FINANZIARIA
Gli alloggi dei profughi passano di competenza
ai Comuni
ROMA - Finanziaria 2008: gli alloggi dei profughi passano
di competenza ai Comuni.
Di seguito il testo del maxiemendamento 2, articolo 2,
comma 15 della legge varata dal Parlamento il 21 dicembre scorso.
“Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del
loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai
sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni
procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento
di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di
cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo
esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari
entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando
riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il
trasferimento ai comuni”. (Inform)