INFORM - N. 197 - 26 ottobre 2009


ASSOCIAZIONI

ACLI Svizzera: “lo scudo fiscale italiano non può colpevolizzare i cittadini onesti”

 

ZURIGO - Nei giorni scorsi l’Agenzia delle entrate italiana, nell’ambito dell’azione di contrasto agli illeciti finanziari internazionali, ha inviato circa 40 mila comunicazioni a contribuenti che secondo tale missiva negli ultimi cinque anni risultano alternativamente residenti in Italia e all’estero, intimando loro di dichiarare redditi e sostanza che possiedono all’estero.

Verificata la non veridicità di tale affermazione, in quanto la maggior parte delle persone alle quali è stata recapitata la lettera raccomandata da decenni, e alcuni dalla nascita, risiedono e lavorano in Svizzera con regolare iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero), le ACLI deplorano il fatto che cittadini italiani emigrati vengano accusati come evasori fiscali pur avendo rispettato tutti i canoni di legge loro imposti dalla Convenzione stipulata tra Italia e Svizzera in materia di doppia imposizione fiscale il 9marzo 1976.

Le ACLI non escludono che tra le 40 mila persone ci potrebbe essere una piccolissima percentuale di cittadini italiani non in regola con l’AIRE - spesso per inefficienza dei comuni italiani - o persone che hanno eluso la legge, ma non per questo si deve sparare nel mucchio e colpire i cittadini onesti.

Le ACLI, pur condividendo la lotta all’evasione e agli illeciti fiscali, sono indignate per i termini e i modi con cui l’Agenzia delle entrate ha trattato dei cittadini italiani emigrati come se fossero persone e organizzazioni criminali che hanno trovato rifugio nei paradisi fiscali.

Le ACLI auspicano che l’interrogazione urgente presentata il 22 ottobre al Ministero dell’Economia e delle Finanze da tre parlamentari Italiani Franco Narducci, Chiara Braga e Cesare Damiano, abbia un’immediata risposta per riconoscere ai cittadini suddetti l’esonero dallo scudo e dal monitoraggio fiscale.

Le ACLI invitano coloro che hanno ricevuto la comunicazione a rivolgersi comunque al Patronato ACLI, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera, per la consulenza necessaria ad evitare eventuali sanzioni. (Inform)

 


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