INFORM - N. 167 - 11 settembre 2007


INTERVENTI

Antonio Bruzzese: “Pensioni basse, errato il criterio per gli aumenti ai residenti  all’estero”

 

ROMA - Se da un lato possiamo ritenerci soddisfatti dell’estensione degli aumenti delle pensioni ai residenti all’estero, titolari di una pensione italiana (sia autonoma che in convenzione), dall’altro siamo contrari alla decisione dell’Inps di non prendere in considerazione i contributi esteri ai fini del calcolo dell’aumento.

Questa decisione comporterà che la stragrande maggioranza dei nostri connazionali pensionati residenti all’estero riceveranno nel mese di ottobre  la cosiddetta “quattordicesima” ma con l’aumento più basso previsto dall’art. 5 della legge n. 127/07 e cioè 262 euro.

Come ormai tutti sanno sono circa tre milioni i pensionati residenti in Italia e quasi 220.000 i pensionati residenti all’estero che riceveranno la somma aggiuntiva grazie all’accordo di luglio tra Governo e sindacati.. Sono già partite infatti le lettere dell’Inps inviate ai pensionati aventi diritto all’aumento, con l’indicazione dell’importo spettante.

Attenzione: si tratta di un aumento non tassabile e pagato solo una volta l’anno a scadenza prestabilita. Quest’anno l’aumento sarà pagato con il rateo del mese di ottobre, negli anni successivi a date da prestabilire sebbene per il 2008 già si parla del mese di luglio.

La somma complessiva destinata quest’anno ai pensionati “poveri”, in Italia ed all’estero, è di circa un miliardo di euro, mentre l’importo medio per pensionato è di 302 euro l’anno.

Ricordiamo che i requisiti per ottenere la somma aggiuntiva sono i seguenti:

età pari o superiore ai 64 anni; reddito personale non superiore a 8.504,73 euro annui, e cioè una volta e mezzo il trattamento minimo annuo  del  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti  (viene preso in considerazione solo il reddito individuale e non quello familiare).

L’Inps invierà altresì circa 30.000 lettere ad altrettanti pensionati residenti all’estero di cui non è in possesso dei dati reddituali aggiornati per verificare lo stato reddituale e l’eventuale diritto all’aumento. Purtroppo, vista la farraginosità e la sporadicità delle procedure di verifica reddituale all’estero, paventiamo errori di concessione del diritto (e cioè l’erogazione dell’aumento anche a chi supera i limiti di reddito) e il costituirsi di futuri indebiti.

E’ opportuno sapere che la somma aggiuntiva può variare di importo perché è calcolata in base all’anzianità contributiva del pensionato:

Se pensionato da lavoro dipendente:

-fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 262 euro;

-da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 327 euro;

-se l’anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 392 euro.

Se pensionato da lavoro autonomo:

-fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 262 euro;

-da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 327 euro;

-se l’anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 392 euro.

Quindi la questione che abbiamo sollevato in premessa e cioè quella relativa al computo, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva, dei contributi versati agli enti previdenziali esteri e usati per la totalizzazione, non è affatto secondaria perché più alta è l’anzianità contributiva maggiore è la somma aggiuntiva a cui si ha diritto. Infatti al pensionato residente, per esempio, in Argentina il quale è titolare di una pensione italiana in convenzione acquisita come meno di 15 anni di contribuzione versata in Italia (magari anche solo con il servizio militare), applicando la regola decisa dall’Inps gli verrà erogata una somma aggiuntiva di 262 euro per il 2007. Se invece gli fossero computati anche i periodi contributivi versati in Argentina, la somma erogata sarebbe verosimilmente di 392 euro.

Vale la pena notare il comportamento contraddittorio dell’Inps, che se da un lato ai fini del limite reddituale (gli 8.504 euro annui) prende in considerazione anche l’importo della pensione estera, dall’altro, ai fini del computo contributivo ignora i contributi versati presso l’ente previdenziale estero utilizzati proprio per ottenere il diritto a tale pensione. Si tratta di una evidente disparità di trattamento tra residenti in Italia e residenti all’estero e probabilmente anche di una violazione delle norme convenzionali che prevedono tra i loro principi fondanti la cosiddetta assimilazione dei territori e dei contributi- Ci auguriamo che la circolare esplicativa del Min.Lavoro da emanare entro il 18 sett. p.v. , corregga questa dannosa interpretazione.

Diversamente occorrerà esaminare come aiutare i pensionati a  impugnare in tutte le sedi la decisione restrittiva dell’Inps affinché ai nostri connazionali sia riconosciuta la somma aggiuntiva calcolata tenendo conto anche della contribuzione estera. (Antonio Bruzzese*-Inform)

* Presidente “Insieme Argentina”

 

 


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