INFORM - N. 241 - 27 dicembre 2007


FINANZIARIA

Gli alloggi dei profughi passano di competenza ai Comuni

 

ROMA - Finanziaria 2008: gli alloggi dei profughi passano di competenza ai Comuni.  

Di seguito il testo del maxiemendamento 2, articolo 2, comma 15 della legge varata dal Parlamento il 21 dicembre scorso.   

“Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni”. (Inform)

 


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