ITALIANI ALL’ESTERO
Interrogazione di Gino Bucchino
(Pd) sull’assistenza sanitaria alle comunità italiane
ROMA - Gino Bucchino,
deputato eletto per il Pd nella ripartizione del Nord e Centro America, , ha
presentato una interrogazione al ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, Maurizio Sacconi ed al ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini,
per sensibilizzare il Governo italiano sull’opportunità di migliorare l’assistenza
sanitaria a favore delle nostre collettività emigrate.
Bucchino premette che l’Italia ha stipulato
una serie di accordi sanitari internazionali che hanno lo scopo di tutelare,
dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano
all’interno
degli Stati della Unione Europea, della
Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
e di alcuni Paesi extracomunitari;
Se da un lato, osserva Bucchino, nell’ambito dell’Unione Europea un’assistenza sanitaria
completa ed altamente specializzata viene assicurata, di norma, ai lavoratori
(ed ai familiari che risiedono con loro) ed ai pensionati che trasferiscono
la residenza in un altro Paese della UE e ai propri familiari, dall’altro lato,
nell’ambito dei rapporti con i Paesi extracomunitari, l’Italia ha stipulato
convenzioni per la copertura sanitaria, ancorché parziali e limitate con
riferimento ai soggetti aventi diritto ed alle prestazioni erogabili, solo con
i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano, Croazia, Ex Jugoslavia, Principato
di Monaco, San Marino e Tunisia.
Ne consegue, secondo il parlamentare,
che i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza
in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono
il diritto all’assistenza sanitaria italiana all’atto della cancellazione
dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE (fatta eccezione per i lavoratori
di diritto italiano in distacco); né il mantenimento della cittadinanza italiana,
né l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), né
il diritto di voto per le elezioni politiche in Italia, aprono un diritto per
gli italiani residenti all’estero all’assistenza sanitaria in Italia.
Inoltre, osserva Bucchino,
si verifica spesso che l’assistenza fornita dai Paesi di residenza è insufficiente
o in taluni casi inesistente; cosicché il cittadino italiano il quale abbia
acquisito la residenza in uno di questi Paesi si trova nella situazione drammatica
di non poter usufruire di alcuna assistenza sanitaria né in Italia né all’estero.
Bucchino ricorda che, tuttavia, ai sensi del
DM 1.2.1996 del ministero della Sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 23 maggio 1996, ai cittadini con lo stato di emigrato (il cui riconoscimento
non è sempre agevole) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali
italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo
gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90
giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa,
pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie; alcune regioni garantiscono
una assistenza sanitaria più ampia rispetto a quella riconosciuta dal DM 1°
febbraio 1996 nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione e che
rientrano temporaneamente.
In considerazione di tutto ciò il parlamentare
chiede ai ministri interrogati se intendono in primo luogo tutelare la
salute dei cittadini italiani emigrati ampliando il numero dei Paesi convenzionati
in materia di assistenza sanitaria visto che
gli accordi sanitari bilaterali sono circoscritti ad un pugno di Stati dal quale
sono esclusi importanti Paesi di emigrazione come gli Stati Uniti, il Canada,
il Venezuela, l’Uruguay e quasi tutti i Paesi africani ed asiatici; in secondo
luogo se non si ritiene opportuno altresì rendere più completa l’assistenza
sanitaria a favore degli emigrati italiani che rientrano in Italia per soggiorni
provvisori estendendo da 90 a 180 giorni il periodo di temporanea copertura
e garantendo oltre alle cure ospedaliere urgenti anche il diritto di accesso
completo ai servizi di assistenza sanitaria della località in Italia
in cui si trovano temporaneamente; ed infine se non possa essere prevista per
i cittadini italiani indigenti residenti all’estero una polizza assicurativa
sanitaria a carico dello Stato italiano che copra cure e ricoveri nei
Paesi di residenza dove non è prevista la copertura sanitaria pubblica e gratuita
o dove la copertura pubblica sia inadeguata. (Inform)