L’Agenzia delle Entrate risponde a Bucchino
e Fedi sulla documentazione da produrre per le detrazioni familiari dei residenti
all’estero
ROMA – “L’Agenzia delle Entrate ha finalmente risposto
alla richiesta di chiarimenti da noi inoltrata
in merito alla documentazione che deve essere prodotta dai soggetti residenti
in Paesi extracomunitari ai fini della detrazione per carichi di famiglia”.
Lo anunciano i deputati Gino Bucchino e
Il problema rappresentato dai due deputati concerneva
il Decreto n. 149 del 2 agosto 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
che adottava il Regolamento di applicazione dell’articolo 1, comma 1324, della
legge finanziaria per il 2007 relativo all’estensione delle detrazioni per carichi
di famiglia ai residenti all’estero i quali producono redditi in Italia.
In particolare Bucchino e Fedi rilevavano come tale Decreto
non disciplinava in maniera chiara gli adempimenti dei soggetti residenti in
Paesi extracomunitari in ordine alla documentazione da presentare per ottenere
le detrazioni per carichi di famiglia.
Nella lettera di risposta, a firma del Direttore Centrale
Vincenzo Busa, l’Agenzia delle Entrate
finalmente indica gli adempimenti da soddisfare.
L’Agenzia chiarisce che da parte dei soggetti non residenti
che non vivono in Italia, deve essere prodotta la documentazione richiesta dalla
legge validamente formata dal Paese di residenza.
Tale documentazione è relativa a:
il grado di parentela del familiare per i quale si intende
fruire delle detrazioni, con indicazione del mese nel quale si sono verificate
le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate:
il reddito complessivo del predetto familiare, al lordo
degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio
dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore
a 2.840,51 euro;
il non godimento nel Paese di residenza ovvero in nessun
altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
di famiglia.
Qualora quindi gli stati civili siano documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del Paese di
residenza del soggetto, in quanto ad esempio il matrimonio è stato contratto
nel Paese di residenza, la relativa documentazione dovrà essere formata nel
Paese di residenza, tradotta in italiano e autenticata, come conforme all’originale,
dal consolato italiano nel Paese di residenza.
Inoltre nel caso di stati civili di soggetti non residenti
di origine italiana, qualora risultanti in possesso di autorità italiane (ad
esempio, matrimonio contratto in Italia, figli nati in Italia, ecc.), essi possono
essere documentati anche mediante certificati o attestazioni resi dalla competente
autorità italiana. In tale ultima ipotesi i soggetti non residenti potranno
richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del Paese
di residenza – ovviamente senza la necessità della traduzione in italiano e
delle relativa autenticazione.
Per quanto riguarda invece la dimostrazione della circostanza
che le persone a carico non possiedono redditi eccedenti il limite previsto
e che il richiedente non gode, nel Paese di residenza, di alcun beneficio connesso
ai carichi di famiglia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa debba
essere resa mediante certificazione proveniente dall’autorità fiscale del Paese
di residenza, tradotta in italiano e autenticata, come conforme all’originale,
dal consolato italiano nel Paese di residenza.
L’Agenzia delle Entrate nella lettera di risposta ai
deputati Bucchino e Fedi informa che provvederà a dare pubblicità ai chiarimenti
interpretativi con una apposita risoluzione da emanare nelle prossime settimane.
(Inform)