INFORM - N. 167 - 14 settembre 2009


ITALIANI ALL’ESTERO

Scigliano sulle disposizioni in materia di semplificazione del processo civile

Il presidente del Comites di Hannover non approva la norma che prescrive agli italiani all’estero di istruire il giudizio in materia previdenziale e assistenziale presso il Foro dell’ultimo luogo di residenza in Italia

 

HANNOVER – Il presidente del Comites di Hannover, Giuseppe Scigliano, protesta contro la norma di legge che prescrive ai cittadini italiani residenti all’estero – o ai loro eredi - all’atto di intraprendere un giudizio in materia previdenziale e assistenziale di rivolgersi al Foro competente dell’ultimo luogo di residenza in Italia, invece che a quello di Roma. Il provvedimento è incluso nella legge n°69 – si tratta in particolare dell’art.46 comma 23 – che reca il titolo “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, approvata dal Parlamento il 18 luglio scorso.

“Questa legge non favorisce ma deteriora ulteriormente la procedura giudiziaria – afferma Scigliano – specialmente per chi risiede all’estero”.

Tra i punti critici, già rilevati in proposito dal patronato Inca, il presidente del Comites ricorda la difficoltà di reperire talvolta e documentare, specie per chi risiede da molti anni all’estero, l’ultima residenza in Italia; la forti competenze specialistiche richieste agli avvocati e ai giudici dinnanzi a posizioni contributive frazionate in più Paesi e all’esigenza di coordinare normative diverse – competenze, segnala Scigliano, che la magistratura romana, avendo trattato il contenzioso legale con l’estero frequentemente, ha già acquisito; e il rischio che si determini la scomparsa di una giurisprudenza coerente su cui fare affidamento per la soluzione di casi analoghi.

Egli rileva inoltre “forti limiti di applicabilità” della norma stessa, specie nel caso in cui non si possa certificare l’ultima residenza in Italia di un cittadino mai stabilitosi sul territorio nazionale (ad esempio nei casi di coniuge di nazionalità estera del pensionato italiano deceduto su richiesta di pensione di reversibilità, o per un figlio maggiorenne inabile o per coloro residenti nei territori italiani poi divenuti esteri – come l’ex Jugoslavia).

Scigliano ritiene quindi indispensabile una mobilitazione in proposito al fine di sensibilizzare i parlamentari eletti all’estero, il Cgie e i patronati e giungere al ripristino della normativa precedente. Egli annuncia che l’argomento sarà tema di discussione durante la prossima riunione del Comites di Hannover, prevista per il 26 settembre. (Inform)


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