientrare tra le attività soggette a monitoraggio fiscale da indicare nel quadro RW”. (Inform)


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