INFORM - N. 144 - 28 luglio 2009


PATRONATI

Nuova disposizione legislativa per le controversie previdenziali e assistenziali dei cittadini italiani residenti all'estero

Inca: Lesiva dei diritti previdenziali degli italiani all’estero poiché rende più difficile ed incerto l’accesso ai diritti

 

ROMA - La legge 18 giugno 2009 n. 69, all’art. 46 comma 23, ha stabilito che per i cittadini italiani residenti all’estero il foro competente per le controversie in materia previdenziale ed assistenziale è quello dell’ultima residenza prima del trasferimento.

Il patronato Inca ha ritenuto la norma “lesiva dei diritti previdenziali degli italiani all’estero poiché rende più difficile ed incerto l’accesso ai diritti”. Per questo si è mobilitato “per sensibilizzare i deputati eletti all’estero, il Consiglio generale degli italiani all’estero, gli altri patronati del CePa (Centro Unitario Patronati Sindacali Inas-Inca-Ital e Acli)” allo scopo di “produrre una forte mobilitazione con l’obiettivo di annullare le nuove disposizioni e di far ripristinare la normativa precedente”.

Per l’Inca, “la nuova norma presenta, infatti, forti limiti di applicabilità, come, ad esempio,  in tutti quei casi in cui non esiste ‘l’ultima residenza in Italia’ perché la persona interessata non è stata mai residente sul territorio nazionale”. “La nuova norma non si applica alle controversie aventi ad oggetto gli interessi legali e gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, controversie che sono state demandate alla competenza del Giudice di Pace: la nuova disposizione, tuttavia, esclude espressamente la sua applicazione – rileva l’Inca - alle controversie demandate al Giudice di pace con l’effetto di mantenere, in questi casi, la competenza del giudice romano”. (Inform)


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