DIRITTI
UMANI
A Roma il Consiglio d’Europa auspica una
celere ratifica della convenzione di Varsavia sulla tratta di esseri umani
ROMA
- Si è tenuto a Roma, il 19 e 20 ottobre, presso
«La
tratta - ha detto il ministro Pollastrini - è un fenomeno ripugnante che ha
assunto dimensioni enormi in Europa. E' una battaglia che non va fatta in modo
solitario ma condotta a livello europeo e con altri paesi del mondo”.
Il senatore Manzella ha sottolineato l’importanza
del riconoscimento della condizione di vulnerabilità della vittima di tratta;
una considerazione specifica per i minori; il principio del periodo di riflessione
per facilitare il recupero fisico e psicologico; e la lotta contro la domanda
oltre che contro l’offerta dei soggetti coinvolti nella tratta.
Jan Kleijssen, direttore della Direzione generale dei
diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, ha presentato il punto di vista dell’organizzazione.
“Le forze di polizia, le ONG e le organizzazioni internazionali concordano nel
ritenere che, per quanto le cifre di cui si dispone non siano precise, ci sia
purtroppo la certezza che i mercati degli schiavi esistono ancora nell’Europa
del 21° secolo” ha affermato il direttore. Un’attenzione particolare ha poi rivolto alla promozione della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, firmata
a Varsavia nel 2005, che costituisce un nuovo ed efficace strumento, in ambito
europeo, per la lotta di questa nuova forma di schiavitù. Parla di diritti umani
e si focalizza su tre p: prevenire, proteggere, perseguire.
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anzitutto, pone in risalto il fatto che la tratta degli esseri umani costituisce
una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all’integrità
delle persone e che in tal senso occorre intensificare la protezione di tutte
le sue vittime;
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nessun altro testo internazionale contiene una definizione di vittima, e viene
lasciato a ciascun Stato il compito di definire chi debba essere considerato
una vittima e possa quindi usufruire delle misure di tutela e di assistenza.
Nella Convenzione del Consiglio d’Europa, si definisce vittima ogni persona
oggetto di tratta;
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viene stabilito inoltre un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza
a favore delle vittime della tratta; in modo particolare, le vittime della tratta
devono ottenere un’assistenza materiale e psicologica e un supporto per il loro
reinserimento nella società. Tra le misure previste, sono indicate le cure mediche,
le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato.
Deve inoltre essere dato un risarcimento.
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un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni: è una disposizione
che migliora nettamente il modo in cui verranno trattate le vittime della tratta
nei paesi di destinazione;
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la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta,
o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità
giudiziarie
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la penalizzazione dei “clienti” (tra virgolette) e
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la possibilità di non punire le vittime per il loro coinvolgimento in
attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.
Ha poi continuato con una sollecitazione: “
Il quadro normativo italiano in materia peraltro è tra
i più avanzati al mondo, e già include
misure in linea con quanto auspicato dalla Convenzione, con particolare riferimento
all’art. 18 del T.U. immigrazione. Italia,
secondo i dati del ministero delle pari opportunità, fra il marzo 2000 e il
marzo/aprile 2005, il numero di persone coinvolte ed assistite nei progetti
art. 18, è stato di 9.398, di cui 482 minori di 18 anni.
Nello stesso periodo, il numero di vittime contattate
ed accompagnate ai vari servizi sociali sono state 37.716; il numero delle vittime
inserite nei progetti di protezione sociale 9.398; il numero delle vittime avviate
a corsi di formazione o alfabetizzazione o borse di studio o lavoro 7.039. 4.625
sono gli inserimenti lavorativi realizzati.