IMMIGRAZIONE
Ricongiungimento familiare e diritto allo
status soggiornante di lungo periodo
ROMA - Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio scorso
ha approvato, su proposta del Ministro per le Politiche europee Emma Bonino
e del Ministro dell’Interno Giuliano Amato, in via preliminare, due schemi di
decreti legislativi concernenti l´attuazione delle direttive comunitarie sul
diritto al ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE) e sul diritto allo
status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (direttiva
2003/109/CE).
Le novità più importanti: il primo schema apporta le
necessarie integrazioni al testo unico sull’immigrazione nella parte relativa
ai ricongiungimenti familiari, il cui diritto viene esteso anche ai rifugiati.
La richiesta di ricongiungimento può essere respinta solo per motivi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato italiano o di un Paese con il quale l’Italia
abbia firmato accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne. Non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari "a
carico", potendosi tale requisito considerare implicito. Si introduce,
invece, il requisito dell’idoneità dell’alloggio, nonché della idoneità igienico-sanitaria,
eliminando una potenziale disparità di trattamento tra stranieri residenti in
una Regione piuttosto che in un’altra. Il secondo schema riguarda i cittadini
di Paesi terzi che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in Italia,
acquistano a determinate condizioni uno status giuridico particolare, con ulteriori
diritti rispetto agli altri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
I requisiti per ottenere lo status di "soggiornante
di lungo periodo" sono: a) cinque anni di permesso di soggiorno come tempo
minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato; b) reddito minimo
non inferiore all'assegno sociale annuo. Nell’ipotesi in cui la richiesta dello
status di "soggiornante di lungo periodo" sia presentata anche per
i familiari è previsto l’ulteriore requisito dell’alloggio, la cui idoneità
è da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla
legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, nonché ai requisiti igienico-sanitari
accertati dall’Unità sanitaria locale competente per territorio. Il permesso
di soggiorno è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
(Inform)
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ricongiungimenti_familiari/index.html