STATO CIVILE
Circolare del Ministero dell’Interno-Direzione
centrale servizi demografici
“Matrimonio olandese: disciplina in materia di procedura
di convivenza registrata e di divorzio lampo”
ROMA - Il Ministero degli Affari
Esteri ha portato a conoscenza della Direzione centrale per i Servizi Demografici
del Ministero dell’Interno alcune richieste di trascrizione di provvedimenti
di cessazione degli effetti del matrimonio ottenuti in Olanda attraverso la
procedura del “divorzio lampo”. Di qui una circolare (n. 40 del 18 luglio) nella
quale si fa presente che “ai sensi della legge olandese è possibile che in relazione
ad un vincolo matrimoniale, precedentemente registrato in Italia, i coniugi
decidano di trasformare il matrimonio in convivenza registrata mediante semplice
comunicazione all’ufficiale dello stato civile. Tale convivenza registrata può
poi essere cessata senza particolari formalità, con atto notarile e gli ex coniugi
richiedono poi la trascrizione della cessazione degli effetti del matrimonio
in Italia”. “Vista la delicatezza della materia e l’importanza della questione,
che potrebbe proporsi anche per altri paesi” nella circolare si indicano delle
linee guida, “alle quali gli ufficiali dello stato civile dovranno attenersi,
fino alla eventuale emanazione di una normativa italiana in materia”.
Nella circolare si precisa
che allo stato attuale della normativa italiana, lo scioglimento del vincolo
matrimoniale con la procedura del “divorzio lampo” olandese, o simile, è “chiaramente
non trascrivibile” per i seguenti motivi. Innanzitutto “nel caso di matrimonio
tra cittadini italiani, la legge applicabile, ex art.
Per quanto riguarda invece
le diverse ipotesi nelle quali la normativa olandese “fosse applicabile”, ad
esempio in caso di matrimonio tra un italiano ed un olandese con vita matrimoniale
prevalentemente localizzata in Olanda, nella circolare si fa presente che “si
ritiene comunque non trascrivibile in Italia sia la decisione di “derubricare”
il vincolo da matrimonio a convivenza registrata, sia il successivo provvedimento
di scioglimento della convivenza registrata”.
Infatti, per quanto riguarda
la decisione dei coniugi di trasformare il vincolo matrimoniale in convivenza
registrata, “questa decisione è chiaramente contraria all’ordine pubblico italiano
il quale, in relazione al matrimonio, riconosce il divorzio o la separazione,
ma non la trasformazione del vincolo in un diverso istituto”. “Ovviamente –
precisa la circolare - la situazione potrebbe cambiare a seguito di possibili
modifiche normative, ma al momento, non sussistono norme che consentano di trascrivere
e di dare un qualche effetto alla trasformazione da matrimonio a convivenza
registrata”.
Per quanto riguarda, invece,
la cessazione degli effetti della convivenza registrata, “anche questo atto
appare non trascrivibile”. Infatti, ricorda la circolare,, in primo luogo “non
esistendo nell’ordinamento italiano la figura della convivenza registrata, risulta
di fatto impossibile trascrivere sia l’inizio della medesima sia la sua cessazione”.
In secondo luogo, “la procedura vigente in detto Paese è utilizzata al fine
di evitare il controllo giudiziale sul divorzio e proprio tale intento lo pone
inevitabilmente in contrasto con l’ordine pubblico italiano il quale, anche
nelle ipotesi di divorzio congiunto richiede comunque un controllo giudiziario
sulle condizioni del divorzio”. (