INFORM - N. 109 - 9 giugno 2009


ITALIANI ALL’ESTERO

Gino Bucchino (Pd) su esenzione Ici

“Per gli italiani all’estero finora nessun chiarimento dal governo, ma l’orientamento è negativo”

 

ROMA – In prossimità della scadenza per il pagamento dell’acconto sull’ICI, fissata il prossimo 16 giugno, Gino Bucchino, deputato eletto in America settentrionale e centrale nella fila del Pd, fa sapere che ad oggi nessuna risposta da parte del governo è pervenuta in risposta all’interrogazione da lui formulata in aprile sull’esenzione per i connazionali nel mondo dall’Imposta comunale sugli immobili.

“Gli italiani residenti all’estero proprietari di casa in Italia – spiega Bucchino - non sanno ancora con certezza assoluta se devono pagare l’imposta comunale sugli immobili oppure ne sono esenti. Dal punto di vista normativo e procedurale si è creato insomma un vero e proprio pasticcio che questo governo insensibile ed inetto non vuole o non è in grado di chiarire”.

Il deputato riassume la vicenda ricordando che con l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale”. Con la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, disponeva che l’esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Nel concetto di “assimilazione” vanno ricomprese - era sostenuto nella risoluzione - tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. Quindi tali unità immobiliari possono godere dell’esenzione dall’Ici nel caso in cui i regolamenti comunali ne abbiano espressamente previsto l’assimilazione all'abitazione principale.

“Un elevato numero di comuni italiani si è dotato di un regolamento o ha emanato una delibera che prevede l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all’estero i quali quindi – ricorda Bucchino - non hanno dovuto versare l’Ici per l’anno 2008. Tuttavia con la risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 lo stesso Dipartimento delle Finanze ha nuovamente chiarito, ancorché con molto ritardo rispetto all’entrata in vigore della normativa che ha disposto l’esenzione dall’Ici, quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale cui possono riferirsi i regolamenti o le delibere comunali”.

Tale risoluzione, secondo Bucchino, asserisce che dalla lettura della relazione illustrativa della normativa che ha introdotto l’esenzione dall’Ici (e cioè la legge n. 126 del 24 luglio 2008), le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da: l’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l’articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

“Conseguentemente, - prosegue Bucchino -secondo la nuova interpretazione del Dipartimento delle finanze, si evince che sono da escludere dall’assimilazione ad abitazione principale, e quindi dall’esenzione dall’Ici, le unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all’estero. La risoluzione precisa addirittura che i comuni devono provvedere, al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’Ici relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione”.

Nell’interrogazione il deputato chiedeva quali misure il ministero dell’Economia e delle Finanze intendesse adottare per tutelare i diritti dei contribuenti italiani residenti all’estero e proprietari di unità immobiliare in Italia equiparata dai regolamenti comunali a prima abitazione e quindi esente dall’Imposta comunale sugli immobili. “Chiedevo inoltre – aggiunge Bucchino - se il ministero non ritenesse necessario intervenire presso le autorità fiscali competenti per verificare quali siano i motivi per cui con la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle Finanze disponeva che l’esenzione va a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali e successivamente lo stesso Dipartimento, con Risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 limitava il concetto di assimilazione esclusivamente a quelle previste dalla legge n. 126/2008 smentendo se stesso e addirittura dando istruzioni ai Comuni di recuperare il tributo nei confronti dei soggetti, come gli italiani residenti all’estero, che avevano creduto sulla base delle precedenti indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento di rientrare nelle condizioni di esenzione”.

“Allo stato attuale delle cose – prosegue il deputato - e in base alla interpretazione letterale della normativa fatta dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, gli italiani residenti all’estero non sono esenti dal pagamento dell’Ici.  Da informazioni ufficiose abbiamo anche appreso che la risposta del ministero delle Finanze alla nostra interrogazione si baserà sulla interpretazione restrittiva prevista dalla risoluzione n. 1 succitata della Direzione Federalismo Fiscale”.

Bucchino si interroga pertanto su quale sarà il comportamento adottato dai comuni, che non può essere previsto. “E’auspicabile un chiarimento definitivo ed inequivocabile da parte delle autorità competenti di cui purtroppo siamo ancora in attesa. Consiglio nel frattempo – conclude Bucchino - agli italiani residenti all’estero, in attesa del chiarimento definitivo, di non versare l’acconto, visto che la legge consente di pagare in un’unica soluzione  nel periodo 1° dicembre - 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%”.(Inform)

 

 


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