DOCUMENTAZIONE
Disegno di legge delega al governo per
la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione
dello straniero
ARTICOLO
1
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e comunque non prima del gennaio 2008, un decreto
legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:
1)
la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo,
in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini
stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per
l’adeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato
del lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati
dal Ministero della solidarietà sociale, dei dati forniti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli
territoriali per l’immigrazione presso le prefetture – uffici territoriali del
Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi
di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome
sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto
sociale e produttivo;
2)
la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle
associazioni rappresentativi sul piano nazionale ed attivi nell’assistenza e
nell’integrazione degli immigrati;
3)
la previsione che, in relazione a necessità emergenti del mondo del lavoro,
in occasione dell’adeguamento annuale
delle quote, da adottare con procedura semplificata e accelerata, la quota stabilita
per lavoro subordinato e autonomo possa essere superata, in presenza di un numero
di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota, prevedendo la possibilità
di introdurre un diverso tetto numerico sulla base del monitoraggio semestrale
del numero di nulla osta al lavoro richiesti;
4)
la previsione di opportune azioni di sviluppo dei canali per l’incontro della
domanda e dell’offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla
persona e la promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle
professionalità pregresse;
5)
la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle
singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi
i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche
stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese
conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di
origine e alle procedure di ingresso per lavoro e da realizzare prioritariamente
con Stati che abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo in materia di
contrasto alla immigrazione clandestina;
6)
l’individuazione di una pluralità di soggetti,
come enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di
origine o autorità degli stessi paesi, ai quali affidare, mediante convenzione
con lo Stato italiano, la responsabilità
della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione
delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
7)
la definizione di una procedura per l’iscrizione alle liste di cui al punto
5), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli
e della qualifica professionale posseduta, dell’eventuale frequenza di corsi
di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell’ambito
dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira
8)
l’istituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste
di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente
operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al
punto 5;
9)
l’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro,
nell’ambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto
nelle liste di cui al punto 5 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto
nella banca dati di cui al punto
10)
la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle
quote e con esclusione dall’iscrizione nelle liste o nella banca dati, rivedendo
le procedure, le categorie e le tipologie
previste dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
11)
la previsione di una quota stabilita
nel decreto di programmazione dei flussi destinata all’ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del
lavoro del cittadino straniero, iscritto
nelle liste di cui al punto 5 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto
nella banca dati di cui al punto 8, che sia in possesso di risorse finanziarie
adeguate al periodo di permanenza sul
territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera g) punto 1, ovvero
che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dell’Unione
europea ovvero di titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito
adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad un solo ingresso
per anno e con possibilità di nuova richiesta,
per gli anni successivi, previa dimostrazione dell’inserimento lavorativo o
del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito;
b)
agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine, attraverso:
1)
misure finalizzate a incentivare il ricorso a strumenti legali per il trasferimento
delle rimesse, promuovendo accordi con le associazioni di categoria al fine
di ridurre i costi di trasferimento;
2)
misure di cooperazione allo sviluppo volte a valorizzare e canalizzare le competenze dei migranti e le risorse da loro prodotte ai fini dello
sviluppo dei Paesi di origine, nel rispetto della titolarità individuale e privata
di tali risorse;
3)
misure volte a favorire l’utilizzo delle competenze acquisite dai migranti in
Italia ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine, in particolare attraverso
l’impiego dei cittadini stranieri quali
esperti in attività di cooperazione allo sviluppo e l’incentivazione del ritorno
produttivo, temporaneo o definitivo,
dei migranti nei Paesi di origine, permettendo il mantenimento dello status
di soggiornante regolare in Italia nel caso di partecipazione a specifici progetti
effettuati in collaborazione con i Ministeri competenti;
c)
semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli
accordi di Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel
territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire
da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione
del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia
per i richiedenti i visti;
d)
semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla
osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di
soggiorno, prevedendo sportelli presso
i Comuni per presentare le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
e per il ritiro del documento e, dopo
una congrua fase transitoria, il passaggio
delle competenze ai Comuni per il rinnovo del permesso di soggiorno, adeguando
e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi
procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione
istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme
di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici
nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori,
nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione,
attraverso:
1)
l’allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non
stagionali, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l’unificazione
dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio
del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per
un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;
2)
la previsione di misure idonee ad assicurare
la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo
del permesso di soggiorno;
3)
l’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla
normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità
di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza,
e con la previsione di misure dirette a consentire l’assunzione, su formale
iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso
di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso
la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto
di lavoro;
4)
la revisione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da
parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per l’immigrazione ed
il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza
alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e
la sicurezza dello Stato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto
al ricongiungimento familiare a favore del titolare del permesso compatibilmente
con la normativa comunitaria;
5)
la previsione della possibilità di svolgere attività lavorativa per lo straniero
che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni
di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;
e)
prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative
a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo alle modalità di esercizio e
alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;
f)
armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale
alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi
collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause
ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;
g)
rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine
di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina,
incentivando la collaborazione, a tal fine, dell’immigrato, attraverso:
1)
la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati
anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza
per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un “Fondo
nazionale rimpatri” da istituire presso il Ministero dell’interno
alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o
associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli
stranieri e degli stranieri medesimi;
2)
la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri
espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di
cui al precedente punto 1 nonché ai motivi dell’espulsione;
3)
la rimodulazione delle scelte sanzionatorie correlate alla violazione delle
disposizioni in materia di immigrazione mediante la previsione di un meccanismo
deterrente graduale, anche con riferimento al tipo di sanzione da irrogare (amministrativa
o penale), in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, nonché
ai motivi dell’espulsione;
4)
la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale,
delle procedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione
nell’alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice
penale e di procedura penale;
5)
la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell’esecuzione
per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse
ovvero della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello
straniero espulso;
6)
l’attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione
monocratica;
h)
superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza,
promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di
tutela dell’unità familiare, e modificando
la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri irregolari
in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il
soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono
legittimamente espulsi attraverso:
1)
la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture
finalizzate all’accoglienza, al soccorso, con particolare attenzione alla tutela
delle esigenze di rispetto e protezione
dei nuclei familiari con minori, e alla identificazione degli stranieri presenti
irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per
il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza
strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalità, con un
congruo orario di uscita per gli stranieri già identificati o anche non identificati,
per ragioni a loro non imputabili, dopo un congruo termine per le operazioni
di identificazione, e con l’individuazione di forme di gestione in collaborazione
con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o organizzazioni
umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica sulle procedure
di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento
del lavoro nonché sulle modalità di ingresso regolare nel territorio nazionale
e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;
2)
l’introduzione di procedure amministrative per identificare gli stranieri durante
l’esecuzione di misure idonee ad incidere sulla libertà personale, finalizzate ad escludere
la necessità di un successivo trattenimento a tal fine;
3)
la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento
dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all’identificazione,
con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l’utilizzo delle medesime
strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri
identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando
non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento coattivo,
con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anche
mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto
1, nonché la specifica regolamentazione
dei diritti fondamentali della persona trattenuta;
4)
la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell’accesso
alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare l’accesso dei
familiari dei cittadini stranieri regolarmente identificati, del Sindaco, del
Presidente della Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori
è collocata la struttura, o da consiglieri o assessori, del responsabile delle
associazioni che per finalità statutarie forniscono servizi di orientamento,
informazione e tutela per cittadini stranieri, nonché di rappresentanti degli
organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini
stranieri e senza pregiudizio della funzionalità dei servizi;
i)
favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli
affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno,
attraverso:
1)
il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero
che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i
genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto
del reddito degli stessi;
2)
la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno,
rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso
di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano
i presupposti e che il minore straniero
abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente
pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee
a valutarne l’inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale
dell’immigrazione presso
3)
il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo
commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso
di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale
e dalle norme sul processo minorile;
4)
l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un “Fondo nazionale
di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati” per
il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;
5)
la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure del
Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della solidarietà
sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali
per l’immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine
allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso e di una funzione
consultiva del Comitato in ordine all’utilizzo del fondo di cui al punto 4;
6)
la ridefinizione e l’estensione delle
procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al
raggiungimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione
del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di
priorità per l’iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per
nazionalità di cui alla lettera a) punto 5;
7)
la previsione che, in caso d’incertezza sulla minore età dello straniero, siano
disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti
non consentano l’esatta determinazione dell’età si applicano comunque le disposizioni
relative ai minori:
8)
la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio
del minore ultraquattordicenne disposto
senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne;
l)
favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti,
mediante:
1)
l’aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione
al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso
di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza
sanitaria dei cittadini stranieri, in un’ottica di piena inclusione nel Sistema
Sanitario Nazionale;
2)
l’equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia
di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono
diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali,
ad eccezione che per l'assegno sociale laddove non derivante dalla conversione
del trattamento di invalidità in godimento;
m)
consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza
da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;
n)
aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche
in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale
ed alla presidenza del Ministro della solidarietà sociale o di persona da lui
delegata;
o)
potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, concepita come inclusione,
interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare
riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso
la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;
p)
prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale
degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi,
donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali
e dall’Unione Europea;
q)
favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù
o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento
e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente attraverso:
1)
la revisione della disciplina delle espulsioni
che tenga conto della necessità di
sospendere il provvedimento di espulsione nei casi in cui vi siano fondati elementi
per ritenere che lo straniero sia stato
assoggettato ad una situazione di violenza e grave sfruttamento nel territorio nazionale;
2)
la revisione della disciplina e della procedura
di ricongiungimento familiare che
consenta l’adozione di procedure accelerate e la semplificazione dei requisiti quando i familiari dello straniero che sia stato vittima di tratta o di grave sfruttamento
corrano rischi per la propria incolumità in ragione dell’assoggettamento alla
situazione di violenza o grave sfruttamento di cui lo straniero stesso è vittima;
3)
l’esclusione della punibilità per i reati e le infrazioni relative alla condizione di soggiorno illegale,
per mancata ottemperanza all’ordine di espulsione, commessi dallo straniero in condizioni di assoggettamento alla violenza
e al grave sfruttamento;
r)
coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione
della presente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.
2.
Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta dei Ministri
dell'interno e della solidarietà sociale di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, della difesa, del lavoro e della previdenza sociale,
delle politiche europee, della salute, per le politiche per la famiglia, per
i diritti e le pari opportunità, dell’istruzione, degli affari regionali e delle
autonomie locali e dell'economia e delle
finanze. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni
dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato
anche in assenza del parere.
3.
Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative di quest’ultimo, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4.
Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo
è delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere
entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un decreto legislativo per coordinare
le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni concernenti
l’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero al fine di semplificare
e garantire la coerenza logica, sistematica
e lessicale della normativa.
5.
I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 la cui attuazione determini nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino
(