ITALIANI ALL’ESTERO
Gino Bucchino (Pd) su esenzione
Ici
“Per gli italiani all’estero finora nessun chiarimento
dal governo, ma l’orientamento è negativo”
ROMA – In prossimità della scadenza per il pagamento
dell’acconto sull’ICI, fissata il prossimo 16 giugno, Gino Bucchino,
deputato eletto in America settentrionale e centrale nella fila del Pd, fa sapere
che ad oggi nessuna risposta da parte del governo è pervenuta in risposta all’interrogazione
da lui formulata in aprile sull’esenzione per i connazionali nel mondo dall’Imposta
comunale sugli immobili.
“Gli italiani residenti all’estero proprietari di casa
in Italia – spiega Bucchino - non sanno ancora con
certezza assoluta se devono pagare l’imposta comunale sugli immobili oppure
ne sono esenti. Dal punto di vista normativo e procedurale si è creato insomma
un vero e proprio pasticcio che questo governo insensibile ed inetto non vuole
o non è in grado di chiarire”.
Il deputato riassume la vicenda ricordando che con l’articolo
1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l’esenzione dall’imposta comunale
sugli immobili (Ici) a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal comune
con regolamento o delibera comunale”. Con la risoluzione n. 12 del 5 giugno
2008, il Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, disponeva
che l’esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il
comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto,
ha assimilato alle abitazioni principali. Nel concetto di “assimilazione” vanno
ricomprese - era sostenuto nella risoluzione - tutte le ipotesi in cui il comune,
indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti
per le abitazioni principali. Quindi tali unità immobiliari possono godere dell’esenzione
dall’Ici nel caso in cui i regolamenti comunali ne abbiano espressamente previsto
l’assimilazione all'abitazione principale.
“Un elevato numero di comuni italiani si è dotato di
un regolamento o ha emanato una delibera che prevede l’assimilazione ad abitazione
principale delle unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all’estero
i quali quindi – ricorda Bucchino - non hanno dovuto
versare l’Ici per l’anno 2008. Tuttavia con la risoluzione n. 1 del 4 marzo
2009 lo stesso Dipartimento delle Finanze ha nuovamente chiarito, ancorché con
molto ritardo rispetto all’entrata in vigore della normativa che ha disposto
l’esenzione dall’Ici, quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione
principale cui possono riferirsi i regolamenti o le delibere comunali”.
Tale risoluzione, secondo Bucchino,
asserisce che dalla lettura della relazione illustrativa della normativa che
ha introdotto l’esenzione dall’Ici (e cioè la legge n. 126 del 24 luglio 2008),
le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente
a quelle previste da: l’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l’articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali,
con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione
per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
“Conseguentemente, - prosegue Bucchino
-secondo la nuova interpretazione del Dipartimento delle finanze, si evince
che sono da escludere dall’assimilazione ad abitazione principale, e quindi
dall’esenzione dall’Ici, le unità immobiliari possedute dagli italiani residenti
all’estero. La risoluzione precisa addirittura che i comuni devono provvedere,
al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato
il versamento dell’Ici relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti
indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione”.
Nell’interrogazione il deputato chiedeva quali misure
il ministero dell’Economia e delle Finanze intendesse adottare per tutelare
i diritti dei contribuenti italiani residenti all’estero e proprietari di unità
immobiliare in Italia equiparata dai regolamenti comunali a prima abitazione
e quindi esente dall’Imposta comunale sugli immobili. “Chiedevo inoltre – aggiunge
Bucchino - se il ministero non ritenesse necessario
intervenire presso le autorità fiscali competenti per verificare quali siano
i motivi per cui con la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento
delle Finanze disponeva che l’esenzione va a tutte le unità immobiliari che
il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto,
ha assimilato alle abitazioni principali e successivamente lo stesso Dipartimento,
con Risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 limitava il concetto di assimilazione
esclusivamente a quelle previste dalla legge n. 126/2008 smentendo se stesso
e addirittura dando istruzioni ai Comuni di recuperare il tributo nei confronti
dei soggetti, come gli italiani residenti all’estero, che avevano creduto sulla
base delle precedenti indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento di rientrare
nelle condizioni di esenzione”.
“Allo stato attuale delle cose – prosegue il deputato
- e in base alla interpretazione letterale della normativa fatta dal Dipartimento
delle Finanze del ministero dell’Economia, gli italiani residenti all’estero
non sono esenti dal pagamento dell’Ici. Da informazioni ufficiose abbiamo
anche appreso che la risposta del ministero delle Finanze alla nostra interrogazione
si baserà sulla interpretazione restrittiva prevista dalla risoluzione n. 1
succitata della Direzione Federalismo Fiscale”.
Bucchino si interroga pertanto su quale sarà
il comportamento adottato dai comuni, che non può essere previsto. “E’auspicabile
un chiarimento definitivo ed inequivocabile da parte delle autorità competenti
di cui purtroppo siamo ancora in attesa. Consiglio nel frattempo – conclude
Bucchino - agli italiani residenti all’estero, in attesa del
chiarimento definitivo, di non versare l’acconto, visto che la legge consente
di pagare in un’unica soluzione nel periodo 1° dicembre - 16 dicembre,
con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%”.(Inform)