INTEGRAZIONE
Presentata
la proposta di legge di iniziativa Cnel sull’istituzione di agenzie territoriali
per l’abitare sociale
ROMA - Si è tenuta questa mattina - alla presenza del
Ministro per la solidarietà sociale Paolo Ferrero - la presentazione della proposta
di legge sull’”Istituzione di agenzie territoriali per l’abitare sociale”. Gli
aspetti salienti dell’iniziativa del Cnel possono essere riepilogati nei seguenti
punti.
1. L’esigenza di una adeguata risposta ai bisogni abitativi,
crescenti e differenziati, delle fasce più deboli della popolazione è urgente
e sta assumendo un carattere di vera e propria emergenza. E non si tratta solo
di un problema di giustizia sociale, di ridurre il rischio di una loro esclusione
dal contesto civile, ma anche di migliorare le condizioni per uno sviluppo armonico
del Paese, aiutando la mobilità territoriale, costruendo processi concreti di
integrazione, recuperando contenitori in via di abbandono ed elevando la qualità
della vita all’interno dei quartieri delle nostre città.
2. L’insufficienza delle politiche pubbliche, la scarsità
dell’offerta di alloggi in affitto e la rigidità del mercato, a fronte di una
domanda più articolata del passato, causano una forte lievitazione dei canoni,
determinando anche situazioni di sovraffollamento, di promiscuità, di degrado
ma anche esclusione.
3. L’offerta, in Italia, di edilizia residenziale pubblica
e, soprattutto, di alloggi privati in affitto a canoni accessibili anche ai
bassi redditi è talmente inadeguata rispetto alle esigenze da non costituire
nemmeno quella pur minima funzione calmieratrice che, in questo specifico e
importante mercato, sarebbe indispensabile.
5. L’Italia potrebbe avere un’offerta di edilizia residenziale
nel settore abitativo sociale pari a quella degli altri Paesi europei se, accanto
ad interventi ed investimenti diretti, riuscisse a coinvolgere adeguatamente
le risorse e le capacità organizzative private nella realizzazione di politiche
pubbliche in materia di edilizia residenziale.
6. Il rilancio dell’iniziativa pubblica per sostenere
progetti di abitare sociale è necessario, ma sappiamo che le difficoltà economiche
del Paese e la situazione del bilancio dello Stato non consentono una risposta
soddisfacente. Le numerose iniziative locali, attivate prevalentemente da Comuni,
cooperative ed associazioni di volontariato, si sono rivelate utili, ma, per
la carenza di risorse e di prospettive di sostegno alle politiche pubbliche,
restano insufficienti rispetto ad una domanda molto ampia sul piano quantitativo
e qualitativo, proveniente da situazioni molto diverse sul piano sociale.
7. Quelle del cd “privato-sociale” costituiscono, in
ogni caso, buone prassi molto apprezzate sia per la qualità delle risposte fornite,
sia per le possibilità di sviluppo ed evoluzione da esperienze ridotte
ed isolate a modelli, ripetibili e sostenibili.
Il Censis ha
individuato 99 iniziative, attivate territorialmente, di cui 57 nel Nord, 29
nel Centro e 13 nel Mezzogiorno, volte ad affrontare l’inserimento abitativo
di singoli e famiglie in condizioni sociali deboli. Iniziative ed esperienze
che hanno prodotto risultati diversi, soprattutto sul piano quantitativo.
Alcune sono state promosse e sono tuttora gestite dal
solo soggetto pubblico ma la maggior parte si è sviluppata nell’ambito del privato
sociale in collaborazione, sotto varie forme, principalmente con gli Enti Locali.
L’Agenzia qui delineata nasce a seguito di un lungo e
attento monitoraggio territoriale, non è dunque pensata in via teorica ma sulla
base di positive esperienze concrete, come: “Casa Amica” a Bergamo, “Fondazione
La condizione indispensabile perché ciò accada è quella
di costruire un quadro normativo di riferimento che ne consenta la piena valorizzazione
e diffusione nel Paese.
8. L’esperienza, in Italia e negli altri Paesi, dimostra
che nessun soggetto, pubblico o privato che sia, è in grado, da solo, di garantire
(per capacità organizzative, economiche e reputazione goduta) l’organicità d’intervento
richiesta per:
mettere a valore un patrimonio edilizio spesso già sufficiente,
ma inutilizzato e/o da convertire e/o ristrutturare;
produrre, conseguentemente, un’offerta abitativa in affitto,
necessariamente differenziata, nella quale trovi una risposta idonea, oltre
alla domanda sociale, anche quella proveniente
da chi, pur non essendo considerato povero, non può pagare gli
affitti del libero mercato.
Per superare conflittualità,
pregiudizi e costi sociali indiretti occorre, poi, ottenere il
consenso necessario, perseguire con successo una azione culturale ampia
e di lungo periodo, garantire una costante opera di
informazione e di sensibilizzazione, conquistarsi un robusto “capitale
fiduciario”.
9. Ciò ci richiama all’esigenza di operare sul piano
normativo anche al fine di poter migliorare il quadro di operatività e le opportunità
di intervento integrato dei soggetti, pubblici e privati orientati socialmente,
disponibili e/o attivabili localmente per la realizzazione di alloggi sociali
e altre strutture alloggiative, l’ampliamento degli strumenti disponibili per
l’acquisto in proprietà differita o a riscatto e l'individuazione e la diffusione
di nuovi modelli d'intervento in grado di accrescere l'offerta complessiva di
abitazioni in godimento o in locazione temporanea e permanente a canoni calmierati.
11. L’obiettivo è:
incentivare l'individuazione e la diffusione di nuovi
modelli d'intervento per mitigare il disagio abitativo, in grado di accrescere
l'offerta complessiva di alloggi in godimento o in locazione temporanea e permanente
a canoni calmierati, in particolare attraverso la promozione del recupero del
patrimonio esistente pubblico e privato, la combinazione tra risorse di differente
natura e provenienza e tra intervento immobiliare e opportuna azione di accompagnamento
dell’utenza, lo sviluppo di un coordinamento e di una effettiva integrazione
a livello territoriale tra partner pubblici e privati;
favorire la nascita, il rafforzamento ed il riconoscimento
istituzionale di soggetti operatori senza finalità di lucro,
che abbiano tra i loro fini l’incremento del patrimonio abitativo per
l’affitto a canoni moderati, l’azione d’intermediazione e di gestione in campo
immobiliare e l’offerta dei servizi di accompagnamento funzionali ai processi
d’integrazione delle fasce deboli, introducendo e promuovendo, così,
una sorta di “global service” nella realizzazione e fruizione del sistema
alloggiativo e della filiera abitativa per le fasce deboli.
14. Gli “assi”
caratterizzanti la politica gestionale riferita all’abitare sociale sono, quindi:
la gestione immobiliare realizzata in modo che la casa
risulti un servizio socialmente accessibile, definita come “gestione immobiliare
sociale”;
la gestione integrata di prestazioni, per cui la casa
è un servizio non esclusivo ma è accompagnato da altre misure, ove necessario,
che non risultino prevalenti (l’inserimento
lavorativo, il sostegno economico, l’integrazione socio-territoriale etc), definita
come “gestione sociale integrata”.
Coerentemente con il quadro delle competenze costituzionali,
si prevede la programmazione delle risorse al livello nazionale ed una loro
gestione, per il tramite delle Regioni, a livello locale, finalizzata a creare
a favore dei singoli, delle famiglie e delle comunità un sistema integrato di
interventi e servizi sociali all’abitare.
15. Nel dettaglio, dall’art. 1, oltre alla previsione
del Fondo ed alla sua specifica finalizzazione, emerge la configurazione di
un’Agenzia di nuova concezione, che identifica una figura inedita, quella del
“gestore sociale”, in grado di assicurare interventi integrati che, a livello
locale (Comune o Provincia), sia in condizione di:
diventare un soggetto di riferimento, per competenze
e professionalità, nel dialogo istituzionale volto alla programmazione ed attuazione
di politiche pubbliche innovative sul tema della casa e dei processi di integrazione
sociale;
aggregare e coordinare, in un territorio, interessi,
azioni ed attori diversi (di varia natura e provenienza) coinvolgendoli in una
nuova politica di abitare sociale;
gestire tutta la filiera alloggiativa per le fasce deboli
fino all’orientamento verso più stabili condizioni abitative e attraverso prestazioni
di servizi aggiuntivi per la coesione sociale.
In concreto, le
Agenzie (pensate sul modello di organismi di tale natura, gia operativi) svolgeranno
compiti di facilitazione e di accompagnamento all’abitare per migranti con basso
reddito e altre fasce deboli, non assistiti dal sistema dell’edilizia residenziale
pubblica, attraverso attività di gestione e di intermediazione finalizzata principalmente
all’incremento dell’offerta di sistemazioni abitative in locazione a canoni
moderati, l’erogazione di servizi di assistenza, formazione ed affiancamento
all’utenza, l’acquisto e/o la costruzione di immobili residenziali immediatamente
abitabili e, limitatamente al patrimonio edilizio di proprietà o di cui le stesse
Agenzie abbiano la disponibilità legale per un periodo minimo predeterminato,
anche attraverso il recupero edilizio ed il risanamento igienico sanitario e
degli impianti. Si ritiene opportuno promuovere una diffusa
sperimentazione di questi tipi innovativi di Agenzie per trarne conclusivi giudizi
d’efficacia. L’opzione per organismi
di diritto privato e senza finalità di lucro viene desunta dalle esperienze già in essere sul territorio
e risponde all’esigenza di garantire all’Agenzia, per il conseguimento delle
proprie finalità sociali, la massima flessibilità operativa possibile.
16. Nell’art. 2 vengono definite la durata temporale, tre anni, del Fondo (al fine
di poterne valutare gli effettivi risultati diretti ed indiretti prima di eventuali
sue modifiche e di più cospicue dotazioni finanziarie) e le sue finalità in
favore delle Agenzie per l’Abitare Sociale autorizzate. In proposito, con la
procedura dell’autorizzazione all’attività da parte delle Regioni, si mutua
in qualche misura il paradigma istituzionale-funzionale
delle SOA (disciplinate dal DPR 34/’00) *
I contributi concedibili riguarderanno, in misura forfetaria,
le spese per la costituzione e l’avviamento delle Agenzie e, con il tetto massimo
del 50% (salvo esplicite deroghe) riferito al costo parametrico stabilito localmente,
gli interventi indicati nel precedente articolo, con vincoli di destinazione
degli immobili alla locazione o al godimento per un tempo minimo predeterminato.
Le modalità di concessione dei finanziamenti, ed i relativi tetti per
singolo progetto, verranno stabiliti in apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Nello stesso decreto,
inoltre, dovranno essere previste:
le modalità del concorso finanziario delle Regioni;
la partecipazione di enti pubblici e privati;
il conferimento di immobili o aree da parte di Comuni
nonché di altri soggetti pubblici e privati;
i criteri per la promozione di tipologie innovative di
offerta;
la natura giuridica dei soggetti costituenti l’Agenzia
che in ogni caso non dovranno essere esclusivamente di natura pubblica;
i raccordi con lo IACP o enti comunque denominati, gli
Enti locali nonché i loro enti strumentali operanti nel settore.
17. L’art. 3 delega il Governo ad adottare, entro il
termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi
per disciplinare la natura, i compiti, il regime di pubblicità ed il trattamento
fiscale delle Agenzie. I principi ed
i criteri direttivi indicati sono i seguenti:
a) la definizione, nel rispetto del
quadro normativo concernente le associazioni, le fondazioni e le società, delle
seguenti caratteristiche:
1) l’estensione della disciplina prevista
dalla legge n.460/97 in tema di non distribuibilità - anche in modo indiretto
- di fondi, riserve o capitale, nonché
di reinvestimento di utili o avanzi di gestione, al fine di garantire in ogni
caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’Agenzia;
2) l’impossibilità che soggetti pubblici
o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche
attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
3) l’obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo, in caso di cessazione dell’attività ad altra Agenzia, territorialmente
prossima, ovvero al Comune ove insiste il patrimonio.
b) la costituzione degli albi regionali delle Agenzie,
per i quali Le Regioni dovranno indicare i relativi requisiti per l’iscrizione
e l’accreditamento;
c) l’estensione alle Agenzie delle agevolazioni previste
dalla normativa vigente a sostegno del
mercato delle locazioni con particolare riferimento a quanto previsto dalla
legge 431 del 1998 e dalla legge 9/2007;
d) la previsione, ai fini del regime fiscale, della strumentalità
degli immobili di cui al comma 3 dell’art.1;
e) l’indicazione
della misura del credito di imposta riconosciuto in relazione all’ammontare
dei contributi concessi da parte di soggetti privati alle Agenzie per la realizzazione
ed il recupero di immobili residenziali destinati alla locazione.
Si ritiene che le minori entrate tributarie per lo Stato
potranno essere, almeno in buona parte, recuperate con il nuovo gettito conseguente
alle migliaia di nuovi canoni di locazione che presumibilmente verranno stipulati
e registrati.
18. L’art.4 definisce lo stanziamento a favore del Fondo
di cui all’art.1 nella misura di 70.000.000 di euro all’anno per tre anni, per
un importo complessivo, quindi, di 210.000.000 di euro.
19. L’art. 5 attribuisce
al CNEL, per le sue caratteristiche istituzionali e le competenze maturate sul
fenomeno del disagio abitativo delle fasce deboli e più in generale dell’immigrazione,
il compito di redigere e presentare al Parlamento, entro
______
* Si fa riferimento
alle “Società Organismi di Attestazione”, previste come enti di diritto privato
che, in virtù di apposita autorizzazione rilasciata, in quel caso, dall’Autorità
per