ATTIVITA’
PARLAMENTARE
Marco Fedi primo firmatario di una proposta
di legge sulla cittadinanza
Riapertura dei termini per il riacquisto
e fine della discriminazione uomo-donna
ROMA
– E’stata presentata alla Camera dei Deputati il 18 ottobre scorso la proposta
di legge numero 1836 dal titolo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza”. La proposta, di cui è primo firmatario
Marco Fedi ma che è stata sottoscritta anche da altri parlamentari eletti all’estero
(Antonio Merlo, Franco Narducci, Gino Bucchino, Gianni Farina e Marisa Bafile),
propone, da una parte, la riapertura dei termini per la dichiarazione tendente
al riacquisto della cittadinanza italiana, dall’altra l’estensione del diritto
di cittadinanza anche ai figli di madre italiana nati anteriormente al 1° gennaio
1948, ponendo fine a questa residua disparità di trattamento tra cittadini.
Di seguito, la relazione che accompagna
la proposta di legge e l’articolato.
Onorevoli
colleghi!
Le comunità degli italiani nel mondo, attraverso gli
organismi di rappresentanza quali i Comitati degli italiani all’estero (Comites)
e il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), tra le continue e
più appassionate istanze, avanzano, da lungo tempo, la richiesta di riapertura
dei termini per la presentazione della dichiarazione tesa ad ottenere il riacquisto
della cittadinanza italiana, regolata dall’articolo 17 della legge 5 febbraio
1992, n. 91.
Il termine, inizialmente stabilito entro due anni dalla
data di entrata in vigore della stessa legge, è stato prorogato due volte, con
la legge 22 dicembre 1994, n. 736, e successivamente, con l’articolo 2, comma
195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l’ultima proroga è scaduta il 31
dicembre 1997.
Gli obiettivi di piena integrazione e partecipazione,
che hanno consentito alle nostre comunità di assumere posizioni di rilievo a
livello professionale, economico, politico e istituzionale nelle società di
accoglimento, hanno comportato, negli anni precedenti all’entrata in vigore
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’acquisizione
per naturalizzazione della cittadinanza del Paese di residenza.
In molti casi si è trattato di scelte condizionate dalla
necessità di vedere riconosciuti e salvaguardati
diritti civili come l’acquisto della propria abitazione o l’assunzione di un
incarico politico oppure di un impiego pubblico.
Le legislazioni nazionali in materia di cittadinanza
hanno gradualmente accettato, negli anni, regolandolo con apposite norme, il
principio della doppia cittadinanza o della cittadinanza plurima. Alcuni Paesi
hanno introdotto norme relative alla doppia cittadinanza successivamente al
31 dicembre 1997.
L’aspirazione al riacquisto della cittadinanza italiana
merita particolari attenzione e tutela. Si tratta di ex cittadini italiani che
esprimerebbero, attraverso la presentazione di una dichiarazione, la volontà
tesa al riacquisto di una cittadinanza che possedevano e alla quale sono stati
costretti a rinunciare a causa di disposizioni di legge, per l’Italia precedenti
all’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per altri Paesi fino
al 2002, che oggi non trovano più attuazione nelle più moderne legislazioni
sulla cittadinanza. La questione si pone con urgenza anche per coloro i quali,
nel periodo di vigenza del termine di cui al citato articolo 17 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, anche volendolo, non erano nelle condizioni di chiederla,
pena la perdita della cittadinanza dello Stato di residenza. La riapertura dei
termini risolve anche il problema posto dai minorenni, ex cittadini italiani,
che hanno perso la cittadinanza italiana senza mai esprimere una precisa volontà
a causa della naturalizzazione del padre.
Sussistono oggi tutte le condizioni per richiedere la
cittadinanza italiana senza perdere lo status civitatis del Paese dove ormai
le nostre comunità italiane vivono e lavorano: ma non è possibile farlo perché
il termine è prescritto.
La riapertura dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni tese ad ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, prevista
dalla proposta di legge attraverso una modifica all’articolo 17 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, non ha scadenza temporale rimanendo comunque limitata
e circoscritta unicamente ed esclusivamente coloro i quali, già cittadini italiani precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’avevano
perduta per naturalizzazione.
La modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, risponde all’esigenza di piena parità – agli effetti normativi sulla
cittadinanza – tra uomo e donna. Esiste ancora oggi nell’ordinamento italiano
una anacronistica disparità di trattamento tra cittadini, in contrasto palese
con i dettami costituzionali che garantiscono pari dignità sociale e uguaglianza
davanti alla legge senza distinzione di sesso (articolo 3 della Costituzione).
Tale discriminazione giuridica si riscontra, in particolare, nei confronti di
quelle donne che, emigrate all’estero nel secolo scorso, sono state private
della cittadinanza per se stesse e per i propri figli, per effetto della legge
sulla cittadinanza italiana 13 giugno 1912, n. 555, allora vigente.
Il principio fondamentale per l’attribuzione originaria
della cittadinanza italiana per nascita, cui era ispirato quel dettato legislativo,
era quello dello jus sanguinis o diritto di sangue, non estendendo però il diritto
di cittadinanza al figlio di madre italiana e di padre straniero, considerando
quindi « la donna come giuridicamente inferiore all’uomo e addirittura come
persona non avente la completa capacità giuridica » (si veda B. Nascimbene,
Acquisto e perdita della cittadinanza. Una riforma auspicata: la nuova disciplina
della cittadinanza, in « Il Corriere Giuridico », n. 5, 1992).
Il figlio di madre italiana poteva considerarsi italiano
solo se il padre era ignoto o apolide oppure se, in base alle leggi vigenti
nello Stato di cui il padre era cittadino, non acquistava la cittadinanza di
tale Stato. In pratica, tale disposizione normativa era impostata sul principio
della prevalenza dell’unità della cittadinanza in seno alla famiglia e della
« supremazia » della figura del padre-marito. Ciò ha comportato per decenni
una profonda disparità di trattamento tra uomo e donna, ancora più evidente
dopo l’introduzione nell’ordinamento italiano della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha affermato il principio di
uguaglianza tra uomo e donna nell’ambito dei rapporti familiari. Ma nonostante
questa fondamentale innovazione del nostro codice civile, si è dovuto ancora
attendere perché questo principio fosse esteso anche alla legislazione sulla
cittadinanza.
Infatti, è solo del 28 gennaio 1983 la sentenza n. 30
della Corte costituzionale che dichiara incostituzionale l’articolo 1 della
legge n. 555 del 1912, laddove non riconosce come cittadino italiano per nascita
anche il figlio di madre cittadina, sancendo che anche i figli di madre italiana
sono italiani. Sentenza fondamentale e « apripista » della legge n. 123, approvata
nell’aprile dello stesso anno 1983, che consentiva la trasmissione della cittadinanza
italiana ai figli anche per via materna, introducendo il principio di uguaglianza
morale e giuridica tra uomo e donna nell’ordinamento italiano, con riguardo
alla trasmissibilità di questo diritto ai figli.
Ma la citata sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale
ha lasciato inalterate alcune situazioni discriminatorie, consentendo in pratica
l’attribuzione della cittadinanza italiana « solo ai figli di madre italiana
e di padre straniero nati dopo il 1o gennaio 1948 » (si veda H. Guillen, Lo
jus sanguinis e la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema
Corte di cassazione, in « Semplice », anno III, n. 3 marzo 2006, Demografici
associati). In base al parere n. 105 del 15 aprile 1983 del Consiglio di Stato,
la retroattività della incostituzionalità dell’articolo 1 della legge n. 555
del 1912 non può andare oltre il momento in cui si è verificato il contrasto
tra la norma di legge (o di atto avente forza di legge) – anteriore all’entrata
in vigore della Costituzione – dichiarata illegittima e la norma o il principio
della Costituzione.
In tempi più recenti, la legge n. 91 del
Nel 1996,
Non vi è dubbio che, malgrado i tentativi finora compiuti
non si è ancora giunti a una definizione della materia che possa considerarsi
soddisfacente sotto il profilo del dettato costituzionale, ma anche sotto quello
delle norme internazionali: norme internazionali come
Proposta di legge
ART. 1.
(Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91).
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti
i seguenti:
«
1-bis. E’ cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto
la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il
matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948.
1-ter.
E’ cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato anteriormente
al 1° gennaio 1948 ».
ART. 2.
(Modifica all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91).
1.
Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito
dal seguente:
«
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione
in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
».
ART. 3.
(Norma finanziaria).
1.
Dall’attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 1 e
del comma 1 dell’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rispettivamente
introdotti e modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Inform)